Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2009 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 8 luglio 2009 n. 6667
Pres. L. Tosti – Est. G. Lo Presti
Raffo (Avv. G. Mazza Ricci) c/ Comune di Guidonia Montecelio (Avv. A. Auciello)


Processo amministrativo – Ordinanza di assegnazione somme – Ottemperanza – Inammissibilità – Ragioni

E’ inammissibile il giudizio di ottemperanza in relazione all’ordinanza di assegnazione somme, la quale rappresenta un atto idoneo a porsi - in assenza di opposizioni ex artt. 617 ss. c.p.c.. - come sostanzialmente conclusivo del processo di esecuzione, ai sensi degli artt. 529 ss. c.p.c., e - nel caso di pignoramento presso terzi - anche ai sensi dell'art. 552 c.p.c., in quanto laddove si ammettesse tale giudizio non si avrebbe un “cumulo di procedure” (ammissibile, seppur con alcune limitazioni), né procedure di esecuzione/ottemperanza “parallele”, bensì un giudizio di ottemperanza come esecuzione dell’esecuzione, ossia un giudizio di esecuzione ulteriore ad un’altra procedura esecutiva, che, in quanto conclusa, non ha alcun bisogno di altro provvedimento giurisdizionale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 994 del 2009, proposto da:
Raffo Filippo, rappresentato e difeso dall'avv. Gigliola Mazza Ricci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Pietralata, 320;

contro



Comune di Guidonia Montecelio
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Auciello, con domicilio eletto presso Antonella Auciello in Guidonia Montecelio, piazza Matteotti, 20;

