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n. 7-2009 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 14 maggio 2009 n. 5140
Pres. Di Giuseppe Est. Amicuzzi
Bruni (Avv. Tamagnini) c/ Istituto Autonomo Case Popolari (Avv. Fantastichini)


Processo - Processo Amministrativo – Interruzione – Ragioni - Morte del difensore - Dichiarazione – Notifica – Ricorrente - Affissione

In caso di morte del difensore della parte, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., si interrompe il processo mediante una dichiarazione dell’avvenuta morte. Poichè il decesso determina la cessazione dell’elezione del domicilio del difensore , la formale notifica della presente decisione andrà eseguita nei confronti della parte ricorrente mediante affissione presso la sede del Tribunale


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