REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 309 del 2006, proposto da:
Tarakanova Rimma, quale Presidente del Circolo Coliseum, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mallozzi (rinunziante), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sandro Milloni in Firenze, piazza Donatello 18;
contro
Comune di Chiesina Uzzanese;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n. 3/06 del responsabile avv. Rossella Caruso notificato in data 3 febbraio 2006, con la quale è stata disposta:
- l’immediata cessazione dell’accertata attività abusiva di pubblico esercizio consistente nella somministrazione di alimenti e bevande ai soci all’interno del circolo medesimo, sito in questo Comune, via Garibaldi 81, effettuata la violazione di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235 che regola l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati;
- la revoca dell’efficacia della dichiarazione di inizio attività presentata in data 11.03.2005 relativa alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci del circolo Coliseum, con decorrenza immediata, con avvertimento che, ai sensi dell’art. 17 ter del TULPS, l’inottemperanza a quanto ordinato nel presente provvedimento costituisce violazione dell’art. 650 c.p. Codice Penale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/05/2009 il dott. Pierpaolo Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 14 e depositato il 24 febbraio 2006, la cittadina russa Rimma Tarakanova, presidente del circolo ricreativo “Coliseum”, con sede nel Comune di Chiesina Uzzanese, proponeva impugnazione avverso l’ordinanza in epigrafe, mediante la quale quel Comune aveva disposto l’immediata cessazione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata presso i locali del circolo predetto e, contestualmente, aveva revocato l’efficacia della dichiarazione di inizio di attività presentata dalla Tarakanova relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci. La ricorrente, affidate le proprie doglianze a quattro motivi in diritto, intimava dinanzi a questo tribunale l’amministrazione procedente e concludeva per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione; stante la denunciata irreparabilità del pregiudizio procuratole dall’esecuzione dell’ordinanza impugnata, la ricorrente chiedeva altresì il rilascio di misure cautelari urgenti “inaudita altera parte”.
Con decreto presidenziale del 25 febbraio 2006, l’efficacia dell’ordinanza veniva sospesa in via interinale. Nella contumacia del Comune, la misura cautelare veniva quindi confermata dal collegio.
Nella more, con nota depositata il 9 aprile 2009 il difensore della ricorrente comunicava di aver frattanto rinunziato al mandato. Non essendo intervenuta sostituzione del difensore rinunziante, la causa veniva trattenuta per la decisione in assenza delle parti nella pubblica udienza del 5 maggio 2009.
DIRITTO
La sopravvenuta rinuncia al mandato ad opera del difensore della parte privata non ne compromette l’esercizio del diritto di difesa e non è, pertanto, di ostacolo alla definizione della controversia, essendo noto che, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la rinuncia non ha effetto finché il difensore non sia stato sostituito.
Tanto premesso, il giudizio ha per oggetto il provvedimento n. 3 del 25 gennaio 2006, notificato il 3 febbraio successivo, con cui il responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Chiesina Uzzanese ha ordinato alla ricorrente Tarakanova, nella sua qualità di presidente del circolo ricreativo “Coliseum”, l’immediata cessazione dell’attività di pubblico esercizio consistente nella somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ed ha altresì revocato l’efficacia della D.I.A. presentata dalla Tarakanova medesima relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande. L’atto impugnato si fonda, da un lato, sulla violazione della normativa in materia di somministrazione all’interno di circoli privati ed, in particolare, sulla mancanza del titolo autorizzativo per la somministrazione al pubblico; e, dall’altro, sull’abuso dell’autorizzazione di polizia detenuta dal circolo, consistito, appunto, nella offerta reiterata di alimenti e bevande a soggetti estranei all’associazione.
Con il primo motivo di gravame è dedotta l’incompetenza dell’organo procedente, trattandosi di atto che, ad avviso dell’interessata, ricadrebbe fra le attribuzioni riservate al Sindaco. Con il secondo motivo si lamenta quindi la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 17-ter e 17-quater del T.U.L.P.S.: sostiene la ricorrente che il Comune avrebbe potuto disporre non la revoca, ma, al più, la cessazione dell’attività di somministrazione ai soci per il tempo necessario al titolare della licenza per uniformarsi alle prescrizioni violate, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi; analogamente, la mancanza di autorizzazione avrebbe potuto legittimare la cessazione dell’attività di somministrazione al pubblico, la non la revoca degli effetti della D.I.A. per la somministrazione ai soci. Con il terzo motivo si denuncia il vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili dell’illogicità manifesta, del travisamento dei fatti, della manifesta ingiustizia e dell’insufficiente motivazione: la ricorrente afferma che, dagli stessi accertamenti svolti dalle autorità amministrative, sarebbe emerso come le persone rinvenute all’interno del circolo fossero tutte munite della tessera di socio; fa quindi rilevare come l’attività vietata dall’ordinanza fosse stata autorizzata dal medesimo Comune con atto del 2 novembre 2005; e, con riguardo alla disposta revoca della D.I.A., rivendica il possesso di tutti i requisiti di legge per poter effettuare la somministrazione ai soci, osservando inoltre come l’atto impugnato, contraddittoriamente, in motivazione si riferisca all’opportunità di sospendere l’autorizzazione di polizia rilasciata al circolo “Coliseum”, salvo, nel dispositivo, adottare la diversa misura della revoca. