REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 21 e 26 della legge n. 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2009, proposto da
Francesco Palmiro Mariani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia, Sergio Nitrato Izzo ed Antonio Pio Pinto, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Calefati, 177;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Felicio Angrisano, non costituito;
e con l'intervento di
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via De Nicolò, 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 500 del 17 giugno 2009;
b) del decreto del Direttore Generale dei Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20/08 del 19 dicembre 2008;
c) del successivo decreto del medesimo Direttore Generale del 4 febbraio 2009;
d) dei verbali nn. 1 del 23 gennaio 2009, n. 2 del 17 febbraio 2009, n. 3 del 3 febbraio 2009 della Commissione istituita con i predetti decreti ministeriali;
e) della nota del Presidente della predetta Commissione in data 4 maggio 2009, di comunicazione al Ministero delle Infrastrutture della relazione avente pari data;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 il dott. Savio Picone e uditi l’avv. Clarizia per il ricorrente, l’avv. Matteo per l’Avvocatura dello Stato e l’avv. Clarizio per la Regione Puglia;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente Francesco Palmiro Mariani, nominato per un quadriennio Presidente dell’Autorità portuale di Bari con decreto del Ministro dei Trasporti in data 1 dicembre 2006, impugna gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il decreto n. 500 del 17 giugno 2009, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ne ha disposto la cessazione immediata dalla carica. Con lo stesso decreto, il Ministro ha nominato Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Bari l’odierno controinteressato Felicio Angrisano.
Il provvedimento di rimozione reca una motivazione così riassumibile:
- il Mariani ha svolto fino al 4 giugno 2007 le funzioni di Presidente della “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.”, società pubblico-privata costituita nel 2005 ed oggi partecipata nella misura del 30% del capitale sociale dall’Autorità portuale di Bari;
- egli ha dapprima avallato, nell’ambito del piano operativo triennale 2007-2009, i programmi di trasformazione e sviluppo della società; quindi, mutando opinione nel corso del 2008, ha intrapreso azioni ostili nei confronti della controllata e del suo amministratore delegato, culminate nel provvedimento presidenziale del 19 febbraio 2009, con cui l’Autorità portuale ha annullato in autotutela la concessione demaniale e l’affidamento ventennale della gestione dei servizi ai passeggeri, a suo tempo disposti in favore della “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.” mediante delibere risalenti al 2004, in asserito contrasto con i principi comunitari e le norme poste a tutela della concorrenza;
- questa ed altre iniziative assunte dall’Autorità portuale hanno generato una pesante conflittualità tra il Mariani e l’amministratore delegato della società, Manlio Guadagnuolo, il quale aveva peraltro espresso riserve circa l’opportunità e la legittimità dell’acquisto di un pontone galleggiante, avvenuto nel corso del 2006 e costato all’Autorità portuale circa un milione di euro;
- la Commissione di indagine, istituita con decreto ministeriale n. 20/08 del 19 dicembre 2008, ha diffusamente descritto e stigmatizzato i comportamenti tenuti dal Mariani, soprattutto in occasione del ricordato annullamento in autotutela, paventando pericoli per il prestigio ed il buon funzionamento dell’Autorità portuale e per lo stesso sviluppo dei traffici dello scalo barese;
- anche il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, adito in appello dalla “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.” per l’annullamento della sentenza n. 440/2009 emessa dal T.A.R. di Bari (che, in primo grado, ha respinto l’impugnativa proposta dalla società avverso il ricordato annullamento in autotutela), ha censurato l’operato del Presidente Mariani, sospendendo parzialmente, con ordinanza cautelare n. 2359/2009, l’atto con cui egli aveva ingiunto alla società controllata di cessare immediatamente l’attività e rilasciare i beni detenuti in forza della concessione revocata;
- le circostanze complessivamente rilevate dalla Commissione ministeriale inducono a disporre in via d’urgenza la cessazione del Presidente Mariani dalla carica, con la contestuale nomina del Commissario straordinario Felicio Angrisano.
2. Avverso il decreto di commissariamento, avente efficacia immediata, il ricorrente deduce censure così rubricate:
I) nullità per difetto assoluto di attribuzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della legge 28 gennaio 1994 n. 84;
II) eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti;
III) violazione della sentenza n. 440/2009 del T.A.R. di Bari e dell’ordinanza n. 2359/2009 del Consiglio di Stato; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti;
IV) eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, violazione dell’autolimite amministrativo, falsa rappresentazione, illogicità ed irragionevolezza;
V) in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 7, quarto comma, della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
Con decreto cautelare presidenziale del 18 giugno 2009 è stata interinalmente sospesa l’efficacia del decreto di commissariamento.
La Regione Puglia ha notificato atto di intervento ad adiuvandum, chiedendo l’accoglimento del gravame.
Nell’imminenza della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare si è costituita, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Avvocatura dello Stato, che ha innanzitutto eccepito la tardività del ricorso in relazione agli atti recanti l’istituzione della Commissione ministeriale; ha inoltre eccepito l’inammissibilità dell’intervento della Regione Puglia; ha chiesto in ogni caso il rigetto dell’impugnativa in quanto infondata, svolgendo difese e depositando documentazione.
Alla camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009, avvisati i procuratori delle parti e constatata l’integrità del contraddittorio (anche nei confronti del controinteressato Felicio Angrisano, non costituito), la causa è stata trattenuta per la decisione definitiva in forma semplificata.
3. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare le eccezioni di rito sollevate dall’Avvocatura dello Stato.
3.1. E’ fondata quella attinente alla tardività dell’impugnativa dei decreti con i quali è stata istituita la Commissione ministeriale, che ha svolto l’indagine conoscitiva poi sfociata nell’atto di commissariamento, nonché dei verbali della Commissione dei quali pure il ricorrente domanda l’annullamento.
Si tratta, secondo le risultanze di causa, di atti impugnati dal Mariani ben oltre i sessanta giorni dalla loro effettiva conoscenza, dimostrata dalla sua partecipazione in contraddittorio ai lavori ispettivi della Commissione; atti che per la maggior parte, invero, appaiono comunque privi di immediata lesività per l’interesse dedotto in giudizio dal ricorrente, il quale dirige principalmente le proprie doglianze avverso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 500 del 17 giugno 2009, recante la destituzione con effetto immediato dalla carica di Presidente dell’Autorità portuale.
Il ricorso, per tale parte, va dunque dichiarato irricevibile per tardività, ovvero inammissibile per difetto di lesività degli atti impugnati.
3.2. Va viceversa disattesa l’opposizione, formulata nel corso della discussione in camera di consiglio dall’Avvocatura dello Stato, riguardo all’intervento ad adiuvandum spiegato dalla Regione Puglia.
Secondo un principio pacifico, l’intervento nel processo amministrativo può essere spiegato anche da soggetti aventi un mero interesse di fatto all’accoglimento dell’impugnativa proposta dal ricorrente, purché la posizione giuridica dell’interveniente sia dipendente ovvero accessiva rispetto all’interesse fatto valere in giudizio da parte ricorrente; ciò che rende, dunque, ammissibile l’intervento nel processo amministrativo è esclusivamente l’esistenza di un interesse di fatto, anche morale, non essendo invece di ostacolo la mancanza in capo all’interveniente di una posizione di interesse legittimo (così, tra molte, Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2795).
Nella concreta fattispecie, alla Regione Puglia deve riconoscersi, in linea di principio, un interesse alla rimozione del decreto ministeriale di commissariamento, tenuto conto, al di là di ogni altra considerazione, che essa concorre alla nomina del Presidente dell’Autorità portuale, in virtù del meccanismo di “intesa forte” regolato dall’art. 8 della legge n. 84 del 1994. Donde l’ammissibilità dell’intervento nel presente giudizio.
4. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente chiede che sia dichiarata la radicale nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, dell’atto di commissariamento adottato dal Ministero, per difetto assoluto di attribuzione, dovendo a suo avviso escludersi che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competa il potere di commissariare l’Autorità portuale (rectius: il suo Presidente), al di fuori delle fattispecie tassativamente indicate dalla normativa vigente. L’art. 7 della legge n. 84 del 1994 stabilisce, infatti, che con decreto del Ministro può disporsi la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato portuale (con la nomina contestuale del Commissario straordinario), qualora il piano operativo triennale non sia approvato nel termine di legge ovvero il conto consuntivo evidenzi un disavanzo.
La censura, ad avviso del Collegio, non può essere accolta.
Non è infatti ravvisabile, nel provvedimento gravato, l’esercizio di poteri pubblicistici del tutto privi di fondamento legale, né sussiste lo sconfinamento nella sfera di attribuzioni di altro apparato dell’Amministrazione, circostanze che sole consentirebbero di configurare la più grave delle patologie dell’atto amministrativo.
La stessa legge statale sui porti attribuisce al Ministero, in via generale, il potere di vigilanza sulle Autorità. L’art. 12, primo comma, della legge n. 84 del 1994 dispone che l’Autorità portuale “è sottoposta alla vigilanza del Ministro”. Il comma successivo prevede poi circoscritte ipotesi di controllo sugli atti delle Autorità (approvazione dei bilanci e del consuntivo, determinazione dell’organico della segreteria).
Ne discende che il Ministro può esercitare il proprio potere di vigilanza, attraverso la rimozione d’imperio degli organi direttivi dell’Autorità portuale, anche al di fuori delle due ipotesi espressamente indicate all’art. 7 della legge n. 84 del 1994. Tanto costituisce esplicazione dei cosiddetti “poteri impliciti” che l’ordinamento attribuisce alla Pubblica Amministrazione, pur in difetto di una esplicita previsione di legge.
Resta tuttavia da verificare se il Ministero abbia fatto corretto uso del potere di vigilanza e del potere (implicito) di commissariamento che l’ordinamento gli attribuisce. Vanno in tal senso unitariamente scrutinati i successivi motivi cui si affida il ricorrente, che lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici.
4.2. Secondo l’opinione della dottrina più autorevole, l’uso del potere implicito da parte dell’Amministrazione non è esente da limiti, enucleabili anch’essi dai principi generali, primo fra tutti il principio di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi autoritativi.
In tal senso, si è di recente affermato che il “potere provvedimentale implicito” va progressivamente assumendo nel nostro ordinamento carattere recessivo, anche e soprattutto all’indomani della riforma del 2005 che, intervenendo sulla legge n. 241 del 1990, ha positivamente “codificato” istituti che per lungo tempo erano relegati per l’appunto alla sfera dei poteri impliciti (si pensi, ad esempio, ai poteri di autotutela nella forma della revoca e dell’annullamento, al potere di convalida, al potere di sospensione dell’atto, oppure al carattere dell’esecutorietà).
Si intende per provvedimento implicito quel provvedimento amministrativo non previsto da alcuna norma di legge (o di regolamento, se si segue la tesi per cui il principio di legalità e tipicità può essere inverato, nelle materie non riservate alla legge, da regolamenti). Il potere provvedimentale implicito deve di regola misurarsi con il principio di tipicità, inteso quale connessione fissata dalla normativa tra gli elementi dell’atto e la predeterminazione degli effetti che esso può produrre. La tipicità implica che la legge, nell’attribuire all’Amministrazione quel potere, deve stabilirne i presupposti, il procedimento, gli effetti, e dunque stabilirne la funzione specifica.
Il fondamento della tipicità, secondo tale dottrina, va ravvisato negli stessi principi costituzionali relativi allo svolgimento dell’attività amministrativa: per i provvedimenti destinati ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari, è il principio di legalità a fondare la regola della tipicità.
