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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 8 luglio 2009 n. 6670
Pres. Tosti, Est. Russo.
Ini Bus di Ini G. e C s.a.s. (Avv. F. Parrella) c/ Società generale d’Informatica -SOGEI spa- (Avv. G. Ricciardi), Autoservizi Rossi bus s.p.a. (Avv.ti M. Nucci, A. Filice)


Contratti della p.a. - Gara - Certificato di qualità - Fotocopia con dicitura “copia conforme all’originale” - Esclusione - Legittimità - Sussiste - Ragioni

È legittima l’esclusione da una gara d’appalto dell’impresa che, in luogo della presentazione del certificato di conformità alle norme ISO 9001:2000 in copia conforme all’originale ex art. 18 d.p.r. 445/00, secondo quanto prescritto dalla lex specialis, si sia limitata ad allegare una copia fotostatica di detto certificato con la dicitura “Copia conforme all’originale” apposta a penna. Difatti l’unica modalità alternativa alla presentazione di detto certificato in copia autentica è quella prevista dall’art. 19 del citato d.p.r., ossia la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al successivo art. 47






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 1650/2009 RG, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla

INI BUS di Ini Giovanni & C s.a.s, corrente in Marano di Napoli (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco PARRELLA ed elettivamente domiciliata in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso il cav. Gardin,

contro



la Società generale d'Informatica – SOGEI s.p.a.
, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio RICCIARDI ed elettivamente domiciliata in Roma, al v.le Tiziano n. 80 e

nei confronti di



AUTOSERVIZI ROSSI BUS s.p.a.
, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio NUCCI ed Andrea FILICE ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lutezia n. 8,

per l'annullamento



A) – della nota del 22 dicembre 2008, con cui la SOGEI s.p.a. ha escluso la ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto del personale dipendente della stessa SOGEI; B) – dell’aggiudicazione del servizio, intervenuta il 24 dicembre 2008, a favore della Società controinteressata; C) – d’ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 24 giugno 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, solo gli avvocati PARRELLA e RICCIARDI;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



Con bando pubblicato in GURI ed in GUCE , la SOGEI s.p.a., corrente in Roma, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, per una durata triennale, del servizio di trasporto del proprio personale dipendente, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base d’asta pari a € 680.000,00, oltre IVA (gara BS857).
A detta gara assume d’aver partecipato, tra le altre imprese, pure la INI BUS di Ini Giovanni & C.s.a.s, corrente in Marano di Napoli (NA), ma, in data 22 dicembre 2008, la stazione appaltante le ha comunicato un preavviso d’esclusione, in quanto “…la Commissione, in seguito alla verifica del materiale contenuto nella busta “A” del plico presentato, ha rilevato una mancanza di coerenza tra la documentazione fornita e quanto espressamente prevista nel documento…“Disciplinare di gara” …”. In particolare, la stazione appaltante ha rilevato che, dovendo il possesso del certificato di conformità alle norme ISO 9001:2000 esser certificato nelle forme dell’art. 18 o dell’art. 19 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, “… l’unica modalità alternativa rispetto alla presentazione del certificato in copia autenticata, ex articolo 18, è la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 47, attestante la conformità dell’atto medesimo all’originale…”. Detta Società ha allora contestato alla stazione appaltante il fatto d’aver allegato alla propria documentazione “… una copia fotostatica del Certificato ISO timbrata, firmata e recante la dicitura “Copia conforme all’origina- le”…”, donde, a suo dire, l’illegittimità dell’esclusione. Sennonché, con nota del 13 gennaio 2009, la stazione appaltante ha confermato l’esclusione di detta Società della gara in esame, nella considerazione che, in assenza d’una copia conforme all’originale, non è possibile se non una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, all’uopo non bastando la dicitura “Copia conforme all’originale” apposta sulla fotocopia del predetto Certificato ISO.
Avverso tal statuizione insorge allora detta Società innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto cinque articolati mezzi di gravame. Con motivi aggiunti depositati l’8 giugno 2009, la Società ricorrente, in relazione alla nota SOGEI del precedente 14 aprile –con cui è stata accertata un’ulteriore causa d’esclusione, ad integrazione della nota del 22 dicembre 2008 ed inerente al fatto che nessuna delle due aziende indicate nel Certificato ISO attoreo, QS Zurich AG e QS Italy s.r.l., possiede ad oggi l’accreditamento SINCERT–, deduce altri due gruppi di censure. Resiste in giudizio l’intimata stazione appaltante, la quale eccepisce l’inammissibilità (per difetto d’interesse concreto ed attuale) e l’infondatezza della pretesa attorea. Pure la controinte- ressata AUTOSERVIZI ROSSI BUS s.p.a., corrente in Roma ed attuale aggiudicataria del servizio appaltando, s’è costituita nel presente giudizio, eccependo vari profili d’inammissibilità del ricorso in epigrafe e, nel merito, l’infondatezza di questo.
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2009, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO



Oggetto della presente controversia è l’impugnazione, qui spiegata dalla INI BUS di Ini Giovanni & C. s.a.s, corrente in Marano di Napoli (NA), con un gravame introduttivo e con l’atto per motivi aggiunti depositato l’8 giugno 2009, rivolta avverso l’esclusione di tal Società dalla procedura aperta per l’affidamento, per una durata triennale, del servizio di trasporto del proprio personale dipendente, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base d’asta pari a € 680.000,00, oltre IVA (gara BS857).
Reputa anzitutto opportuno il Collegio, per una più agevole comprensione dei fatti di causa, far presente che, giusta quanto stabilito dal del cap. 3 del capitolato speciale, possono “…partecipare alla presente gara esclusivamente i concorrenti che dichiarino, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e documentino: … l) il possesso del certificato di conformità, in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta, alle norme ISO 9001:2000 relativo ai Servizi di trasporto persone a mezzo di automezzi con conducente…”. Il possesso di tal requisito, prosegue la lex specialis di gara, va “… documentato con la produzione – in allegato all’Auocertificazione – di copia autenticata, nelle forme dell’articolo 18 o 19 del D.P.R. n. 445/2000…”. È prevista, dal cap. 9 (“Cause di esclusione”) del citato capitolato, espressamente l’esclusione “… dalla gara (dei) Concorrenti che… comunque non si siano attenuti alle modalità di cui ai precedenti capitoli 3,…”. Ebbene, nella specie, la stazione appaltante, sia pur con due distinte statuizioni –la seconda ad integrazione della prima–, ha escluso la ricorrente dalla gara de qua perché: A) – non avendo essa fornito una copia conforme all’originale del Certificato ISO 9001:2000 ex art. 18 del DPR 445/2000, la lex specialis non ammette se non una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui ai successivi artt. 38 e 47, all’uopo non bastando la dicitura “Copia conforme all’originale” colà apposta sulla fotocopia; B) – nessuna delle due aziende indicate nel Certificato ISO stesso, QS Zurich AG e QS Italy s.r.l., possiede ad oggi l’accreditamento SINCERT, donde l’inidoneità di questo a certificare alcunché ai fini della gara.
Ciò posto, sebbene non vi sia concordia sull’identificazione del Giudice competente sulle sorti del contratto stipulato dopo l’impugnazione (e, se del caso, l’annullamento) dell’aggiudicazione, non può il Collegio condividere l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla domanda attorea di caducazione del contratto stesso. Invero, tal eccezione non tien conto d’un duplice fatto: A) – siffatta domanda è stata proposta incidenter tantum, a’sensi dell’art. 8 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ossia in relazione alla principale richiesta d’annullamento dell’esclusione della ricorrente dalla gara de qua e, dunque, in questa sua dimensione non sfugge alla cognizione di questo Giudice; B) – l’eventuale accoglimento della domanda impugnatoria ha certo un primario effetto, oltre che demolitorio dell’impugnata esclusione, di conformazione dell’ulteriore attività amministrativa, che si sostanzia, nella specie, nella riammissione della ricorrente alla gara e nella valutazione, ove non si verifichino ulteriori vicende esclusive, dell’offerta così com’è stata presentata. Non sfugge al Collegio che l’annullamento dell’aggiudicazione, ove intervenga dopo la stipulazione del contratto, produce l’effetto, di per sé autoesecutivo, l’inefficacia di quest’ultimo. Tuttavia, la domanda attorea, ove accolta, al più implica soltanto la valutazione dell’offerta della ricorrente, non già l’automatica aggiudicazione, sicché la caducazione del contratto può conseguire, se del caso, da un’offerta effettivamente più bassa di quella dell’impresa controinteressata.
