REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 4834 del 2009, proposto da:
Confcommercio, Fipe Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Angem Associazione Nazionale Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Piccirillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via R. Grazioli Lante, 70;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Capo Dipartimento pro tempore;
Provveditorato regionale dell’Amministrazione regionale del Lazio, in persona del Provveditore regionale pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
avverso
- il bando della gara di appalto pubblico di servizi per l'affidamento del servizio di ristorazione per le mense obbligatorie di servizio del personale della polizia Penitenziaria nelle sedi di ciascun istituto penitenziario e scuole o istituti di formazione della circoscrizione del Lazio, per un importo complessivo presunto di € 5.446.128,80, con durata di anni due, decorrenti dall’1/7/2009, indetta il 7/4/2009 dal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del Lazio;
- gli allegati schema di contratto e capitolato tecnico;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
e per l’accertamento, previa inibitoria,
della grave iniquità e della conseguente nullità, ex art. 7 del d.lgs. n. 231/2002, delle clausole (artt. 12.1 e 12.5 del contratto e 3.3 del capitolato) relative al termine di pagamento ed alla decorrenza e misura degli interessi moratori.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2009, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 21, comma 9, della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1, della legge 21.7.2000, n. 205, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza succintamente motivata, a norma dell’articolo 26 della su citata legge n. 1034/1971, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
- che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 26 della legge n. 1034/1971, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso;
- che di ciò sono stati informati i difensori delle parti;
Rilevato che con il presente ricorso si censurano il bando della gara di appalto meglio specificata in epigrafe e gli allegati schema di contratto e di capitolato tecnico, segnatamente, nelle parti relative al termine di pagamento del corrispettivo ed alla decorrenza ed alla misura degli interessi moratori;
Ritenuto:
- che preliminarmente debba individuarsi la legittimazione processuale in capo alle associazioni ricorrenti, in base alla previsione espressa in tal senso dell’art. 8 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231;
- che la clausola che prevede il pagamento del corrispettivo solo dopo 60 giorni dal ricevimento dalla fattura si ponga in violazione dell’art. 4 del predetto d.lgs. n. 231/2002, il quale stabilisce la decorrenza degli interessi moratori, che evidentemente presuppongono l’avvenuta scadenza del termine, una volta decorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura;
- che non possa fondatamente invocarsi il comma 4 del citato art. 4, atteso che la deroga a tale termine, ivi ammessa, si riferisce all’ipotesi in cui la clausola sia il punto di arrivo di trattative tra le due controparti, mentre nella specie essa è stata elaborata unilateralmente dall’Amministrazione, che la impone al soggetto che si aggiudicherà la gara in parola;
- che altrettanto gravemente iniqua, in chiara violazione sempre dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, sia la clausola che prevede la decorrenza degli interessi moratori solo dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine, mentre essi devono decorrere dal giorno successivo alla suddetta scadenza;
- che infine si ponga in violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 la clausola che stabilisce il saggio d’interesse unicamente nella misura del tasso della Banca centrale europea, senza applicazione della maggiorazione, prevista nella menzionata disposizione normativa, di sette punti percentuali;
- che in conclusione il ricorso sia fondato e, pertanto, le clausole censurate siano da dichiarare nulle, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002;
- che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione, e vadano quantificati come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara nulle le clausole del bando impugnate.
Ordina all’Amministrazione intimata di versare alla parte ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2009, con l’intervento dei Magistrati:
Pio Guerrieri, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2009