nei confronti di



Filiberto Lorenzo
, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione



dell' ordinanza di assegnazione cron. n. 166/02 rep. 159/02 del tribunale civile di tivoli in data 1/2/2002, notificata in data 22.5.2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Guidonia Montecelio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. Raffo Filippo, creditore di Filiberto Lorenzo per la somma di euro 56.810,26, in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 28316 del 26.7/18.9.2000, chiede l’ottemperanza all’ordinanza di assegnazione sopra indicata, per l’importo di euro 20.817,66, emessa a carico del Comune di Guidonia in esito a procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, avviata a seguito di conversione di sequestro presso terzi di somme di cui il Filiberto risultava creditore nei confronti del Comune.
Il ricorrente ha provveduto alla notifica di atto di diffida e messa in mora e sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all’art. 91 del reg. 17.8.1907 n. 642.
Si è costituito il Comune di Guidonia per resistere al gravame.
Alla camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
1. Il Comune di Guidonia Montecelio ha proposto opposizione all’esecuzione avverso la procedura di pignoramento presso terzi iniziata dall’odierno ricorrente e che ha portato all’adozione della menzionata ordinanza di assegnazione.
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 431 del 2005, accogliendo l’opposizione, ha dichiarato l’improcedibilità della procedura esecutiva con conseguente travolgimento anche dell’efficacia dell’atto conclusivo costituito dall’ordinanza di assegnazione.
2. Più in generale, poi, la pretesa azionata richiama la nota questione della ammissibilità del ricorso al giudizio di ottemperanza in relazione all'adempimento da prestare, da parte di una pubblica amministrazione, ad una ordinanza di assegnazione somme, atto idoneo a porsi - in assenza di opposizioni ex artt. 617 ss. cod. proc. civ.. - come sostanzialmente conclusivo del processo di esecuzione, ai sensi degli artt. 529 ss. c.p.c., e - nel caso, come quello che ricorre, di pignoramento presso terzi - anche ai sensi dell'art. 552 c.p.c.
In passato in giurisprudenza si sono registrati precedenti favorevoli alla ammissibilità del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 1992 n. 352; sez. IV, 15 novembre 2004 n. 7401; TAR Puglia, Bari, sez. I, 16 dicembre 1995 n. 1228; TAR Campania, Napoli, sez. V, 20 gennaio 2005 n. 247), sebbene contraddetti da altre pronunce di segno contrario all'ammissibilità , sia in ragione della insuscettibilità dell'ordinanza di assegnazione a passare in giudicato, venendo così a mancare il presupposto voluto dalla legge per il giudizio di ottemperanza (TAR Campania, Napoli, 5 ottobre 1982 n. 549), sia in ragione della inidoneità dell'ordinanza di assegnazione a trasferire la titolarità del credito (TAR Lazio, Latina, 28 maggio 1982, n. 172).
La giurisprudenza favorevole alla tesi della ammissibilità sopra citata fonda il proprio convincimento sulla caratteristica dell'ordinanza di assegnazione somme, consistente nella sua insuscettibilità di modificazione con gli ordinari rimedi impugnatori, e quindi sulla sua sostanziale stabilità che, in qualche misura, la "equiparerebbe" al giudicato, cui espressamente e letteralmente si riferisce l'art. 27 n. 4 R.D. n. 1054/1924, in tema di giudizio di ottemperanza (così Cons. Stato, n. 7401/2004).
Si tratta di assunto che si pone, su un piano più generale, nell’ambito di una lettura dell'art. 27 n. 4 R.D. n. 1054/1924 non legata allo stretto dato letterale, e che pertanto considera quale presupposto del giudizio di ottemperanza, e quindi quale provvedimento giurisdizionale in ordine al quale deve sancirsi "l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi", non solo la sentenza coperta da giudicato (così come pure afferma la disposizione in esame), ma ogni provvedimento giurisdizionale assistito da stabilità del decisum.
Come però fatto rilevare da altra attenta giurisprudenza (cfr. più di recente Tar Campania Napoli, V, 10.10.2008 n. 14692), la citata opzione interpretativa non ha adeguatamente dato conto di ulteriori necessari passaggi necessari, nell’ interpretazione dell'art. 27 n. 4 R.D. n. 1054/1924, per poter affermare l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza con riferimento ad una ordinanza di assegnazione somme.
In particolare, in successione logica, occorre in primo luogo stabilire se il provvedimento assistito da stabilità (sentenza passata in giudicato o altro) che funge da presupposto del giudizio di esecuzione deve essere solo quello conclusivo di un giudizio di cognizione, ovvero possa trattarsi anche di provvedimenti del giudice ordinario che definiscono un giudizio di esecuzione (quale è l'ordinanza di assegnazione somme).
In caso di risposta affermativa, occorrerà stabilire se sia ammissibile il giudizio di ottemperanza in relazione a provvedimenti dove la pubblica amministrazione non è essa l'autore della "lesione di un diritto civile o politico", ma solo un terzo debitore del debitore principale, chiamata dunque, in virtù della procedura esecutiva rappresentata dal pignoramento presso terzi, a realizzare il diritto di credito affermato da un provvedimento giurisdizionale in favore di un soggetto creditore, ma nei confronti di altro soggetto debitore, diverso da essa amministrazione;
In relazione al primo punto è da ritenere che il giudizio di ottemperanza possa essere instaurato per sancire l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi, non solo al giudicato ma ad ogni provvedimento giurisdizionale - sia del giudice ordinario (o di altro giudice diverso dall'amministrativo), sia dello stesso giudice amministrativo - assistito da stabilità, purché tale provvedimento definisca un giudizio di cognizione.
