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T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE IV - Sentenza 19 giugno 2009 n. 1170
Pres. Campanella, Est. Leotta
V. Russo (Avv. F. Russo) c/ Università degli Studi di Catania, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. dello Stato)


Professioni e mestieri - Ingegnere edile - Esame di abilitazione - Requisiti di ammissione - Titolo di studio - Laurea in architettura vecchio ordinamento - Sufficienza - Sussiste - Ragioni

La piena parificazione dei percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile (vecchio ordinamento), riconosciuta dal decreto ministeriale 5 maggio 2004 “ai fini dei pubblici concorsi”, deve ritenersi operante anche nei confronti degli esami di abilitazione professionale. Difatti, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 47, co. 2, lett. a/1), del d.p.r. 328/01, coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica in “architettura ed ingegneria edile” -classe 4/S - (nuovo ordinamento) hanno titolo a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (pertinente sezione) e di architetto, una diversa interpretazione della normativa vigente verrebbe a creare delle inammissibili discriminazioni, a fronte di situazioni sostanzialmente uguali, con palese violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2435 del 2007, proposto da:
Russo Venerando, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorella Russo, con domicilio eletto presso Fiorella Russo in Giarre, Segreteria;

contro



Universita' degli Studi di Catania, Ministero dell’Istruzione, dell’Universita' e della Ricerca
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



