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n. 7-2009 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 13 luglio 2009 n. 6846
Pres. Riggio Est. De Leoni
Ferrara, Garozzo , Lanchi , Renieri , Taglienti (Avv. Gattamelata- Avv. Feleppa) c/ Ente Per le nuove Tecnologie, L’Energia e L’Ambiente (Avv. Stato) ed altri


1. Accesso agli atti – Enea - Verbale CDA – Esclusione - Previsione regolamentare – Interpretazione - Limiti dati sensibili.

 

2. Procedimento amministrativo - Diritto di accesso agli atti – Atti di natura privatistica - Sussiste.

1. Premesso che l’art. 7 del D.M. 31 Marzo 2006 ( Ministero delle Attività Produttive. Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’ENEA) nella parte in cui sottrae al diritto di accesso il processo verbale delle riunioni del CDA, si riferisce a situazioni cui corrispondano interessi ritenuti sensibili o ad atti che siano espressione delle funzioni dell’ Ente, ne deriva l’illegittimità del diniego di accesso al verbale della riunione consiliare diretta alla nomina di Direttore Generale.

 

2. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge 1990, la natura privatistica di alcuni atti, in specie il contratto di lavoro, non osta al riconoscimento del diritto di accesso.


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