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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 9 luglio 2009 n. 1802
Antonio Cavallari – Presidente, Gabriella Caprini – Estensore.
Marinelli ed altri (avv.ti R. Massaro e A. Roberti) c. Comune di San Giorgio Ionico (avv. G. Pellegrino)


1. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Annullamento d’ufficio – Ratio

 

2. Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Patrimonio immobiliare di un Comune – Alienazione – Regolamento previsto dall’art.12 comma 2, l. n.127 del 1997 – Mancata approvazione – Vizio formale – Esclusione

 

3. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Atto illegittimo – Principio dell’affidamento – Presupposti

1. La ratio del potere di annullamento d’ufficio ex art.21-nonies, l. 7 agosto 1990 n.241, è rinvenibile nella necessità di adeguare l’attività provvedimentale alla effettiva cura dell’interesse pubblico, anche alla luce di nuove sopravvenienze fattuali o giuridiche.

 

2. In tema di alienazione del patrimonio immobiliare di un Comune, la mancata approvazione dell’apposito regolamento finalizzato a definire le adeguate forme di pubblicità, volte ad assicurare la necessaria trasparenza della procedura, secondo quanto previsto dall’art.12 comma 2, l. 15 maggio 1997 n.127, non costituisce un mero vizio formale.

 

3. Il principio dell’affidamento tutela la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici e si traduce nell’affermazione che una situazione di vantaggio assicurata al privato da uno specifico e concreto atto dell’autorità amministrativa non possa essere rimossa se non alla ricorrenza di certe condizioni; in particolare, la sua tutela postula la presenza sia di un elemento oggettivo, costituito da un provvedimento che attribuisce inequivocamente e concretamente un vantaggio, sia di un elemento soggettivo, ossia il privato deve avere conseguito il bene della vita in buona fede, escludendo cioè che, con un comportamento mediamente diligente, si sarebbe potuto rendere conto dell’illegittimità del provvedimento attributivo di un bene ed infine, quale terzo elemento, è necessario che tale affidamento sia legato al bene della vita che il privato deve avere avuto per un certo lasso di tempo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 841 del 2009, proposto da:

 

Egidio Marinelli ed altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rocco Massaro e Angela Roberti, con domicilio eletto presso Cristina Colasanto in Lecce, via dei Verardi,1;

contro



Comune di San Giorgio Ionico
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della delibera della Giunta del comune di San Giorgio Jonico (TA) n. 41 del 5.3.2009, con la quale è stato disposto l’annullamento in via di autotutela, ex art. 21 nonies, l. n. 241/’90 della deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2000, inerente l’avviso pubblico per la vendita di n. 16 lotti di proprietà comunale edificabili, ricadenti in zona C4;
di tutti gli atti o provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi, ivi compresi eventuali atti o provvedimenti di indizione di bando o avviso di gara, di determinazione a contrarre o di disposizione dei lotti;
nonché per la condanna al risarcimento del danno patito e/o patiendo dai ricorrenti in relazione agli atti impugnati.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giorgio Ionico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti gli avv.ti Massaro, Roberti e Valeria Pellegrino, in sostituzione dell’avv. Giovanni Pellegrino;
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 3 e 9 della legge n. 205 del 2000;

Con articolati motivi di ricorso le parti ricorrenti deducono la violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/’90 sotto i diversi profili della carenza del presupposto della illegittimità originaria del provvedimento annullato in via di autotutela, omessa valutazione dell’interesse pubblico sopravvenuto, omessa valutazione dell’affidamento maturato dai ricorrenti, irragionevolezza del termine di esercizio del potere di autotutela, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Tali motivi, che, per connessione logico-giuridica, possono essere valutati congiuntamente, sono infondati.
Ritiene il Collegio che nel caso oggetto del presente giudizio siano ravvisabili quegli elementi in presenza dei quali, secondo il disposto dell’art 21 nonies della l. n. 241/’90, è consentito il legittimo esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte dell’autorità amministrativa.
La “ratio” che si pone a fondamento dell’istituto è rinvenibile nella necessità di adeguare l’attività provvedimentale alla effettiva cura dell’interesse pubblico, anche alla luce di nuove sopravvenienze fattuali o giuridiche.
Se l’illegittimità originaria del provvedimento ritirato costituisce il necessario presupposto di tale forma di autotutela amministrativa, è, infatti, necessario anche che sussista un interesse pubblico attuale e concreto volto a giustificare la decisione di rimuovere l’atto invalido. L’Amministrazione è quindi ordinariamente chiamata a svolgere un duplice ordine di valutazioni, di cui, una, relativa alla sussistenza del vizio e, l’altra, sulla opportunità dell’eliminazione dell’atto attraverso una comparazione tra l’interesse pubblico e gli affidamenti dei privati alla sua conservazione.
In subordine, occorre sottolineare che, con riferimento all’illegittimo esborso di denaro pubblico, al quale è equiparabile la mancata entrata, già la giurisprudenza aveva osservato come in tale caso l’interesse pubblico ai fini dell’annullamento d’ufficio potesse considerarsi “in re ipsa”, nel senso che il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) va inteso anche come corretta amministrazione delle risorse finanziarie pubbliche, quale principio immanente della gestione pubblica.
La l. n. 241/’90, infatti, a maggiore specificazione, all’art. 1, tra i criteri che devono guidare l’attività amministrativa, indica proprio quelli di economicità, nonché di efficacia e di pubblicità.
Ciò premesso, il presupposto della illegittimità originaria della delibera della Giunta comunale n. 70 del 2000, alla base del successivo esercizio della autotutela, con successiva delibera n. 41/2009, impugnata con il presente ricorso, deve pianamente ritenersi sussistente in quanto la procedura adottata dal Comune resistente per l’assegnazione dei 16 lotti di proprietà comunale è stata preordinata e svolta in violazione dei “criteri di trasparenza ed adeguata pubblicità”, richiesti sia dall’art. 12 della l. 127/1997, che, più in generale, dal richiamato art. 97 Cost., che è espressione proprio di quei principi di imparzialità e buon andamento che devono improntare l’azione amministrativa.
A norma del citato art. 12, comma 2, della cd. Bassanini bis, infatti, “I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato”.
Ora, avuto riguardo, nello specifico, alle modalità di acquisizione e valutazione delle proposte d’acquisto, occorre osservare, in primo luogo, che l’autorità comunale non ha provveduto ad approvare alcun apposito regolamento finalizzato a definire le adeguate forme di pubblicità, volte ad assicurare la necessaria trasparenza della procedura. Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti non può ritenersi che tale mancato adempimento vada a concretare un mero vizio formale, in quanto l’adozione di tale fonte normativa di secondo grado ha principalmente la funzione di giustificare una eventuale deroga a quella che è la normativa generale in merito alle alienazioni del patrimonio immobiliare dei comuni e delle province. Né può ragionevolmente sostenersi che possa ravvisarsi il rispetto dei criteri trasparenza e pubblicità nella mera affissione all’albo pretorio di un avviso pubblico, per un periodo di tempo anormalmente contenuto, pari a soli cinque giorni, secondo quanto sostenuto dalla parte resistente, o, comunque, ad un lasso di tempo comunque inferiore al mese (27.04.2000 -12.05.2000), secondo quanto dedotto dalle parti ricorrenti, prendendo a parametro il periodo di pubblicazione della delibera di giunta, poi annullata in autotutela, cui era allegato l’avviso suddetto. Trattasi di una modalità comunque conoscibile da pochi e male pubblicizzata.
La procedura è stata dunque attivata senza ricorrere all’evidenza pubblica e alla pubblicazione di un bando di gara e senza alcuna legittimazione, mediante regolamento, ad una deroga alla disciplina generale e, in subordine, in assenza di un qualsiasi avviso pubblico adeguatamente reso noto, ad esempio, mediante pubblicazione per estratto sui quotidiani più diffusi.
Contrariamente a quanto prescritto dal suddetto art. 12, ove il medesimo fa riferimento - anche in caso di deroga alla disciplina generale - al principio di concorrenzialità (“concorrenti proposte di acquisto”), il criterio di assegnazione, basato esclusivamente sull’ordine cronologico di presentazione delle richieste, non ha poi privilegiato alcuna forma di selezione finalizzata a consentire di acquisire le migliori offerte in termini economici, attraverso la previsione di criteri concorrenziali, aspetto questo che avrebbe consentito all’autorità comunale di disporre di maggiori risorse in vista proprio del perseguimento del pubblico interesse, tenuto conto della dichiarata loro destinazione ad opere di urbanizzazione, a beneficio dell’intera collettività.
Sotto tale aspetto non può non rilevarsi l’opportunità della tutela dell’interesse pubblico che sottostà all’annullamento dell’originario avviso.
Che la procedura fosse legittima perché destinata a produrre effetti solo nell’ambito del comune,peraltro di ridotte dimensioni territoriali sicche il relativo bando era facilmente conoscibile dal pubblico, è affermazione in netto contrasto con i principi di evidenza pubblica che regolano, in particolare, l’alienazione dei beni immobili del patrimonio dello Stato, ma anche, più in generale, la disciplina dei contratti pubblici nonché la contabilità generale dello stato,atteso che non poteva essere ragionevolmente esclusa la possibilità che i suoli in questione interessarero anche a soggetti residenti in altri comuni..
In aggiunta, deve osservarsi che, dato il notevole lasso di tempo intercorso, dal 2000, non c’era bisogno di alcuna specifica istruttoria tecnica per accertare un fatto notorio quale quello della non attualità e congruità del prezzo originariamente richiesto a quello di mercato, probabilmente già sottodimensionato all’epoca della pubblicazione del’avviso (aumento di sole £. 13.914/mq rispetto a quello di analoghi lotti messi in vendita nell’anno 1992), trattandosi di zone già edificabili (C4).
Tali rilievi inducono a concludere per la sussistenza di un interesse pubblico alla attivazione di un nuovo e diverso procedimento di evidenza pubblica, prevalente rispetto alle situazioni soggettive dei ricorrenti che, per non essersi conclusa la precedente procedura, non hanno acquisito una posizione giuridica qualificata, meritevole di specifico apprezzamento.
Infatti, premesso che, in base agli atti depositati, non può parlarsi né della sussistenza di una graduatoria ufficiale (atto interno parzialmente manoscritto) né di una determinazione di formale assegnazione (il verbale di cd. assegnazione dei lotti, del 29.06.2000, in realtà dà solo atto degli abbinamenti effettuati nei casi in cui era stato richiesto lo stesso lotto da più di un partecipante,sicchè si atteggia come atto endoprocedimentale), la posizione soggettiva dei ricorrenti non è nata né,a maggior ragione,è consolidata.
In primo luogo, tale conclusione sulla situazione di fatto trova conferma nella nota interna del responsabile del procedimento, il quale specifica di avere ricevuto, nel 2001, dal Sindaco, solo incarico verbale di procedere alla formalizzazione delle aggiudicazioni,e nella circostanza che a tale nota non fatto seguito l’adempimento dell’incarico.
Lo stesso responsabile dichiara che già nel 2000 aveva proceduto a sospendere la formalizzazione della vendita, con ciò intendendosi l’intera procedura, tanto che non è presente agli atti alcuna determinazione di assegnazione.
Contrariamente a quanto previsto nell’avviso pubblico non vi è stata, conseguentemente, neppure la comunicazione agli interessati di un presunto provvedimento positivo né i medesimi hanno proceduto al pagamento,in unica soluzione o ratealmente,come pure l’avviso prevedeva.
In secondo luogo, va precisato che il principio dell’affidamento tutela la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici e si traduce nell’affermazione che una situazione di vantaggio assicurata al privato da uno specifico e concreto atto dell’autorità amministrativa non possa essere rimossa se non alla ricorrenza di certe condizioni. In particolare, la sua tutela postula la presenza sia di un elemento oggettivo, costituito da un provvedimento che attribuisce inequivocamente e concretamente un vantaggio, sia di un elemento soggettivo, ossia il privato deve avere conseguito il bene della vita in buona fede, escludendo cioè che, con un comportamento mediamente diligente, si sarebbe potuto rendere conto dell’illegittimità del provvedimento attributivo di un bene ed infine, quale terzo elemento, è necessario che tale affidamento sia legato al bene della vita che il privato deve avere avuto per un certo lasso di tempo.
Sotto il profilo temporale, la tutela presuppone che dal momento della attribuzione del bene sia decorso un lasso di tempo congruo tale da stabilizzare la convinzione della spettanza del bene sì da incidere negativamente sul potere di autotutela dell’amministrazione (di qui la necessità del cd. termine “ragionevole” per il suo esercizio).
Per quanto sopra esposto, la assenza di una formale determinazione di aggiudicazione e di una graduatoria definitiva, unici atti necessari e presupposti per l’attribuzione della situazione di vantaggio, a fronte, invece, di meri atti infraprocedimentali, sono circostanze non idonee ad ingenerare un affidamento meritevole di tutela, concretando situazioni di mere aspettative che non sono in grado di incidere sul potere della P.A. in ordine alla spettanza del bene.
La qualificazione in termini di mera aspettativa consente anche di superare la censura di irragionevolezza del termine per l’intervenuto annullamento d’ufficio e la proporzionalità dell’azione amministrativa, non essendovi situazioni giuridiche meritevoli di tutela che il tempo ha consolidato. Osta al riconoscimento di un ragionevole affidamento incolpevole degli istanti, tale da consentire di individuare la violazione di regole di correttezza da parte dell’Amministrazione, anche la constatazione che gli stessi, successivamente alla presentazione delle istanze, non abbiano adottato alcuna iniziativa sollecitatoria o di natura esecutiva, documentata agli atti, volta a riattivare la procedura.
Sulla base delle suddette premesse, posto che il principio di proporzionalità è volto a delimitare la misura del potere amministrativo, attenendo all’equo rapporto tra mezzo e fine, la soluzione adottata dall’amministrazione appare ragionevolmente idonea in quanto strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo, nel pubblico interesse, con il minore sacrificio degli interessi compresenti tutelati.
Per le considerazioni esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia -Lecce- sezione terza, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore



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