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Il termine di 10 giorni liberi prima dell’udienza di merito per il deposito di scritti difensivi, ai sensi dell’art. 23, IV comma, della L. n. 1034 del 1971, viene derogato nel caso di giudizio di impugnazione del silenzio ex art. 21 bis della medesima legge, in quanto le parti hanno almeno 50 giorni dal termine previsto per il deposito del ricorso per presentare le memorie. Difatti, nel caso che detto termine non sia decorso si può derogare al rispetto del termine di 10 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso avverso il silenzio dell’ Amministrazione
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