ed emissione di Decreto Presidenziale “inaudita altera parte” ovvero emissione dei provvedimenti cautelari che parranno più opportuni all’adito giudice al fine di assicurare effettiva ed immediata tutela al ricorrente:
- del provvedimento prot. n. 51578/V/7 del 14 agosto 2007, successivamente pervenuto, con il quale, a conclusione del procedimento avviato dal ricorrente al fine di ottenere l’emissione della disposizione di pagamento da effettuare a favore dell’Università di Catania quale contributo per gli Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Ingegnere , ex art. 5 L. n. 573/1993, il Dirigente responsabile dell’Area della Didattica - Ufficio di Segreteria studenti ha illegittimamente denegato l’emissione del predetto dispositivo di pagamento, inibendo al ricorrente la possibilità di presentare l’istanza di partecipazione ai suddetti esami di abilitazione e perciò impedendone ovvero rifiutandone l’ammissione agli stessi;
- nonché, ove e per quanto occorra, del Decreto Ministeriale 5 maggio 2004, recante la ”Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione dei pubblici concorsi”, nella parte in cui, secondo un’interpretazione restrittiva della nozione di “pubblico concorso”, dovrebbero restare esclusi dalla stessa gli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni, in ispecie quella di ingegnere ovvero in ogni caso ove non preveda detta equiparazione anche ai fini degli esami di abilitazione professionali; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Catania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/06/2009 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1) L’Arch. Russo Venerando ha conseguito il Diploma di laurea in Architettura in data 13 luglio 1982 presso l’Università degli Studi di Firenze, frequentando il corso di studi quinquennale previsto dal c.d. vecchio ordinamento.
L’interessato, intendendo partecipare agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere edile - sessione 2007, con conseguente iscrizione all’albo degli ingegneri - settore civile e ambientale, ha richiesto all’Ufficio di segreteria studenti – Area della Didattica della Facoltà di Ingegneria l’emissione della disposizione di pagamento, da effettuare a favore dell’Università degli Sudi di Catania quale contributo per gli esami di Stato, ex art. 5 della L. n. 537/1993, indispensabile ai fini della presentazione della domanda di ammissione ai suddetti esami.
L’emissione della suddetta disposizione di pagamento gli è stata informalmente negata, con la motivazione che la laurea in Architettura conseguita secondo il vecchio ordinamento non permetterebbe l’accesso all’esame di Stato per la professione di ingegnere, che invece sarebbe consentito, ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. a/1), del D.P.R. 328/2001, a coloro che hanno conseguito la Laurea specialistica in Architettura (nuovo ordinamento) identificata dalla norma richiamata con la sigla 4/S – architettura ed ingegneria edile.
L’Arch. Russo ha quindi formalmente richiesto l’emissione della disposizione di pagamento, inviando in data 1 agosto 2007 all’Ufficio di segreteria studenti una memoria, atta ad illustrare la legittimità della richiesta di ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere, evidenziando l’interesse a partecipare alla seconda sessione di esame prevista per il 27 novembre 2007, laddove il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione sarebbe scaduto il 31 ottobre 2007.
A fronte della suddetta richiesta, con provvedimento del 14 agosto 2007 (comunicato peraltro solo al legale del richiedente), il Dirigente responsabile dell’Area della didattica ha negato l’emissione della disposizione di pagamento ex art. 5 L. n. 537/1993, indispensabile ai fini della presentazione della domanda di ammissione ai suddetti esami, e quindi la stessa ammissione agli stessi esami, con la seguente motivazione:
“l’equiparazione del titolo di studio conseguito, secondo gli ordinamenti previdenti, dall’Architetto Venerando Russo alle lauree specialistiche della classe 4/S risulta espressamente sancita ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi dall’art. 1 del Decreto.Interministeriale 5 maggio 2004…”
Con ricorso notificato il 12 ottobre 2007, depositato il 15 ottobre 2007, l’Arch. Russo ha impugnato il provvedimento prot. n. 51578/V/7 del 14 agosto 2007, nonché, nei limiti dell’interesse, il D.M. 5 maggio 2004, recante la ”Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione dei pubblici concorsi”, ove esso dovesse essere interpretato nel senso che nella dizione “pubblico concorso” non sarebbero inclusi anche gli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni, in ispecie quella di ingegnere.
Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Con decreto presidenziale n. 1389 del 17 ottobre 2007, confermato con ordinanza collegiale n. 1501 del 26 ottobre 2007 – 7 novembre 2007, questo Tribunale – Sezione Quarta ha ammesso il ricorrente, con riserva, alla seconda sessione 2007 degli esami di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere, ordinando all’Università degli Studi di Catania di emettere in via provvisoria la disposizione di pagamento ex art. 5 della L. n. 537/1993.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2009 la causa è passata in decisione.
2) Ai fini del decidere, il Tribunale ritiene necessario individuare il quadro normativo di riferimento.
Come evidenziato dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, con l’avvento del nuovo ordinamento universitario introdotto (in attuazione dell’art. 17, comma 95, della L. n. 127/1997) dal D.M. n. 509/1999, successivamente sostituito dal D.M. n. 274/2004, i corsi di laurea in Architettura ed in Ingegneria Edile (vecchio ordinamento) sono stati accorpati nell’unica classe di laurea specialistica quinquennale denominata “Architettura ed Ingegneria Edile – Classe 4/S”.
A seguito delle novità introdotte dal nuovo ordinamento degli studi universitari, il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (emanato ai sensi dell’'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”) ha previsto, all’art. 2, l’istituzione di sezioni negli albi professionali, atte ad individuare “ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo”, contemplando in particolare:
- la sezione A, cui si accede previo esame di stato con il titolo di laurea specialistica (quinquennale);
- la sezione B cui si accede con il semplice titolo di laurea (triennale).
Con l’accorpamento dei corsi di laurea in Architettura ed in Ingegneria edile (vecchio ordinamento) nella classe di laurea specialistica 4/S - Architettura ed Ingegneria Edile, l’art. 47, comma 2, lett. a/1) del suddetto D.P.R. n. 328/2001, in tema di esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’albo relativo alla professione di ingegnere, ha previsto che “per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per il settore civile e ambientale: 1) classe 4/S – Architettura ed ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE”.
