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In materia di pubblici concorsi, l’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 , al fine di garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, impone alle Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, di stabilire i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali,al fine di attribuire i punteggi alle singole prove;tale obbligo di necessaria prefigurazione dell’azione è idoneo ad ingenerare, a carico della Commissione, un criterio di condotta autovincolante. Tale precetto va inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa, il quale pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi, in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti; in questa logica sostanziale, la Commissione può legittimamente determinare i criteri di valutazione delle prove anche dopo l’effettuazione delle stesse, purché prima di prendere cognizione del loro esito
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