La tipicità comporta quindi che le varie categorie di provvedimenti siano identificate dalle norme disciplinatrici dei relativi poteri e non rimesse all’autonomia dell’Autorità amministrativa.
In tale ricostruzione, il principio di tipicità non comporta tuttavia l’esclusione assoluta di ogni potere implicito: l’attribuzione di tale potere deve semmai essere ricavata non più dal criterio finalistico proprio dell’amministrare per risultati, ma dal sistema normativo di garanzie in cui questo potere si radica.
Quanto ai poteri spettanti alle Amministrazioni vigilanti, che qui viene in rilievo, si registra nella dottrina e nella più recente giurisprudenza una crescente sensibilità verso l’autonomia degli enti di diritto pubblico, con l’affermarsi di una netta distinzione tra “vigilanza” e “gerarchia”. La vigilanza rientra nell’ambito delle possibili formule organizzatorie, differenziandosi, in particolare, dalla gerarchia: il concetto di vigilanza implica infatti un rapporto organizzatorio diverso e più tenue del rapporto gerarchico, che deve essere inteso come potere strumentale al corretto esercizio della funzione in quella determinata materia stabilita dalla legge, e non è caratterizzata dal controllo su di un’attività amministrativa già svolta, ponendosi piuttosto come indirizzo all’attività da svolgersi (in questo senso Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2006 n. 5317).
La dottrina ha inoltre evidenziato che, una volta venuta meno la concezione di uno Stato-soggetto in posizione di sovraordinazione generale su tutti gli enti pubblici, l’istituto della vigilanza ha perso la sua compattezza, dovendo fare i conti, volta per volta, con un variegato diritto positivo.
In tale contesto, il tradizionale potere di scioglimento degli organi direttivi continua pur sempre a radicarsi in un principio generale dell’ordinamento: “Il potere di nomina del Commissario straordinario costituisce attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti. Tale potere non è esercitabile liberamente.” (Corte cost., sent. 20 gennaio 2004 n. 27). La stessa giurisprudenza aveva più volte ribadito che la nomina del commissario straordinario è un atto di autotutela esecutiva, appartenente alla categoria delle misure strettamente ripristinatorie, la cui funzione si esaurisce nell’eliminare la situazione di danno o di pericolo per l’interesse pubblico.
4.3. Con specifico riferimento alla vigilanza sulle Autorità portuali, la giurisprudenza costituzionale ha coerentemente affermato che se, da un lato, non può dubitarsi che al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (cui compete la nomina del Presidente dell’Autorità portuale, all’esito del procedimento di intesa forte disciplinato dall’art. 8 della legge n. 84 del 1994) spetti il potere di nomina del relativo Commissario straordinario, onde assicurare “il soddisfacimento delle esigenze di continuità della azione amministrativa ed impedire stasi connesse alla decadenza degli organismi ordinari”, d’altro lato non può trascurarsi che anche l’adozione dell’atto di commissariamento presuppone l’avvio e lo sviluppo di trattative volte a raggiungere l’intesa, in termini di “leale cooperazione” tra i soggetti pubblici coinvolti (così Corte cost., sent. 27 luglio 2005 n. 339).
Con una pronuncia di poco successiva, la Corte ha meglio chiarito i confini delle attribuzioni ministeriali in materia di nomina e revoca del Presidente dell’Autorità portuale.