Nello stesso tempo, l’art. 17, comma 2 lett. a/1) del medesimo D.P.R. n. 328/2001, in tema di esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’albo relativo alla professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore, ha previsto, a sua volta, che “per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per l’iscrizione nel settore “architettura”: 1) classe 4/S – Architettura ed ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE”.
In dipendenza di tale assetto normativo, lo studente che consegue la laurea specialistica quinquennale in “architettura ed ingegneria edile – classe 4/S” (nuovo ordinamento) ha titolo a sostenere l’esame di Stato finalizzato all’iscrizione nelle pertinenti sezioni dei relativi albi professionali, sia per l’esercizio della professione di ingegnere, sia per l’esercizio della professione di architetto.
A conferma del processo di totale parificazione e reciproco assorbimento dei percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile, il D.M. 4 settembre 2007 ha ulteriormente modificato la classe di laurea specialistica in Architettura ed Ingegneria edile, introducendo la laurea magistrale in “Architettura ed ingegneria edile – architettura” classe LM – 4, prevedendo tra gli obiettivi formativi qualificanti quello di “conoscere approfonditamente la storia dell’architettura, dell’edilizia, dell’urbanistica, del restauro architettonico e delle altre attività di trasformazione del’ambiente e del territorio attinenti alle professioni relative all’architettura ed all’ingegneria edile – architettura, così come definite dalla direttiva 85/384/CEE”, al fine di conformare il corso di studi in architettura agli standard professionali europei già operanti a far data dal 1985.
Coerentemente con tale contesto normativo, il D.M. 5 maggio 2004 ha sancito l’equiparazione, “ai fini dei pubblici concorsi”, dei diplomi di laurea (DL) in Architettura conseguiti secondo il vecchio ordinamento, anteriore al D.M. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, con le classi delle lauree specialistiche (LS) del nuovo ordinamento, riconoscendo in tal modo la piena equiparazione tra la laurea in Architettura (vecchio ordinamento) e la laurea specialistica (nuovo ordinamento) relativa alla classe 4/S – Architettura ed ingegneria edile.
L’Amministrazione universitaria sostiene che l’equiparazione di cui sopra sarebbe limitata all’accesso ai pubblici concorsi e non riguarderebbe anche l’accesso agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni di ingegnere (pertinente sezione) e di architetto.
Per il Tribunale tale assunto è privo di pregio.
La disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei diplomi di laurea ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni è stata dettata dall’art. 1 della L. 11 febbraio 1992 n. 182, che ha previsto quanto segue:
“1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate le relative tabelle dell'ordinamento universitario.
2. L'equipollenza è dichiarata, tenuto conto dei curricula didattici relativi ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della normativa comunitaria in materia.
3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti commissioni parlamentari”.
Sennonché, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi universitari, la materia in questione è stata disciplinata “ex novo” dall’art. 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, che ha così disposto:
“Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a)”.
Il regolamento di cui all’art. 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999 n. 4 è stato adottato con D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che, come prima detto, ha espressamente parificato i percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile (nuovo ordinamento), consentendo a coloro che ottengono la laurea specialistica quinquennale in “architettura ed ingegneria edile – classe 4/S” (nuovo ordinamento) di sostenere l’esame di Stato finalizzato all’iscrizione nelle pertinenti sezioni dei relativi albi professionali, sia per l’esercizio della professione di ingegnere, sia per l’esercizio della professione di architetto.
Per quanto riguarda i laureati secondo il vecchio ordinamento, lo stesso D.P.R. n. 328/2001, all’art. 8, (salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento) ha previsto la possibilità della loro partecipazione agli esami di Stato sia per la sezione A che per la Sezione B degli albi professionali.
La piena parificazione dei percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile (vecchio ordinamento) è stata riconosciuta dal D.M. 5 maggio 2004, “ai fini dei pubblici concorsi”, ma deve ritenersi operante anche nei confronti degli esami di abilitazione professionale.
Infatti, non si comprendono le ragioni per cui la sostanziale sovrapposizione dei percorsi formativi (riconosciuta peraltro dal Consiglio Universitario Nazionale con i pareri del 28 maggio 2003, 24 luglio 2003 e 6 novembre 2003, richiamati nelle premesse del D.M. 5 maggio 2004) dovrebbe operare soltanto per i laureati del nuovo ordinamento, e non anche per quelli del vecchio ordinamento.
Aderendo all’interpretazione della normativa vigente prospettata dall’Amministrazione, si verrebbero a creare delle inammissibili discriminazioni, a fronte di situazioni sostanzialmente uguali, con palese violazione del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Costituzione.
Orbene, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, tra due interpretazioni possibili, deve essere preferita quella si presenta conforme al dettato costituzionale (Cfr. ex multis, Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2006 n. 5772).
Va evidenziato infine che la laurea in Architettura (vecchio ordinamento) rispetta gli standard europei di cui alla direttiva 85/384/CEE (reiterata dalla direttiva n. 05/255/CEE), sia per quanto concerne la durata degli studi (almeno quadriennali), sia per quanto riguarda gli obiettivi formativi.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, sussistendo i denunciati vizi di violazione dell’art. 3 Costituzione e della legislazione comunitaria (1^ censura), di eccesso di potere per disparità di trattamento, di violazione della legislazione comunitaria: direttive nn. 85/384/CEE e 05/255/CEE, di eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta ed incongruità (2^ censura), il ricorso deve essere accolto e va conseguentemente disposto l’annullamento del provvedimento prot. n. 51578/V/7 del 14 agosto 2007.
Attesa la peculiarità della questione trattata, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 51578/V/7 del 14 agosto 2007.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 05/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Ettore Leotta, Consigliere, Estensore
Francesco Brugaletta, Consigliere




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2009






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