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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 19 giugno 2009 n. 1848
Vincenzo Antonio Borea, Pres. - Claudio Rovis, Est.
Corduana Marina c/ Universita' Ca' Foscari S.I.S.S.


Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo – Istanza di riesame - Obbligo di emanare un provvedimento espresso – Non sussiste

A fronte di un'istanza di riesame di un provvedimento inoppugnabile, è proprio l'ampia discrezionalità che caratterizza l'autotutela amministrativa ad escludere l'esistenza dell'obbligo di avviare il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso e motivato


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2007, proposto da:
Corduana Marina, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Foletto, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

contro



Universita' Ca' Foscari S.I.S.S.
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Commissione Giudicatrice Corsi Speciali Itp S.I.S.S;

per l'annullamento



del provvedimento giudizio di cui al verbale 18.4.2007 n. 779/Es. St. con cui, in sede di riesame degli elaborati scritti e della prova orale della ricorrente, viene confermato il precedente giudizio negativo, nonché di tutti gli atti presupposti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' Ca' Foscari S.I.S.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Dopo aver frequentato le lezioni del corso speciale abilitante di cui all’art. 2 della legge n. 143/04 per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento di laboratorio informatico gestionale (C 300) nell’a.a. 2004/2005 ed aver sostenuto gli esami intermedi, l’odierna ricorrente veniva ammessa all’esame finale scritto di informatica ed alla prova orale che sosteneva il 26.4.2006 e, rispettivamente, il 27.4.2006.
All’esito delle prove, la commissione giudicatrice accertava che la candidata non era stata in grado di superarle.
Successivamente, la ricorrente veniva ammessa nuovamente all’esame di stato conclusivo del corsi per il conseguimento dell’abilitazione, che sosteneva in data 20.6.2006: anche in tale occasione, tuttavia, la commissione giudicatrice constatava l’inidoneità della candidata e, conseguentemente, valutava non superato l’esame.
Ciò stante l’interessata, lamentando che la commissione non aveva adeguatamente tenuto conto della propria attività curricolare nel biennio di studi, presentava al direttore della SSIS Veneto apposita istanza con la quale chiedeva “che la S.V. voglia riesaminare tutti gli elaborati intermedi e conclusivi, sostenuti durante il corso abilitante dalla signora Corduana, e, per l’effetto, voglia riconoscere alla stessa il superamento dell’esame conclusivo dei corsi speciali di idoneità”.
Il direttore della SSIS riuniva in data 13.4.2007 apposita commissione la quale, riesaminate esclusivamente le prove scritte ed i verbali delle prove orali relativi ad entrambe le sessioni di esame sostenute dalla ricorrente – l’andamento curricolare, invece, non veniva fatto oggetto di alcuna valutazione, in quanto ritenuto irrilevante -, confermava il giudizio negativo precedentemente espresso dalla commissione giudicatrice.
Avversava tale determinazione l’odierna ricorrente censurandola siccome illegittima per violazione di legge e di regolamento e per eccesso di potere sotto diversi profili.
Resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del proposto gravame e chiedendone, conseguentemente, la reiezione.
La causa è passata indecisione all’udienza del 21 maggio 2009.

DIRITTO



1.- L'art. 2, I comma della legge n. 241/90 prevede testualmente che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".
Questa norma stabilisce, dunque, una relazione di stretta consequenzialità tra l'esistenza dell'obbligo di avviare il procedimento, d'ufficio o su istanza di parte, e l'obbligo di provvedere, ossia di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. In altre parole, solo in presenza dell'obbligo di attivare il procedimento l'amministrazione è anche obbligata a concluderlo con un provvedimento espresso e motivato, con la conseguenza che la mancata adozione di tale provvedimento, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, configura una illegittima inerzia dell'amministrazione.
Peraltro, l'art. 2 cit. non specifica quando l'amministrazione debba aprire un procedimento d'ufficio o a seguito di un'istanza di parte, limitandosi a stabilire che, laddove tale obbligo sussista, allora l'amministrazione deve anche concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
In proposito, l'evoluzione giurisprudenziale ha portato ad individuare delle situazioni nelle quali non sussiste l'obbligo di avviare il procedimento e, di conseguenza, neppure l'obbligo di emanare un provvedimento espresso. Si tratta delle ipotesi di manifesta infondatezza dell'istanza, ovvero di richiesta di estensione del giudicato ultra partes, o, infine, di istanze di autotutela avanzate in relazione a provvedimenti inoppugnabili, per decorso del termine legale di impugnazione (cfr., da ultimo, TAR Campania Napoli, V, 2.3.2009 n. 1195).
In particolare, a fronte di un'istanza di riesame di un provvedimento inoppugnabile, è proprio l'ampia discrezionalità che caratterizza l'autotutela amministrativa ad escludere l'esistenza dell'obbligo di avviare il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso e motivato (cfr., ex plurimis, CdS, V, 14.4.2008 n. 1610; VI, 17.01.2006 n. 1023). Va peraltro precisato che, ferma restando la mancanza di uno specifico obbligo, l'Amministrazione, se lo ritiene opportuno in esercizio dei propri poteri discrezionali, può comunque esaminare un'istanza di autotutela.
2.- Nel caso di specie la ricorrente ha presentato al direttore della SSIS un'istanza di riesame del giudizio negativo espresso dalla commissione chiedendo, in particolare, che venisse tenuto conto anche del proprio andamento curricolare.
Si trattava, pertanto, di un'istanza a fronte della quale non sussisteva per l'amministrazione alcun obbligo di avviare il procedimento. Difatti, tale istanza era diretta ad ottenere l'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione in relazione ad un provvedimento inoppugnabile, ma l'ampia discrezionalità che caratterizza l'autotutela conduce ad escludere che l'amministrazione fosse obbligata ad avviare il procedimento e a concluderlo con un provvedimento espresso, in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra ricordato.
Né in senso contrario rileva la considerazione che la giurisprudenza ha riconosciuto che l'obbligo di provvedere può discendere anche dai principi generali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, in dipendenza di ragioni di giustizia e di equità. In proposito, occorre considerare che la giurisprudenza riconosce che i principi generali che governano l'azione amministrativa possono condurre a configurare un obbligo di provvedere per l'amministrazione in presenza, però, di situazioni di legittima aspettativa esistenti in capo al richiedente.
Si tratta pertanto di situazioni del tutto particolari, non attinenti all'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione e, comunque, caratterizzate dall'esistenza di una legittima aspettativa in capo all'interessato. Situazioni non configurabili nel caso di specie, atteso che la ricorrente da un lato ha presentato un'istanza di autotutela chiedendo la rivalutazione della propria attività, e dall'altro non vanta alcuna legittima aspettativa in ordine ad una decisione dell'amministrazione, in quanto l’attività era già stata giudicata (negativamente) ed il relativo giudizio era divenuto inoppugnabile. Ne deriva che, a fronte dell'istanza di riesame presentata, la ricorrente non vantava alcun legittimo affidamento capace di fondare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
3.- Nel caso di specie, tuttavia, l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha acconsentito di riesaminare gli atti nei (soli) limiti della verifica della correttezza del giudizio negativo espresso dalla commissione d’esame sulle prove scritte e su quelle orali, giungendo quindi alla conclusione – dopo attento scrutinio (cfr. il verbale 28.4.2007) - che il giudizio negativo espresso dalla commissione era corretto e confermando, conseguentemente, il non superamento dell’esame finale da parte della candidata.
Orbene, tutte le censure formulate dalla ricorrente – l’art. 14 del regolamento della scuola di specializzazione prevede che la prova finale consiste solo nella discussione di una relazione, e non già in una prova scritta; i giudizi della commissione difettavano di adeguata motivazione; i giudizi sulla prova finale sono stati espressi in assenza della predeterminazione dei criteri, in violazione dell’art. 2, III comma della legge n. 143/04; la discussione sull’elaborato finale non poteva essere né superficiale, né inidonea; il candidato ammesso alla prova finale ha un legittimo affidamento a conseguire l’abilitazione, e ciò a prescindere dal giudizio sull’esame conclusivo, in quanto si deve tenere conto di tutta l’attività curricolare svolta dal candidato nel biennio – attengono non già all’attività di riesame svolta dal direttore della SSIS e dalla commissione da esso riunita (attività che, come si è detto, si è limitata alla valutazione della correttezza del giudizio negativo formulato dalla commissione sulle prove sostenute dalla ricorrente), bensì alla pregressa attività valutativa espletata dalla commissione giudicatrice nel 2006, divenuta inoppugnabile nei limiti in cui non è stata fatta oggetto di specifico ed effettivo riesame.
4.- Il ricorso, con cui appunto si contestano elementi dell’originario giudizio che non sono stati volutamente presi in considerazione dalla commissione nella seduta del 13.4.2007 (perché ritenuti irrilevanti o inconferenti e che sono, ad ogni buon conto, integralmente coperti dalla inoppugnabilità) è, dunque, inammissibile.
Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere, Estensore
Alessandra Farina, Consigliere




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2009




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