Nemmeno convince l’eccezione d’inammissibilità, sollevata da entrambe le parti resistenti in ordine al difetto dell’interesse qui azionato.
Sostengono sul punto le parti intimate che, non essendo stata aperta la busta contenente l’offerta economica ed essendo contestate dalla ricorrente le clausole sulla presentazione del Certificato ISO, allora dovrebbero esser riammesse in gara, in una con detta Società, tutte le altre imprese esclusevi per la stessa ragione. Ritiene invece il Collegio che, per un verso, il bene della vita conteso è NON GIÀ l’aggiudicazione in sé, bensì la presupposta fase dell’ ammissione in gara, onde, in assenza d’ogni valutazione dell’offerta, nessun giudizio può questo Giudice formulare sull’aggiudicazione stessa, fermo, ovviamente, l’interesse strumentale ad ottenere una nuova “chance” di partecipazione alla gara. Per altro verso, non è chi non veda che il gravame avverso clausole della lex specialis, ponendo regole ad effetti indivisibili, possa certo comportare, oltre alla caducazione dell’esclusione attorea, anche l’effetto ripristinatorio della piena concorrenza tra i concorrenti elisa dalla clausola illegittima, nel qual caso, però, l’eventuale insoddisfazione dell’interesse sostanziale della ricorrente (all’aggiudicazione) sarà la conseguenza materiale non della pronuncia di questo Giudice, ma della pienezza della concorsualità della gara. E tanto nella considerazione che, trattandosi d’una gara da aggiudicare al massimo ribasso, la riammissione della ricorrente e delle eventuali altre imprese concorrenti non dovrebbe implicare, per il principio di conservazione degli atti della procedura di gara, se non la ripresa di quest’ultima dal momento in cui s’è determinata l’illegittima esclusione di tutte tali imprese.
Non ha pregio e va rigettata anche l’eccezione di tardività dell’impugnazione attorea nei confronti dei capitoli 3 e 9 del Disciplinare di gara, in quanto, lamentandosene il contrasto con l’art. 77-bis del DPR 445/2000, la concreta loro efficacia lesiva s’è determinata solo una volta che la stazione appaltante ne ha dato concreta applicazione verso la ricorrente, quando, cioè, ha giudicato in modo illegittimo la diversa produzione documentale effettuata da quest’ultima.
Nel merito, il ricorso in epigrafe non ha pregio alcuno e dev’esser disatteso, per le considerazioni qui di seguito indicate.
Iniziando la disamina dal gravame introduttivo, s’appalesano speciosi il primo ed il secondo motivo, laddove, al contempo, la ricorrente lamenta l’incomprensibilità della causa d’esclusione indicata nella nota SOGEI del 22 dicembre 2008 e la (pretesa) integrazione postuma della motivazione contenuta in quella del 13 gennaio 2009. Infatti, il primo atto esprime in modo irrefutabile come la produzione documentale attorea, non rivestendo la forma della copia autentica ex art. 18 del DPR 445/2000, determini l’esclusione per evidente violazione della citata lex specialis e degli artt. 38 e 47 dello stesso decreto; il secondo, emanato SOLO A CONFUTAZIONE DELLE CONTESTAZIONI della ricorrente stessa, non fa che ribadire, con parole diverse, la ragione già esposta nel primo, chiarendo la portata delle norme già indicate. È appena da osservare come la censurata integrazione della motivazione, a tutto concedere, non è conducente nella specie, posto che la stazione appaltante ha confermato l’esclusione attorea PRIMA dell’instaurazione del presente contenzioso, alla luce degli argomenti oppostile dalla ricorrente dopo l’emanazione della nota del 22 dicembre 2008. A tacer d’altro, inoltre, l’art. 21-octies, c. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241 esclude l’ammissibilità della domanda d’annullamento d’un provvedimento per difetto di motivazione, allorquando, come nella specie, il relativo contenuto sia stato integrato da un’altra e specifica statuizione dell’organismo procedente.
Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire con riguardo al terzo motivo del gravame introduttivo, ferma essendo, in punto di fatto, la produzione attorea del Certificato ISO in una forma non corrispondente alla copia conforme ex art. 18 del DPR 445/2000.
Invero, avendo la ricorrente presentato tal documento solo con la dicitura “Copia conforme all’originale” appostavi a penna, l’unica altra forma consentita dalla lex specialis di gara era quella di cui al successivo art. 19, ossia mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che in effetti la ricorrente non ha adoperato. Ebbene, l’art. 19, nel fissare le regole alternative all’autenticazione delle copie di atti e documenti, consente sì d’attestare, con la dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 47, la conformità d’un atto o documento all’originale, ma soltanto con le forme dell’art. 38, c. 3, ossia con quelle previste per le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre agli organi della P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Poiché, dunque, occorre che tali dichiarazioni siano “… sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore…”, ciò nella specie non è accaduto, né siffatta irregolarità si sarebbe mai potuta sanare in un’altra forma che non quella così indicata nella lex specialis. Rettamente, quindi, la stazione appaltante, nella nota del 22 dicembre 2008, afferma che “…l’unica modalità alternativa rispetto alla presentazione del certificato in copia autenticata…è la dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, di cui all’art. 47, attestante LA CONFORMITÀ dell’atto medesimo all’originale…” , così come ribadisce, nella successiva nota del 13 gennaio 2009, la “…dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 DPR n. 445/00…”, senza possibilità né di surrogati, né di produzioni tardive o ad integrazione d’una documentazione incompleta.
È appena da osservare che la produzione, in una con l’atto dichiarato conforme all’originale, del documento di identità dell'interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione, né rappresenta certo un vuoto formalismo, essendo un elemento della fattispecie legale diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso d’imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un dato soggetto di diritti, senza possibilità di produzione postuma, a pena dell’insanabile violazione della disciplina regolatrice della procedura amministrativa (cfr. Cons. St., VI, 27 maggio 2005 n. 2745; id., V, 7 novembre 2007 n. 5761). Del pari, non giova alla tesi attorea il richiamo all’art. 77-bis del DPR 445/2000, che si limita solo ad affermare l’applicabilità, tra gli altri, del combinato disposto dei precedenti artt. 19 e 38 alle gara d’appalto pubblico, mentre è mera facoltà e non obbligo l’invito, da parte della stazione appaltante, alle imprese concorrenti di regolarizzare le loro dichiarazioni, sempre che, è ovvio, queste siano state presentate entro il termine decadenziale posto dalla lex specialis di gara.
Né più perspicuo s’appalesa il quarto motivo d’impugnazione, laddove la ricorrente prospetta che, a differenza di quanto afferma la stazione appaltante, l’omesso richiamo alle sanzioni penali ex art. 76 del DPR 445/2000 non integra il difetto d’un elemento essenziale della fattispecie dichiarativa, in quanto, anche ad accedere a tale tesi, in realtà ciò che difetta nella specie è non tanto la mancata consapevolezza delle conseguenze della dichiarazione mendace, quanto, piuttosto, una vera e propria dichiarazione sostitutiva, nonché l’allegazione della copia del prescritto documento personale del soggetto interessato.
