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In caso di morte del difensore della parte, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., si interrompe il processo mediante una dichiarazione dell’avvenuta morte. Poichè il decesso determina la cessazione dell’elezione del domicilio del difensore , la formale notifica della presente decisione andrà eseguita nei confronti della parte ricorrente mediante affissione presso la sede del Tribunale
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