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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 14 maggio 2009 n. 5138
Pres. M. Di Giuseppe – Est. A. Amicuzzi
Previti (Avv. Medugno) c/ Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Avv. P. D’Amelio)


1. Processo amministrativo – Accesso - Impugnazione diniego - Deposito memorie e documenti – Termini processuali ordinari – Inapplicabilità – Ragione.

 

2. Processo amministrativo – Termini processuali – Costituzione – Natura ordinatoria - Deposito memorie e documenti – Natura Perentoria – Conseguenze.

1. Sono inapplicabili i termini processuali ordinari previsti dalla legge n. 1034/1971 che siano incompatibili con quelli previsti dalla normativa acceleratoria in materia di accesso con procedimento camerale. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 23, co. 4, della legge n. 1034/71, che fissa in 10 giorni liberi prima dell’udienza di merito il termine per il deposito di scritti difensivi e in 20 giorni liberi il termine per il deposito di documenti, in caso di giudizio d’impugnazione del diniego ex art. 25, co. 5, della legge n. 241/90, è incompatibile con l’abbreviazione dei termini di decisione del relativo ricorso (30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso).

 

2. Nel processo amministrativo, il termine di cui all’art. 22, co. 1, della legge n. 6 dicembre 1971, n. 1034, di 20 gg. per la costituzione in giudizio ha natura ordinatoria, di tal che la parte che si costituisce tardivamente non incorre in alcuna decadenza, con l’unica conseguenza che detta costituzione avviene nello stato in cui il procedimento si trova in quel momento. Quanto al deposito della memoria e dei documenti, di cui all’art. 23, co. 4, della legge n. 1034/71, i termini di 10 giorni liberi prima dell’udienza di merito per il deposito di scritti difensivi e 20 giorni liberi per il deposito di documenti sono perentori, con la conseguenza che, in caso di mancata acquiescenza delle altre parti del giudizio, il Tribunale non può, di norma, acquisire agli atti detti scritti.


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