REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 3843 del 2009, proposto da:
Davide Melchionda, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso Francesco Maria Caianiello in Napoli, v.le Gramsci, n. 19;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rapp.te pt.;
la Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell'Italia Meridionale, in persona del legale rapp.te pt.;
rappresentati e difesi dall'Avvoc.ra Distrett.le dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del 29.05.2009, notificata in data 17.06.09, con la quale la Guardia di Finanza- Comando Interregionale dell'Italia Meridionale- ha disposto la sospensione cautelare del ricorrente dal servizio ex art. 20 L. 31.07.1954; di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell'Italia Meridionale;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Letto il ricorso con il quale l’istante, militare della Guardia di finanza, impugna il provvedimento con il quale è stato sospeso in via cautelativa dal servizio in quanto oggetto di richiesta di rinvio a giudizio da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per i reati di cui agli artt. 479 e 314, II° c., C.P.;
Esaminati i quattro motivi articolati con cui si è dedotta la violazione di legge (art. 97 Cost.; L. 241/1990; L. 599/1954); e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili, concludendo per l’accoglimento;
Vista la costituzione della amministrazione che conclude per il rigetto;
Precisato che la causa, previo avviso alle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e della istruttoria, sussistendo i presupposti per la decisione in forma abbreviata ex art. 21 L. 1034/1971 (cfr., CdS V, 18 giugno 2008 nr. 2991);
Rilevato che il ricorso è infondato, atteso che l’amministrazione ha sospeso cautelativamente il ricorrente dal servizio in relazione alla richiesta che lo involge, di rinvio a giudizio con un imputazione che – ove penalmente confermata – potrebbe comportare la destituzione;
Che pertanto la motivazione adotta è pertinente e chiara in fatto ed in diritto;
Che ogni profilo di congruità della sanzione potrà essere accertato nelle competenti sedi, ma non con riferimento al provvedimento attuale che si è limitato ad adottare una cautela ritenuta necessaria in relazione alla imputazione, quale oggettivamente formalizzata;
Che i fatti riscontrano inoltre la apprezzata gravità, specie ove il capo di imputazione fa riferimento “all’accesso non autorizzato” presso una società del Comune di Melito;
Che non si riscontrano vulnerazioni delle garanzie procedimentali, atteso che i fatti si sono articolati nel corso del tempo sicchè il “rapporto” amministrativo si è radicato fra le parti consentendo l apiù ampia facoltà partecipativa;
Che non sussiste la incompetenza del Comandante Interregionale che ha adottato l’atto, atteso che la norma di cui alla lex n. 599/1954 va attualizzata nel senso che tale competenza non spetta più al vertice politico (riferimenti in C.d.S sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4393, et in “Il provvedimento con il quale viene disposta la perdita del grado per rimozione di militare appartenente alla guardia di finanza nonché il suo collocamento a disposizione del Distretto Militare competente come soldato semplice,quale atto di gestione del personale, rientra nell'ambito delle attribuzioni del comando generale della guardia di finanza”: T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 08 giugno 2007 , n. 2241”;
Che, pertanto il ricorso va respinto e le spese di causa interamente compensate, stante la celere definizione della lite già in sede camerale;
P.Q.M.
Respinge.
Compensa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente FF, Estensore
Sergio Zeuli, Primo Referendario
Luca Cestaro, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2009