L’art. 8 della legge n. 84 del 1994, richiedendo l’intesa con la Regione interessata, esige che la nomina del Presidente sia frutto in ogni caso di una codeterminazione del Ministro e della Regione. Altrettanto indubbio, secondo la Corte, è che la volontà originaria della legge non può essere misconosciuta, qualificando come “debole” l'intesa in questione, dopo che la riforma del Titolo V della Costituzione ha inserito la materia dei “porti e aeroporti civili” tra quelle di legislazione concorrente previste dall’art. 117, terzo comma: “… anzi, deve dirsi che la norma statale de qua, in quanto attributiva al Ministro di funzioni amministrative in materia contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost., è costituzionalmente legittima proprio perché prevede una procedura che, attraverso strumenti di leale collaborazione, assicura adeguatamente la partecipazione della Regione all’esercizio in concreto della funzione amministrativa da essa allocata a livello centrale (sentenza n. 6 del 2004). Ne discende che ab origine l’art. 8 della legge n. 84 del 1994 esigeva, ed a fortiori esige oggi - alla luce della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 2001 - una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto di nomina, quale forma di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione, ed esclude ogni possibilità di declassamento dell’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva non vincolante (sentenza n. 27 del 2004); con la conseguenza che il mancato raggiungimento dell’intesa, quale prevista dalla norma, costituiva e costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento … A tale proposito, va detto che l’esigenza di leale cooperazione, insita nell’intesa, non esclude a priori la possibilità di meccanismi idonei a superare l'ostacolo che, alla conclusione del procedimento, oppone il mancato raggiungimento di un accordo sul contenuto del provvedimento da adottare; anzi, la vastità delle materie oggi di competenza legislativa concorrente comporta comunque, specie quando la rilevanza degli interessi pubblici è tale da rendere imperiosa l’esigenza di provvedere, l’opportunità di prevedere siffatti meccanismi, fermo il loro carattere sussidiario rispetto all’impegno leale delle parti nella ricerca di una soluzione condivisa. Tali meccanismi, quale che ne sia la concreta configurazione, debbono in ogni caso essere rispettosi delle esigenze insite nella scelta, operata dal legislatore costituzionale, con il disciplinare la competenza legislativa in quella data materia: e pertanto deve trattarsi di meccanismi che non stravolgano il criterio per cui alla legge statale compete fissare i principi fondamentali della materia; che non declassino l’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva; che prevedano l’allocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’art. 118 Cost.” (così Corte cost., sent. 7 ottobre 2005 n. 378).
Nella materia dei porti, l’equilibrio tra poteri statali e regionali è sintetizzato, tra l’altro, proprio nella figura del Presidente dell’Autorità portuale. È in tale contesto, secondo il giudice costituzionale, che va inquadrata la previsione normativa circa la spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, previsione che armonicamente si inserisce nel complesso quadro, descritto dalla legge statale, nel quale si iscrivono, in particolare, i compiti attribuiti al Presidente (coordinamento delle attività svolte nel porto dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché coordinamento e controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali; amministrazione delle aree e beni del demanio marittimo; autorizzazione delle operazioni portuali e concessione di aree e banchine; potere di indire, presiedendola, una conferenza di servizi con le Amministrazioni interessate a lavori di escavazione e manutenzione dei fondali, etc.).
Il Presidente dell’Autorità portuale, in definitiva, è posto al vertice di una complessa organizzazione che vede coinvolti, e soggetti al suo coordinamento, anche organi schiettamente statali (egli presiede, tra l’altro, il Comitato portuale del quale fanno parte il Comandante del porto e, in rappresentanza dei Ministeri delle Finanze e dei Lavori pubblici, un dirigente dei servizi doganali ed uno dell’ufficio speciale del genio civile), e gli è assegnato un ruolo fondamentale, anche di carattere propulsivo, perché il porto assolva alla sua funzione di rilevanza internazionale o nazionale, comunque interessante l’economia nazionale.
