Buccinna' Carmelo, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Grazioli, Pier Francesco Grazioli, con domicilio eletto presso Massimo Grazioli in Roma, via P. Borsieri, 3;
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'Sergio Siracusa, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n. 422 del 1 settembre 1992 con la quale è stata disposta l’immediata demolizione delle opere abusive realizzate nel Comune di Roma alla Via Cornelia n. 294/A senza il rilascio di una necessaria concessione edilizia;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2009 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso, notificato il 29 ottobre 1992 e depositato il successivo 12 novembre, l’interessato, quale proprietario dello stabile coinvolto dai lavori in contestazione, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al mantenimento dello stato dei luoghi che verrebbe ad essere compromesso dall’ordinanza in discussione.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
Nella camera di consiglio del 28 gennaio 1993 con ordinanza n. 179/93 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
All’udienza del 20 aprile 2009 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
L’abuso accertato consiste nella realizzazione di opere (installazione sul lastrico solare, realizzato su livelli differenti, di due intelaiature metalliche, l’una composta da n. 11 profilati e sorretta da n. 10 pali e l’altra di mt. 10 x 12 costituita da n. 32 tubolari sorretta da n. 8 pali e coperta da rete metallica a maglie strette) senza il rilascio di una concessione edilizia.
Tanto risulta dal sopralluogo compiuto il 29 gennaio del 1992 dagli organi tecnici della I circoscrizione del Comune di Roma.
Ogni contestazione al riguardo perde qualsiasi rilevanza stante l’assenza del titolo abilitativo poiché la consistenza e la funzionalità delle opere realizzate induco, senz’altro, il Collegio a ritenere necessario il rilascio di una concessione edilizia, trattandosi della trasformazione permanente della sagoma e del volume dell’organismo edilizio in discussione.
Gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati (come una veranda in vetro e alluminio edificata sulla balconata di un appartamento, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui accede), non rientrano tra le opere minori soggette a D.I.A., ma sono soggetti al preventivo rilascio di apposita concessione edilizia (ora, permesso di costruire) (Cfr. TAR Campania, sede di Napoli, Sez. IV, 13 maggio 2008 n. 4255).
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio respinge il ricorso perché infondato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Germana Panzironi, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Consigliere