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| n. 7-2009 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 13 luglio 2009 n. 3871
Pres. C. D’Alessandro, est. D.D’Alessio
Guarino Raffaele (Avv. Domenico Liccardi) c. Comune di Mugnano (N.C.) |
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1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Interventi – Trasformazione urbanistica e/o modificazione del territorio – Permesso di costruire - Obbligo – Sussiste.
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2. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Demolizione – Motivazione – Interesse pubblico da tutelare – Obbligo non sussiste.
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3. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Natura – Partecipazione al procedimento – Ex art. 7 L. 241/90 – Comunicazione – Obbligo – Non sussiste.
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4. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Provvedimento di demolizione – Individuazione dati catastali – Obbligo – Non sussiste – Ragioni.
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5. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Demolizione – Giudizio penale pendente – Preclusione sulla discrezionalità della P.A. ad irrogare la sanzione della demolizione – Non sussiste - Ragioni.
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1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 lettera c), del D.P.R. n. 380 del 2001, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
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2. L’ordine di demolizione di opere abusive è quindi un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza titolo abilitativo e pertanto e non necessita di particolare motivazione sull’interesse pubblico in confronto al sacrificio imposto al privato o sulla eventuale sanabilità delle opere (1).
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3. Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo atti dovuti in assenza del titolo necessario per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, non essendo richiesti normalmente apporti partecipativi del soggetto destinatario, non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, che esclude possa essere annullato un provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (2).
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4. L’indicazione dei dati catastali con l'individuazione dell'area oggetto dell’eventuale acquisizione non deve compiersi al momento dell'emanazione dell'ingiunzione di demolizione bensì quando viene accertata l'inottemperanza e si procede all'acquisizione del bene al patrimonio del Comune (3).
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5. La pendenza di un procedimento penale e di un vincolo cautelare apposto (in tale procedimento) sul bene non preclude all'autorità amministrativa di irrogare la sanzione demolitoria prevista dall'art. 31, del D.P.R. n. 380 del 2001, considerata l'autonomia della fase amministrativa rispetto a quella penale e la possibilità, comunque accordata all'interessato, di attivarsi al fine di chiedere il dissequestro del bene per eseguire la predetta demolizione dal momento che sarebbe irragionevole che il provvedimento giudiziario di sequestro, disposto per garantire l'integrità e la non sottrazione del corpo del reato, diventi schermo protettivo dell'inerzia del privato che ha compiuto l'opera abusiva, andando quindi a suo vantaggio (4).
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1. cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20 aprile 2009; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2008 , n. 8761; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 5 giugno 2008 , n. 5244; Consiglio Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705
2. cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20 aprile 2009; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 agosto 2008, n. 9710; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 29 luglio 2008 , n. 9538, Consiglio Stato, sez. VI, 6 giugno 2008 , n. 2733;
3. cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 17 dicembre 2007, n. 16311; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 16 aprile 2008 , n. 2207
4. cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 ottobre 2008, n. 8716; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 10 maggio 2007, n. 1334
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3625 del 2005, proposto da:
GUARINO Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Liccardi, con domicilio per legge in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
il Comune di Mugnano di Napoli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del Dirigente del 4° Settore del Comune di Mugnano di Napoli, n. 4 del 16.2.2005, di demolizione delle opere realizzate nell’immobile sito in via Roma n. 66, in difformità dalla Dia presentata il 20 luglio 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 1407 del 10 maggio 2007 con la quale questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/06/2009 il dott. Dante D'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor Raffaele Guarino aveva presentato al Comune di Mugnano di Napoli una DIA, in data 20 luglio 2004 (prot. 12984), per l’esecuzione di lavori di manutenzione dell’immobile sito nel Comune in via Roma n. 66.
Con ricorso notificato il 15 aprile 2005 e depositato il successivo 12 maggio il signor Guarino ha impugnato il provvedimento, n. 4 del 16 febbraio 2005, con il quale il Dirigente del 4° Settore del Comune di Mugnano di Napoli gli ha ordinato la demolizione delle opere realizzate nel suindicato immobile in difformità dalla Dia presentata il 20 luglio 2004, e ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo sotto diversi profili.
2.- Il Comune di Mugnano di Napoli ha irrogato la sanzione della demolizione delle opere realizzate dal ricorrente avendo ritenuto che questi aveva provveduto non alla manutenzione dell’immobile (come indicato nella DIA presentata) ma alla sua ristrutturazione con aumento di superfici e volume “in quanto è stato realizzato un solaio intermedio tra i due esistenti ed innalzata di circa 50 cm. la quota del lastrico solare” ed inoltre per aver realizzato “una scala con struttura in c.a. in luogo di una aperta in muratura con… prolungamento del balcone al primo piano” e per “la demolizione di una scala in muratura e sottostante casotto sul confine sud”.
3.- Sostiene il ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato, in sintesi, per i seguenti motivi:
a) per l’inesistenza e l’indeterminatezza dell’oggetto, per la mancata indicazione dei confini e delle indicazioni catastali ed i quant’altro necessario;
b) per l’inesistenza dell’atto amministrativo per impossibilità dell’oggetto, per l’incapacità di produrre gli effetti dichiarati;
c) perché nella zona urbanistica sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria e della sagoma dell’edificio preesistente;
d) perché incidendo la ristrutturazione sulla struttura dell’immobile ne consegue l’impossibilità di ottemperare alla demolizione ingiunta e pertanto il Comune doveva irrogare la sanzione pecuniaria;
e) perché il Comune non ha verificato se il manufatto realizzato è conforme alle previsioni urbanistiche;
f) per la mancata valutazione dell’interesse pubblico in confronto al sacrificio imposto al privato;
g) per l’impossibilità di procedere alla demolizione dell’opera posto sotto sequestro penale;
h) perché l’atto è stato emanato da organo incompetente;
i) perché, in data 18 marzo 2005, è stata presentato domanda di concessione in sanatoria per le opere in questione e il Comune non ha provveduto su tale istanza.
Il signor Guarino ha quindi concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
4.- Il ricorso si rileva tuttavia infondato.
Il ricorrente non ha dato infatti alcuna dimostrazione in giudizio di essere in possesso di un titolo che gli consentisse di realizzare le opere di ristrutturazione edilizia contestate (ed oggetto del provvedimento impugnato).
Infatti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 lettera c), del D.P.R. n. 380 del 2001, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
In conseguenza, una volta accertata la realizzazione di opere edilizie abusive, in assenza del necessario titolo abilitativo, il Comune di Mugnano di Napoli doveva irrogare la sanzione
ripristinatoria prevista dalle vigenti disposizioni in materia (articoli 27 e 31 del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001).
5.- L’ordine di demolizione di opere abusive è quindi un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza titolo abilitativo e pertanto abusive (giurisprudenza costante: fra le più recenti T.A.R. Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20 aprile 2009; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2008 , n. 8761; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 5 giugno 2008 , n. 5244; Consiglio Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705) e non necessita di particolare motivazione sull’interesse pubblico in confronto al sacrificio imposto al privato o sulla eventuale sanabilità delle opere.
Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione delle opere abusive.
6.- Per giurisprudenza pacifica inoltre gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo atti dovuti in assenza del titolo necessario per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, non essendo richiesti (normalmente) apporti partecipativi del soggetto destinatario, non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20 aprile 2009; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 agosto 2008, n. 9710; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 29 luglio 2008 , n. 9538), anche alla luce di quanto disposto dall'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, che esclude possa essere annullato un provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio Stato, sez. VI, 6 giugno 2008 , n. 2733).
7.- Ciò posto, in relazione ai motivi sollevati nel ricorso, si deve innanzitutto ribadire che il ricorrente non poteva realizzare le opere di ristrutturazione edilizia oggetto del provvedimento impugnato in assenza del necessario permesso di costruire trattandosi di opere che hanno comportato la completa trasformazione dell’immobile preesistente con l’inserimento di nuovi
elementi, di nuovi solai (con il conseguente aumento delle superfici) e l’innalzamento di circa 50 cm. della quota del lastrico solare (con il conseguente aumento dei volumi). Ed ovviamente il ricorrente non poteva realizzare tali opere dopo aver presentato solo una denuncia di inizio di attività (DIA).
Con la conseguenza che correttamente il Comune di Mugnano di Napoli ha irrogato per tali opere, realizzate in assenza del necessario permesso di costruire, la sanzione dell’ordine di demolizione, ai sensi del già citato art. 31 del D.P.R. 380 del 2001.
8.- Non ha quindi alcun rilievo sulla legittimità dell’atto impugnato la circostanza, peraltro solo affermata in ricorso, della conformità di quanto realizzato alla strumentazione urbanistica del Comune di Mugnano di Napoli, in quanto tale circostanza può eventualmente riguardare la legittimità degli atti con i quali viene rilasciato (o viene negato) un titolo che abilita all’edificazione ma non può mai giustificare la realizzazione di opere edilizie in assenza dei necessari titoli abilitativi e quindi abusivamente.
9.- Né incide sulla legittimità dell’atto impugnato l’avvenuta presentazione al Comune di Mugnano di Napoli, in data 18 marzo 2005, di una domanda di sanatoria, ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, per le opere oggetto del provvedimento impugnato, tenuto conto che tale domanda è stata presentata al Comune in data successiva all’emanazione (ed alla notifica) dell’ordinanza di demolizione impugnata.
Si deve comunque aggiungere, per quanto riguarda gli effetti prodotti dalla presentazione della domanda di sanatoria, che sulla stessa non risultano adottati provvedimenti dal Comune di Mugnano di Napoli né risultano eventuali impugnazioni da parte del ricorrente di tali provvedimenti (se adottati) o del silenzio prestato dall’amministrazione su tale domanda.
10.- Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato anche per la mancata esatta individuazione dell'oggetto e quindi del bene da demolire.
Ma tale censura è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato individua chiaramente l’abuso commesso dal ricorrente e il luogo nel quale l’abuso è stato commesso.
Per quanto riguarda poi la mancanza dei dati catastali dell’immobile si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, l’indicazione di tali dati, con l'individuazione dell'area oggetto dell’eventuale acquisizione non deve compiersi al momento dell'emanazione dell'ingiunzione di demolizione bensì quando viene accertata l'inottemperanza e si procede all'acquisizione del bene al patrimonio del Comune (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 17 dicembre 2007, n. 16311; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 16 aprile 2008 , n. 2207).
11.- Risulta poi manifestamente infondata la tesi prospettata con altro motivo di ricorso secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per l’impossibilità di procedere alla demolizione per la pendenza del procedimento penale.
La pendenza di un procedimento penale e di un vincolo cautelare apposto (in tale procedimento) sul bene non preclude infatti all'autorità amministrativa di irrogare la sanzione demolitoria prevista dall'art. 31, del D.P.R. n. 380 del 2001, considerata l'autonomia della fase amministrativa rispetto a quella penale e la possibilità, comunque accordata all'interessato di attivarsi al fine di chiedere il dissequestro del bene per eseguire la prescritta demolizione (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 ottobre 2008, n. 8716).
Si è del resto giustamente affermato che sarebbe irragionevole che il provvedimento giudiziario di sequestro, disposto per garantire l'integrità e la non sottrazione del corpo del reato, diventi schermo protettivo dell'inerzia del privato che ha compiuto l'opera abusiva, andando quindi a suo vantaggio (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 10 maggio 2007, n. 1334).
12.- Con altro motivo sostiene il ricorrente che l’ordinanza di demolizione risulterebbe illegittima perché incidendo la ristrutturazione sulla struttura dell’immobile ne consegue l’impossibilità di ottemperare alla demolizione.
Ma anche tale censura è infondata in quanto, in presenza di opere realizzate in assenza del necessario permesso di costruire, l'ordine di demolizione costituisce, come si è già ricordato, atto dovuto, e la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime, costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinata all' impossibilità del ripristino dello stato di luoghi accertata dagli uffici tecnici comunali.
13.- Resta da esaminare il motivo con il quale il ricorrente ha lamentato l’incompetenza dell’organo del Comune che ha emanato il provvedimento impugnato.
Al riguardo si deve ricordare che ai sensi dell'art. 51 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) tutti i provvedimenti in materia edilizia, compresi i provvedimenti di rilascio dei permessi di costruire ed i provvedimenti di sospensione dei lavori e sanzionatori per gli abusi edilizi, sono di competenza esclusiva dei dirigenti (o dei Responsabili degli Uffici).
Poiché il trasferimento delle funzioni amministrative dagli organi politici degli enti locali ai dirigenti costituisce oramai un principio di carattere generale (anche se nei Comuni più piccoli, con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti, l’art. 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha consentito una deroga al principio), si devono quindi ritenere competenti i dirigenti del Comune per i provvedimenti con i quali viene irrogata la sanzione demolitoria per le opere realizzate in assenza del necessario permesso di costruire.
Anche tale censura risulta quindi infondata.
14.- Per tutti gli esposti motivi il ricorso risulta infondato e deve essere pertanto respinto.
Nulla per le spese per la mancata costituzione del Comune di Mugnano di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. II^, respinge il ricorso in epigrafe n. 3625 del 2005 R.G., proposto da GUARINO Raffaele.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Umberto Maiello, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2009
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