Secondo la Corte costituzionale, da ciò discende che “… se la scelta, operata dal legislatore statale nel 1994, di coinvolgere la Regione nel procedimento di nomina del Presidente costituisce riconoscimento del ruolo del porto nell’economia regionale e, prima ancora, locale (donde il potere di proposta riconosciuto alla Provincia, al Comune ed alla Camera di commercio), la scelta del legislatore costituente del 2001 - di inserire la materia ‘porti e aeroporti civili’ nel terzo comma dell’art. 117 Cost. - non può essere intesa quale declassamento degli interessi dell’intera comunità nazionale connessi all’attività dei più importanti porti: interessi, anche questi, la cui cura è, con la vastità dei compiti assegnatigli ed il ruolo riconosciutogli, affidata in primo luogo al Presidente, e pertanto la sua nomina, come era attribuita al Ministro dalla legge generale del 1994, così resta a lui attribuita dalla medesima legge-quadro che ancora oggi governa la materia. In breve, l’originaria previsione in tema di potere di nomina si coordina con l’insieme della legge contribuendo, quale sua organica articolazione, all’equilibrio che essa realizza tra istanze centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale della materia, alla pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri.” (così Corte cost., sent. 7 ottobre 2005 n. 378).
4.4. Traendo le somme da quanto fin qui esposto, può dunque affermarsi, con riflessi immediati sulla controversia in esame, che:
a) i cosiddetti “poteri provvedimentali impliciti” devono essere opportunamente riconsiderati e reinterpretati alla luce del principio di legalità, valorizzando i vincoli e le garanzie poste dal legislatore nei diversi settori;
b) rientrano tuttora nel novero dei “poteri impliciti” quelli spettanti all’Autorità vigilante nei confronti degli organi dell’ente soggetto a vigilanza, di cui può disporre la revoca ed il commissariamento, al fine di assicurare la continuità di gestione ed il regolare funzionamento dell’ente stesso;
c) nella materia dei porti, l’esercizio delle prerogative ministeriali deve oggi conformarsi ai principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione, specialmente dopo la riforma del Titolo V approvata nel 2001, nei termini chiariti dalla Corte costituzionale.
4.5. Così ridefinita la funzione di vigilanza spettante al Ministero nei confronti degli organi direttivi dell’Autorità portuale, il Collegio ritiene che la contestata decisione di rimuovere dalla carica il solo Presidente Mariani sia illegittima, siccome frutto di un uso sviato del potere.
Nessuna delle motivazioni espresse nella parte motiva del decreto impugnato appare idonea a giustificare il ricorso al commissariamento del vertice dell’Autorità portuale, una misura che non può che rappresentare l’extrema ratio di intervento autoritativo da parte del Ministero, in presenza di situazioni di effettivo pericolo per la continuità e la regolarità della gestione da parte dei titolari delle massime cariche dell’ente.
In primo luogo, non appare sufficiente il generico rilievo che si legge nell’atto impugnato circa l’inopportunità ovvero l’illegittimità (non meglio dimostrata) dell’acquisto di un pontone galleggiante, avvenuto tre anni prima. Si tratta, con evidenza, di una singola ed isolata decisione “gestionale”, di per sé sottratta alla valutazione di merito del Ministero, che comunque non può ragionevolmente giustificare la rimozione del Presidente che l’abbia assunta.
Nè appare convincente, al fine di giustificare il commissariamento, la ripetuta invocazione del “conflitto” insorto tra il Presidente dell’Autorità e l’amministratore delegato della “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.”.
Ciò perché, in primo luogo, la decisione di annullare in autotutela l’affidamento disposto in favore della società pubblico-privata, costituita alcuni anni prima dalla medesima Autorità portuale di Bari, è stata avallata dal giudice amministrativo di primo grado, che ne ha sancito la legittimità sotto tutti i profili. Sul punto, le parti si dilungano in argomentate difese che tuttavia, ad avviso del Collegio, non possono surrettiziamente deviare l’oggetto del presente giudizio sulla legittimità del provvedimento di autotutela assunto nel febbraio del 2009 dal Presidente Mariani.
