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n. 7-2009 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 15 maggio 2009 n. 5151
Pres. Riggio Est. Perna
Cutugno (Avv. Rusca - Avv. Raggi - Avv. Sivieri) c/ Consiglio Nazionale delle Ricerche (Avv. Delle Stato) ed altri


Concorsi Pubblici - Commissioni – Criteri e Valutazione - Determinazioni Ante Cognizioni prove - Necessità

In materia di pubblici concorsi, l’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 , al fine di garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, impone alle Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, di stabilire i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali,al fine di attribuire i punteggi alle singole prove;tale obbligo di necessaria prefigurazione dell’azione è idoneo ad ingenerare, a carico della Commissione, un criterio di condotta autovincolante. Tale precetto va inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa, il quale pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi, in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti; in questa logica sostanziale, la Commissione può legittimamente determinare i criteri di valutazione delle prove anche dopo l’effettuazione delle stesse, purché prima di prendere cognizione del loro esito


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