REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 10533 del 2000, proposto da:
Zannetti Pio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Laforgia, con domicilio eletto presso Giuseppe Laforgia in Napoli, via Manzoni N.116;
contro
A.S.L. - Benevento 1 -, rappresentato e difeso dall'avv. Bernardino Buonanno, con domicilio eletto presso Bernardino Buonanno in Napoli, via Crispi,87-C/0 St.Avv.E.Cesare;
Per l'annullamento degli atti e per l’accertamento dei diritti indicati nell’atto introduttivo del giudizio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. - Benevento 1 -;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/07/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorso, in materia di impiego alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, riguardando una fattispecie i cui fatti costitutivi si collocano prima del 30 giugno 1998 è inammissibile in quanto depositato in Segreteria dopo il 15 settembre 2000 e pertanto, dopo che si era verificata la decadenza di cui all’ art. 45 punto 17 parte seconda D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo sostituito dall’art. dall'art. 69, comma 7, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165).
Com'è stato anche recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato (IV Sez. 17 luglio 2007 n. 4002 e 31 maggio 2007 n. 2796) e da molti Tribunali amministrativi regionali (per esempio, T.A.R. Lazio Roma, sez. III 27 febbraio 2007 n. 1699 e 25 luglio 2006 , n. 6322; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007 , n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006 n. 245 ), nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all'esito dell'adempimento dell'onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica.
Peraltro la norma sopra citata va intesa nel senso che tale termine del 15 settembre 2000 rileva quale limite, non alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma alla stessa proponibilità della domanda giudiziale, che, ove introdotta dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale fissata dall'art. 69 cit., con conseguente inammissibilità della stessa (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS. UU., n. 9101 del 2005 e n. 15340 del 2006; Cons. St. IV n. 1804 del 2003).
D’altra parte, la legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui fissa la data indicata a pena di decadenza e non per radicare la giurisdizione ordinaria sulle controversie introdotte successivamente, è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale con le decisioni nn. 213 e n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006 (Cfr.. anche sul punto, da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 21 febbraio 2007, n. 4).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Paolo Carpentieri, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2009