Manifestamente infondata è poi la doglianza secondo cui le clausole dei capp. 3 e 9 del Capitolato sarebbero ambigue e, come tali, da interpretare in base al principi del favor partecipationis. Ora, ad una loro serena lettura, il significato e gli effetti disposti da tali clausole son chiari ed inequivocabili nell’affermare, A PENA D’ ESCLUSIONE ed ai fini dell’esatta produzione dei documenti da inserire nella busta “A” del plico da produrre, la rigorosa alternatività della produzione del certificato ISO nelle forme ex art. 18, oppure ex art. 19 del DPR 445/2000. D’altronde, è jus receptum che, ove le clausole della lex specialis non pongano obblighi o adempimenti inutili, irrazionali, eccessivamente gravosi o sproporzionati rispetto al fine cui sono preordinati, il principio formalistico non è, di per sé solo, affetto da alcun vizio d’eccesso di potere, essendo necessario, proprio per garantire la partecipazione altrimenti invocata, una serie di regole certe e chiare e, soprattutto, non interpretabili in modo discrezionale dalla stazione appaltante. E tali difetti, nella specie, non son certo rinvenibili nei capp. 3 e 9 del Disciplinare di gara, giacché le formalità ex artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, ben lungi dall’essere astruse o inusitate nel governo del mercato relativo, sono, appunto grazie al successivo art. 77-bis, un elemento costante delle procedure ad evidenza pubblica e, quindi, ben note agli operatori del settore.
Scolorano allora tutte le questioni poste con i citati motivi aggiunti e riguardanti il contenuto del certificato ISO de quo e, in particolare, il fatto che esso promani da organismi stranieri e NON accreditati presso il SINCERT.
A tacer d’altro, comunque, la prospettazione attorea dei motivi aggiunti non ha alcun pregio, nella misura in cui detto certificato è stato emesso il 9 marzo 2007 in Zurigo (CH) dalla QS Zurich AG, il quale, per vero, fa sì parte degli organismi europei accreditati, nell’ambito dell’European Cooperation for Accreditation, ma NON per il settore EA n. 31) (trasporti), né, soprattutto, per il settore n. 31a) (altri trasporti terrestri di passeggeri, diversi da quelli regolari), corrispondente al cod. n. 60.2) della codifica NACE. Anche la QS Italy s.r.l., impresa partner italiana della QS Zurich AG non è rinvenibile, relativamente al settore EA n. 31), tra gli organismi accreditati ed elencati dal SINCERT, sicché né la prima, né la seconda sono, allo stato, idonee a certificare alcunché in ordine alla conformità alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. Non sfugge certo al Collegio che la QS Zurich AG è accreditata presso il SECO – SAS (Swiss Accreditation Service) della Confederazione elvetica (SCeSp 087 – norma accred. EN 45011) ed è organismo notificato all’Unione europea, ma non per i settori EA in parola. È da far presente che il richiamo attorea al settore EA n. 35) non sembra attagliarsi al caso in esame, giacché a quest’ultimo corrispondono i servizi professionali d’impresa, non rientranti nel settore dei trasporti propriamente detti. Non giova allora il richiamo attoreo al mutuo riconoscimento tra il SAS svizzero e gli altri organismi, tra cui il SINCERT, nell’ambito dell’accordo MLA ed al fatto che pure il SAS è membro dell’EA, in quanto ciò che qui rileva è non già che la QS Zurich AG sia organismo accreditato, bensì la circostanza che tale Società non certifica la ricorrente per il settore EA n. 31a), l’unico effettivamente necessario per la gara in esame.
In definitiva, il ricorso in epigrafe va integralmente rigettato, ma la complessità della questione e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte la parti.

P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, respinge il ricorso n. 1650/2009 RG in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2009, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere


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