Come detto, la Terza Sezione di questo Tribunale, con sentenza n. 440/2009, ha respinto il ricorso proposto dalla “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.” e la legittimità di detto provvedimento, impregiudicato l’esito del giudizio di appello, deve essere assunta come dato di fatto incontrovertibile. Piuttosto, il richiamo dell’ordinanza cautelare n. 2359/2009 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, effettuato con il decreto ministeriale di commissariamento, appare improprio ed è ulteriore sintomo di sviamento, poiché in quella sede il Giudice d’appello si è limitato a tener ferma la situazione gestionale in capo alla società appellante fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, nulla significando in merito alla illiceità della condotta assunta dall’Autorità portuale.
Più in generale, rileva il Collegio che, ove pure conflittualità e divergenza di strategie vi siano tra Autorità portuale e società pubblico-privata, il Ministero avrebbe dovuto pur sempre considerare la diversa natura dei soggetti in lite: di norma, all’Amministrazione concedente è rimesso il perseguimento dell’interesse pubblico, laddove la società affidataria del servizio persegue fisiologicamente (e legittimamente) uno scopo lucrativo, in ragione della presenza al suo interno di soci privati mossi da intenti egoistici.
L’eccesso di potere in cui è incorso il Ministero, con il decreto impugnato, è altresì ricavabile dalla estrema specificità degli addebiti mossi al Presidente Mariani, al quale sono stati sostanzialmente imputati pochi e ben definiti comportamenti, quasi interamente riferibili al rapporto tra Autorità portuale e società “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.”; detti comportamenti, ad avviso del Collegio, assumono tuttavia una rilevanza assai ridotta nel contesto della complessiva attività dell’Autorità, rispetto alla quale il decreto di commissariamento omette di contestare oggettive e più gravi negligenze, se si eccettuano le generiche ed indimostrate previsioni circa il rischio di un peggioramento dei traffici e della redditività del porto barese.
Si vuol dire, in altri termini, che dal provvedimento impugnato non è possibile scorgere quegli indizi di grave e comprovata “mala gestio” che avrebbero teoricamente legittimato l’esercizio del potere straordinario di commissariamento da parte del Ministero, sulla base di documentate perdite finanziarie ovvero di disfunzioni organizzative nell’erogazione dei servizi all’utenza.
Il fatto, poi, che il Ministero non abbia condiviso la scelta di revocare in autotutela la concessione a suo tempo disposta in favore di una società pubblico-privata, non può di per sé giustificare l’adozione di una misura tanto invasiva, a scapito del titolare di un organo istituzionale designato, come si è detto, in concorso con la Regione Puglia e gli enti locali. Spinto a siffatti estremi, il potere di vigilanza sull’ente trasmoderebbe in un vero e proprio controllo di merito sui singoli atti di gestione, così vanificando il sistema delle Autorità portuali disegnato dal legislatore alla ricerca di un difficile equilibrio tra istanze autonomistiche ed esigenze di coordinamento al livello centrale.
E’ un equilibrio valorizzato a chiare lettere dalla giurisprudenza costituzionale, chiamata a verificare la tenuta dei meccanismi di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, rispetto al rinnovato assetto istituzionale scaturito dalla riforma del Titolo V della Costituzione.
La latitudine dei poteri di vigilanza spettanti al Ministro deve perciò obbedire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme attributive del potere (implicito) di commissariamento, in ossequio ai ricordati principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra soggetti pubblici.
5. Discende da quanto detto, assorbite le ulteriori censure, l’illegittimità per eccesso di potere del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 500 del 17 giugno 2009, che va pertanto annullato.
Le spese di giudizio, tenuto conto della complessità della vicenda e della novità delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, così provvede:
1) dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso in epigrafe, quanto alla domanda di annullamento del decreto del Direttore Generale dei Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20/08 del 19 dicembre 2008, del successivo decreto del Direttore Generale del 4 febbraio 2009, dei verbali nn. 1 del 23 gennaio 2009, n. 2 del 17 febbraio 2009, n. 3 del 3 febbraio 2009 della Commissione ministeriale, della nota del Presidente della Commissione in data 4 maggio 2009;
2) accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 500 del 17 giugno 2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2009