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n. 7-2009 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 20 luglio 2009 n. 4199
Pres. A. Scafuri, est. I. Pisano
Pasquale Rubano (Avv. Antonio Barbieri) c. Comune di San Lorenzello (N.C.) c. Sandra Campione e Adolfo Ruggirei (N.C.)


Giustizia amministrativa – Provvedimenti repressivi – Natura – Incompetenza del Sindaco - Sussiste

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/00 i provvedimenti repressivi, e più in generale i provvedimenti che costituiscono esercizio del potere di vigilanza e controllo, rientrano nella competenza dei dirigenti, ed in mancanza dei responsabili degli uffici o dei servizi, e non del sindaco, in quanto atti di gestione e non di indirizzo politico (1)

 

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1. cfr. ex multis: T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 25 febbraio 2008 , n. 69; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 26 settembre 2006 , n. 4667


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 3580 del 2009, proposto da:
Pasquale Rubano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barbieri, con domicilio eletto unitamente al predetto in Napoli, presso la Segreteria T.A.R.;

contro



Comune di San Lorenzello
in Persona del Sindaco P.T., non costituito;

nei confronti di



Sandra Campione e Adolfo Ruggieri
, non costituiti;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di San Lorenzello prot.n. 2011 del 03/04/2009, avente ad oggetto l'acquisizione degli atti relativi all'esercizio dell'attività di parrucchiera della Sig.ra Camaione Sandra; della nota del Comandante della Polizia Municipale del Comune di San Lorenzello prot.n. 2783 del 03/05/2007, della nota ASL BN 1 prot.n. 1364/UOSTPC del 04/04/2007 ed il rilievo ispettivo a questa allegato; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

VISTO l’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione ed ove vengano avvisate le parti presenti della suddetta eventualità;
RITENUTO meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, relativo all’incompetenza del Sindaco ai sensi dell’art.109 TUEL ad emanare l’atto impugnato, con assorbimento delle restanti censure: invero i provvedimenti repressivi, e più in generale i provvedimenti che costituiscono esercizio del potere di vigilanza e controllo in materia, rientrano nella competenza dei dirigenti, ed in mancanza ai responsabili degli uffici o dei servizi, e non del sindaco, in quanto atti di gestione e non di indirizzo politico (ex multis: T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 25 febbraio 2008 , n. 69; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 26 settembre 2006 , n. 4667)
RITENUTO, pertanto, che il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e rimette l’affare all’Autorità come sopra competente..
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente FF
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Storto, Primo Referendario




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2009




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