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T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE IV - Ordinanza 18 giugno 2009 n. 323
Pres. Campanella, Est. Leotta
A. Licandro (Avv. S. Cittadino) c/ Comune di Catania


Processo amministrativo - Ottemperanza - Ricorso - Notifica - Necessità - Sussiste - Ragioni

La circostanza che l’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza, in applicazione dell’art. 91 r.d. 642/1907, sia stato depositato direttamente presso la segreteria del tribunale, senza che il ricorrente abbia avuto cura di notificarlo alla p.a., impedisce il concreto instaurarsi del contraddittorio, richiesto dalla disposizione, avente portata immediatamente precettiva e prevalente, di cui all’art. 111, co. 2, Cost. - nel testo introdotto dalla L. cost. 2/99 -, secondo cui “ogni procedimento giurisdizionale si svolge nel contraddittorio tra le parti”, considerata altresì la natura contenziosa del procedimento relativo all’esecuzione del giudicato.(1)

 

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(1) Cfr. Cons. di Stato-Sez. IV, Sentenza 29 maggio 2009 n. 3356.


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2007, proposto da:
Licandro Agatino, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cittadino, con domicilio eletto presso Salvatore Cittadino in Catania, via O.Scammacca,23/C;

contro



Comune di Catania
;

per l’esecuzione



del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta n. 145/07 del 25 gennaio 2007, non appellata, passata in giudicato, con la quale il Comune intimato è stato condannato al pagamento di somme di denaro a favore del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

A – Premesso che:
Con delibera della G.M. n. 3753 del 28 luglio 1989 il Comune di Catania ha attribuito al Signor Licandro Agatino la qualifica di Ufficiale Amministrativo Capo e il relativo inquadramento con decorrenza giuridica a partire dall' 1 gennaio 1978.
Con la stessa delibera l’imposto degli arretrati per l'adeguamento dello stipendio è stato quantificato in Lire 25.330.426.
Con gli stipendi di gennaio e marzo 1990 il Comune ha corrisposto al dipendente la somma di Lire 16.875.356, che è rimasto creditore della residua sorte capitale di Lire 8.455.061.
Successivamente il Comune ha versato al ricorrente la somma di Lire 2.374.021 a titolo di interessi per il periodo 27 luglio 1989 – 31 dicembre 1989 sulla sorte capitale liquidata.
Con sentenza n. 145/07 del 25 gennaio 2007, notificata il 26 febbraio 2007, questo Tribunale ha condannato il Comune di Catania a pagare:
- la residua sorte capitale di Lire 8.455.061;
- gli interessi e la rivalutazione sull'intera somma riconosciuta con la delibera n. 3753/1989, dalla data di entrata in vigore dei singoli DD.PP.RR. alla stregua dei quali sono stati operati gli inquadramenti e fino all’effettivo pagamento, detratto, ovviamente, quanto già pagato (cfr. Sentenza TAR Catania, III, n. 1445/94).
Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
La predetta sentenza, notificata il 26 febbraio 2007, è passata in giudicato, non essendo stata appellata nei termini di legge.
In data 8 giugno 2007 il Signor Licandro ha notificato al Comune un atto di diffida e messa in mora, ai sensi dell’art. 90, comma 2, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, chiedendo il pagamento delle somme dovute in dipendenza della sentenza prima indicata, ma l’Ente è rimasto inerte.
Perdurando l’inadempienza dell’Amministrazione, l’interessato ha proposto ricorso a questo Tribunale, chiedendo che venga dichiarato l’obbligo dell’Ente di dare integrale esecuzione alla sentenza del Giudice amministrativo e che, in caso di ulteriore inadempienza, venga disposta la nomina di un commissario “ad acta”, per l’adozione degli atti sostitutivi necessari.
Al ricorso, depositato il 9 luglio 2007, è stata allegato l’originale dell’atto di diffida e messa in mora.
La copia della sentenza del Tar e l’attestato del passaggio in giudicato 2 agosto 2006, sono stati prodotti in giudizio il 18 maggio 2009.
Alla Camera di consiglio del 21 maggio 2009 la causa è passata in decisione.
B – Considerato che:
In applicazione dell’art. 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, l’atto introduttivo del giudizio è stato depositato direttamente presso la Segreteria del Tribunale, senza essere stato notificato al Comune di Catania.
La Segreteria del Tribunale ha dato comunicazione di tale deposito all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali , in quanto organo esercitante poteri di vigilanza sul Comune di Catania, con nota dell’11 luglio 2007, pervenuta il 18 luglio 2007.
Con nota prot. n. 2942 del 17 settembre 2007 il predetto Assessorato ha informato la Segreteria del Tar di aver ricevuto tale comunicazione, senza segnalare di averne informato il Comune di Catania.
Poiché l’art. 111, comma 2, Costituzione, nel testo introdotto dalla Legge Cost. 23 novembre 1999 n. 2, prescrive che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti” ed il procedimento giurisdizionale relativo all’esecuzione del giudicato ha natura sicuramente contenziosa (Cfr. Corte Cost. 9 dicembre 2005 n. 441), il Collegio ritiene che, nella specie, il contraddittorio non risulti integro, atteso che:
- agli atti di causa non vi è prova che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali abbia informato l’Ente locale dell’esistenza del presente giudizio;
- in ogni caso, abbandonando una prassi costantemente seguita, ispirata al sostanziale rispetto del diritto di difesa (garantito anzitutto dalla conoscenza degli atti processuali), il ricorrente non ha notificato l’atto introduttivo del giudizio al Comune di Catania, il che ha impedito il concreto instaurarsi del contraddittorio.
Pertanto, proprio al fine di osservare il disposto costituzionale, al quale deve riconoscersi portata immediatamente precettiva e prevalente, va ordinato al Signor Licandro di notificare il ricorso per l’esecuzione del giudicato al Comune di Catania, entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione – o notificazione a cura di parte, della presente ordinanza, depositando nei trenta (30) giorni successivi la prova dell’avvenuta notifica presso la Segreteria del Tar.
Con l’occasione, va ordinato al Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, di depositare in giudizio, entro quaranta (40) giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura di parte, della presente ordinanza, copia dei seguenti atti, in triplice esemplare:
- delibera della G.M. n. 3753 del 28 luglio 1989 ed atti contabili, in base ai quali è stato determinato il credito di Lire 25.330.426 (Euro 13.082,07) a favore del ricorrente;
- mandati di pagamento con i quali al ricorrente sono state corrisposte le somme di Lire 16.875.356 (Euro 8.715,39) e di Lire 2.374.021 (Euro 1.226,07) e degli eventuali atti deliberativi ad essi sottesi, relativi all’imputazione dei pagamenti parziali;
- ogni ulteriore documento e/o chiarimento ritenuto utile, relativo ad eventuali successivi pagamenti.
C – Ritenuto di rinviare l’ulteriore trattazione della causa alla Camera di consiglio dell’8 ottobre 2009.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta ordina al ricorrente di procedere alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti del Comune di Catania;
ordina al Sindaco di Catania di depositare in giudizio gli atti indicati in motivazione, nel termine ivi indicato.
Rinvia l’ulteriore trattazione della causa alla Camera di consiglio dell’8 ottobre 2009.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente ordinanza alle parti, anche a mezzo fax.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Ettore Leotta, Consigliere, Estensore
Francesco Brugaletta, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2009



 

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