Ciò in ragione della funzione e della tradizionale configurazione del giudizio, nato per ottenere la conformazione da parte dell'amministrazione alla sentenza emessa dal giudice ordinario nei suoi confronti, e solo successivamente esteso alle sentenze del giudice amministrativo coperte da giudicato.
Tale interpretazione è, inoltre, coerente con il dato letterale dell'art. 27 n. 4 R.D. n. 1054/1924, che prevede che il giudice amministrativo, con la propria decisione in sede di ottemperanza, sancisca l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato (o, come ora si afferma, ad ogni provvedimento giurisdizionale definitivo), "che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico". È evidente, nella legge, il riferimento a provvedimenti che affermano il riconoscimento di posizioni soggettive, quindi all’esito di un accertamento che non può che essere quello proprio del giudizio di cognizione, e che è invece del tutto assente nel processo di esecuzione finalizzato meramente a portare ad effettività le posizioni di diritto verificate in sede di processo di cognizione.
D'altra parte, se così non fosse, il giudizio di ottemperanza si trasformerebbe, nelle ipotesi in parola, in giudizio di esecuzione di un precedente giudizio di esecuzione: una conclusione che, oltre ad essere paradossale, non è conforme, alla luce di quanto sopra esposto, alla conformazione normativa del giudizio di ottemperanza.
Se infatti, la giurisprudenza ha avuto condivisibilmente modo di affermare che, per l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario la parte vittoriosa ben può cumulare le azioni esecutive innanzi al giudice ordinario (dell'esecuzione) con il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo competente (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 marzo 1973 n. 1; sez. VI, 29 gennaio 2002 n. 480; TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 ottobre 2004 n. 1878; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 25 ottobre 2006 n. 1962), è anche vero che, pur nell'autonomia delle due azioni, il giudice amministrativo non può non tener conto di ciò che avviene nel parallelo giudizio di esecuzione civile, sussistendo un suo dovere di prevenire, ove possibile, la formazione di un conflitto di giudicati, e che il cumulo delle procedure (innanzi al giudice ordinario ed innanzi al giudice amministrativo), ha il limite della impossibilità di conseguire due volte le stesse somme.
Orbene, laddove si ammettesse il giudizio di ottemperanza in relazione all'ordinanza di assegnazione somme non si avrebbe "cumulo di procedure" (del tutto ammissibile, con i limiti sopra riportati), né procedure di esecuzione/ottemperanza "parallele", bensì un giudizio di ottemperanza come esecuzione dell'esecuzione, come giudizio di esecuzione ulteriore di un’altra procedura esecutiva, che, in quanto definita, non ha più bisogno di alcun altro provvedimento giurisdizionale.
Orbene, ciò che appare evidente è che la parte titolare dell'actio judicati, se può cumulare i mezzi di tutela giurisdizionale offerti dall'ordinamento, onde conseguire il risultato favorevole della sentenza, non può ottenere una duplice decisione (in sede di esecuzione civile e di ottemperanza), né, tanto meno, richiedere al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione, non già l'ottemperanza alla sentenza che chiude il giudizio di cognizione, bensì l'ottemperanza al provvedimento (nella specie, ordinanza di assegnazione somme) emesso dal giudice ordinario nell'ambito del processo di esecuzione).
Quanto al secondo degli aspetti problematici, appare evidente che l'amministrazione non costituisce parte del giudizio di cognizione, ed è solo terzo pignorato nel giudizio di esecuzione. Ma il giudice amministrativo è giudice dell'ottemperanza, cioè dell'adempimento dell'obbligo di conformazione, nei confronti dell'amministrazione, laddove sia quest'ultima ad avere leso un "diritto civile o politico", ovvero laddove essa sia (a tutto concedere) debitore inadempiente, diretto destinatario dell'actio judicati.
Ma tale non è la posizione dell'amministrazione terzo pignorato, di modo che risulta difficile anche ritenere la coerenza di un giudizio di ottemperanza in casi quale quello considerato, con gli articoli 103 e 113 della Costituzione, che rispettivamente affermano (e delimitano) la giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela (anche) di diritti soggettivi nei confronti (diretti) della pubblica amministrazione (art. 103), ovvero contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi di diritti soggettivi (art. 113).
Già per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nel caso di specie, nondimeno, il ricorso si appalesa inammissibile anche in considerazione del fatto che il Comune di Guidonia è stato dichiarato in stato di dissesto e, come più volte ricordato dalla giurisprudenza (cfr. CGA 20.4.1998 n. 260; Cass. III, 31.3.2007 n. 8062) successivamente alla dichiarazione di dissesto del Comune la gestione della situazione debitoria dell’Ente compete ad un organo straordinario (Commissario straordinario), mediante una procedura di tipo concorsuale, che ha la finalità di spostare il soddisfacimento del credito dal piano dell’esecuzione individuale al piano della speciale procedura amministrativa di liquidazione; con la conseguenza che, in tale situazione, non possono essere esercitate azioni esecutive nei confronti dell’Ente.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 994/2009, lo dichiara inammissibile.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2009





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento