REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 9211 del 2005, proposto da:
Russo Pietro, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;
contro
Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri;
nei confronti di
Vari Massimo, rappresentato e difeso dal prof. avv. Aldo Loiodice, dal prof. avv. Angelo Clarizia e dal prof. avv. Filippo Vari, con domicilio eletto presso Filippo Vari in Roma, via Flaminia,171;
per l'annullamento
della deliberazione n. 9/CP/2005, adottata dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nell’Adunanza del 21- 22- 09.2005, nella parte in cui designa per l’incarico di membro della Corte dei Conti delle Comunità Europee il dr. Massimo Vari, all’esito della procedura concorsuale indetta con deliberazione n. 8/CP/2005, adottata nell’adunanza del 19 – 20.07.05; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra questi ultimi, l’eventuale proposta del Governo italiano al Consiglio dell’Unione Europea del dott. Vari quale membro della Corte dei Conti della Comunità Europea, ove medio tempore intervenuta, nonché per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato;
Visto il ricorso incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 giugno 2009 la d.ssa Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato all’interpello indetto dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, ai fini della designazione da parte dello Stato italiano di uno dei componenti della Corte dei Conti Europea.
In proposito rappresenta che il Trattato CE affida il potere di nomina al Consiglio dell’Unione, il quale delibera a maggioranza qualificata “previa consultazione del Parlamento Europeo [...] conformemente alla proposta presentata da ciascuno Stato”.
Il Parlamento Europeo, con risoluzione A3 – 0345/92 ha ritenuto di fissare alcuni principi e criteri per l’espressione del proprio parere. In particolare, ai sensi della lett. e), “sarà altresì presa in considerazione l’età dei candidati: a titolo indicativo sembrerebbe ragionevole che l’età del membro non superi, al termine di un primo mandato, i 65 anni, e, al termine di un secondo, i 70; d’altro canto, non sarebbe giusto che la nomina alla Corte dei Conti permettesse a qualcuno di aggirare i limiti di età imposti nel proprio paese di origine per l’esercizio di funzioni analoghe”.
Secondo la prassi invalsa nel nostro ordinamento, il Ministero degli Affari Esteri invita il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ad indicare, tra i magistrati contabili nazionali, la personalità da proporre ai sensi dell’art. 247, par. 3,TCE.
L’Organo di autogoverno della Magistratura contabile ha quindi indetto un’apposita procedura concorsuale, da espletare sulla base dei criteri di cui all’art. 30 della deliberazione del Consiglio n. 92/CP/2002, in data 15 marzo 2002 (recante la disciplina generale per le nomine, le promozioni e le assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei Conti) nonché “dei requisiti indicati dal Parlamento Europeo nella propria risoluzione del 17 novembre 1992”.
La circolare precisa anche che “considerata la particolare funzione da svolgere in un contesto internazionale, la valutazione discrezionale di cui alla lett. c) dello stesso art. 30 terrà in particolare conto la comprovata conoscenza della lingua francese e inglese, nonché l’esperienza professionale specifica in relazione al posto in questione”.
Il ricorrente, Consigliere della Corte dei Conti dall’1.10.1989, attualmente in servizio presso la Sezione di controllo sugli Enti pubblici, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ponendo in luce sia la propria padronanza delle lingue straniere, sia la specifica esperienza maturata a livello europeo.
All’esito della procedura concorsuale, è stato designato il dott. Massimo Vari, all’epoca sessantottenne.
Premesso che l’indicazione proveniente dalla Corte dei Conti è sempre stata considerata vincolante dal Governo italiano, e che l’atto finale di nomina appartiene ad una Istituzione comunitaria (come tale non sindacabile dal Giudice nazionale) avverso siffatta nomina, deduce:
1) Violazione delle regole procedimentali fissate dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 19 – 20 luglio 2005, n. 8, per come esternata dalla circolare 22 luglio 2005, n. 34/CP., nel richiamo che quest’ultima opera all’art. 30 della deliberazione C.P. 15.3.2002, n. 92, ai requisiti indicati dal Parlamento Europeo nella propria risoluzione del 17.11.1992. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.
Tra i requisiti fissati dal Parlamento Europeo figura espressamente l’età anagrafica dei candidati.
Il richiamo a tale particolare requisito di accesso vale anche a depotenziare, nella sistematica dell’art. 30, il requisito dell’anzianità di servizio a vantaggio della professionalità specifica.
Il ricorrente ritiene pertanto illegittima la preferenza accordata ad un magistrato che già al termine del primo mandato avrà superato l’età indicata dal Parlamento europeo come limite ragionevole ai fini di un secondo mandato.
Il dato anagrafico dovrebbe quindi considerarsi per il dott. Vari come preclusivo dell’accesso alla specifica procedura concorsuale, rendendolo non scrutinabile.
Si costituivano, per resistere, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e il controinteressato, quest’ultimo proponendo altresì ricorso incidentale avverso l’ammissione del dr. Russo alla procedura di cui si controverte.
Con ordinanza n. 6339, resa nella camera di consiglio del 9.11.2005, veniva respinta l’istanza cautelare.
Con motivi aggiunti depositati il 30.11.2005, il ricorrente articolava motivi aggiunti, in particolare rimarcando l’assenza, nel controinteressato, dei requisiti di professionalità specifica richiesti nella circolare inditiva della procedura concorsuale.
Le parti depositavano memorie, in vista della pubblica udienza del 10 giugno 2009, alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, potendosi quindi prescindere dalle numerose eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, soprattutto in rapporto alla peculiarità del procedimento di nomina in esame, che la difesa del controinteressato ha ricordato essere a morfologia c.d. “bottom up”.
L’atto finale viene infatti adottato dal Consiglio dell’Unione, e, pertanto, rimane soggetto al sindacato non già del giudice nazionale bensì di quello comunitario
Nella fattispecie, con decisione del 23 gennaio 2006, espressa con la richiesta maggioranza qualificata (a seguito peraltro, del parere favorevole del Parlamento Europeo, pur esso espresso a larghissima maggioranza), il Presidente Massimo Vari è stato nominato Membro della Corte dei Conti Europei.
L’atto è rimasto inoppugnato, con la conseguenza che anche una eventuale decisione di annullamento da parte del giudice nazionale, in ordine alla sequenza preparatoria interna, non avrebbe alcun riflesso sull’incarico in atto svolto dal controinteressato.
Per quanto risultino tuttora non del tutto esplorati i rapporti esistenti tra l’ordinamento comunitario e quello interno in ordine a procedimenti composti come quello in esame (su cui, da ultimo, cfr. Cons. St., Sez. VI, 8 giugno 2009 n. 3464, in tema di rapporti tra decisioni di organi comunitari, aventi effetti individuali, e intangibilità del giudicato civile interno), è tuttavia possibile escludere l’esistenza di automatici effetti caducanti, alternativamente derivanti dall’annullamento in sede giurisdizionale e/o dall’adozione di atti di autotutela intervenuti dopo la definizione del procedimento in sede comunitaria.
Posto infatti che l’unico parametro di giudizio adottabile, in mancanza di una concorrente impugnativa in sede comunitaria, è quello proprio dell’ordinamento interno, è sufficiente al riguardo richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui un effetto caducante può configurarsi solo nell’ipotesi in cui l’atto endoprocedimentale viziato sia l’unico ed esclusivo presupposto di quello finale. Quest’ultimo deve infatti porsi, rispetto al primo, quale conseguenza ineludibile e necessaria, senza cioè che, come invece accade nel caso di specie, siano implicate nuove ed ulteriori valutazioni di interessi sia del destinatario dell'atto presupposto che di terzi soggetti che hanno partecipato al procedimento.
3. Ciò premesso, il ricorso appare peraltro infondato nel merito.
3.1. Il cuore dell’impugnativa si fonda sul rilievo dal ricorrente ascritto alla risoluzione del Parlamento Europeo in data 17 novembre 1992, e alla valenza, quantomeno preferenziale, del criterio dell’anzianità anagrafica, nonché sul medesimo rilievo che, nell’atto inditivo della procedura concorsuale, sarebbe stato attribuito dallo stesso Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, non solo ad esso, ma anche alla professionalità “specifica”, ai fini della c.d. valutazione discrezionale.
