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| n. 7-2009 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 13 luglio 2009 n. 6846
Pres. Riggio Est. De Leoni
Ferrara, Garozzo , Lanchi , Renieri , Taglienti (Avv. Gattamelata- Avv. Feleppa) c/ Ente Per le nuove Tecnologie, L’Energia e L’Ambiente (Avv. Stato) ed altri |
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1. Accesso agli atti – Enea - Verbale CDA – Esclusione - Previsione regolamentare – Interpretazione - Limiti dati sensibili.
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2. Procedimento amministrativo - Diritto di accesso agli atti – Atti di natura privatistica - Sussiste.
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1. Premesso che l’art. 7 del D.M. 31 Marzo 2006 ( Ministero delle Attività Produttive. Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’ENEA) nella parte in cui sottrae al diritto di accesso il processo verbale delle riunioni del CDA, si riferisce a situazioni cui corrispondano interessi ritenuti sensibili o ad atti che siano espressione delle funzioni dell’ Ente, ne deriva l’illegittimità del diniego di accesso al verbale della riunione consiliare diretta alla nomina di Direttore Generale.
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2. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge 1990, la natura privatistica di alcuni atti, in specie il contratto di lavoro, non osta al riconoscimento del diritto di accesso.
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