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n. 7-2009 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 6 maggio 2009 n. 5245
Pres. B. Amoroso – Est. M. A. Di Nezza
Safital s.r.l. (Avv.ti A. Cancrini e C. De Portu) c/ Anas S.p.A. (Avv. Stato) e Sa.gio. Edil (Avv. G. Luzi)


Contratti della P.A. – Gara – Cessione azienda – Certificati SOA – Trasferimento da cedente a cessionaria – Insussistenza – Nuova verifica – Necessità

E’ illegittima, per carenza dell’attestazione SOA richiesta dal bando, l’aggiudicazione della gara a favore di una società cessionaria di un ramo d’azienda, in quanto la vicenda traslativa della cessione d’azienda non comporta l’acquisto (unitamente all’azienda, anche) dell’eventuale attestazione SOA posseduta dall’impresa cedente, occorrendo che una società SOA verifichi gli effetti di tale vicenda e, all’esito, rilasci nuovi certificati di attestazione alla cessionaria. Ciò implica che, in assenza di un nuovo esame da parte della società SOA, né il cedente né il cessionario possano valersi dell’attestazione di qualificazione già posseduta dall’azienda ceduta


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