Secondo l’art. 30 della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 92/CP/2002, in data 15 marzo 2002 (recante la disciplina generale per le nomine, le promozioni e le assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei Conti) per le assegnazioni ad organismi internazionali lo scrutinio deve svolgersi sulla base dei seguenti elementi:
“a) anzianità di servizio: in misura di 1 punto per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi, a prescindere dalla qualifica, sino ad un massimo di 20 anni ed in misura di 0,50 di punto per ogni anno di servizio successivo [...];
b) professionalità specifica, acquisita presso organismi internazionali calcolata nella misura di 1 punto per anno di servizio fino ad un massimo di punti 5;
c) valutazione discrezionale, mediante personale attribuzione, da parte di ciascun componente del Consiglio, di un punteggio pari a 0,80 che verrà attribuito valutando i particolari requisiti e la particolare attitudine richiesti dalla natura delle funzioni da svolgere.”.
Al riguardo, la circolare inditiva della procedura concorsuale in esame precisava che “considerata la particolare funzione da svolgere in un contesto internazionale, la valutazione discrezionale di cui alla lett. c) dello stesso art. 30 terrà in particolare conto la comprovata conoscenza della lingua francese e inglese nonché l’esperienza professionale specifica in relazione al posto in questione”.
3.2. Ai fini di un compiuto inquadramento delle censure proposte, occorre anzitutto richiamare il tenore dell’unica fonte primaria, sovranazionale, regolante la fattispecie, vale a dire l’art. 247 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, secondo cui “2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.”
Tale disposizione rappresenta la chiave di volta per comprendere la finalità della nomina in esame, che è chiaramente quella di preporre alla Corte Europea personalità di elevato prestigio e profilo istituzionale.
In tale ottica, ogni altro criterio (quali l’età, la conoscenza delle lingue, o una particolare esperienza maturata in ambito comunitario), assume rilievo succedaneo, in quanto presuppone che siano stati già individuati i soggetti, in possesso del requisito primario testé delineato.
A ben vedere inoltre, anche nel contesto della risoluzione del Parlamento Europeo (avente valenza, come correttamente ricordato dalla difesa del resistente, di guideline, priva di effetti vincolanti), il riferimento ad una determinata età anagrafica è soltanto uno dei principi e criteri direttivi ai quali il Parlamento medesimo ha dichiarato di ispirarsi al fine di rendere il prescritto parere.
Tra essi figura anche (ed è anzi il primo tra i criteri elencati) “l’esperienza professionale di alto livello acquisita sia nella finanza pubblica sia nella funzione amministrativa o nel controllo dell’amministrazione”.
Per quanto possa occorrere, la difesa del controinteressato ha fatto rilevare che, nel caso in esame, il Parlamento Europeo si è espresso a larghissima maggioranza sul nominativo del Pres. Vari, mostrando così di non attribuire rilievo preclusivo al possesso di una determinata età anagrafica.
Né maggiore o diversa pregnanza può esserle ascritta in relazione alla circostanza che la risoluzione del Parlamento Europeo sia stato richiamata nell’atto di indizione dell’interpello.
Anche tale richiamo, infatti, non può che essere interpretato alla luce della fonte comunitaria vincolante che regola la fattispecie, chiaramente intesa, del resto, dallo stesso Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, posto che - come si legge nella delibera di designazione - in essa si è tenuto conto “di tutti i requisiti culturali e professionali degli aspiranti nonché delle capacità relazionali ed umane maturate in documentate esperienze pregresse di analogo delicato rilievo istituzionale e di indiscutibile prestigio”.
Analogamente è a dirsi per il criterio, conformativo della c.d. valutazione discrezionale, relativo alla particolare considerazione da riservarsi alla conoscenza delle lingue e all’eventuale pregressa esperienza maturata presso le Istituzioni comunitarie (oggetto, peraltro, anche del punteggio relativo alla c.d. “professionalità specifica”).
Poiché, infatti, il Consiglio era chiamato ad individuare una personalità di alto livello, siffatto criterio avrebbe potuto condizionare, ovvero diversamente orientare, la decisione del Consiglio solo a parità del requisito primario.
Nella fattispecie, pertanto, essendo indiscusso l’elevatissimo profilo del dr. Vari, con l’oggettivo rilievo dell’esperienza maturata sia presso la Corte dei Conti che la Corte Costituzionale, alcun vizio può rinvenirsi nel punteggio attribuito ai sensi della c.d. valutazione discrezionale.
4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente improcedibilità di quello incidentale.
Sussistono peraltro, in ragione della peculiarità della fattispecie, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2009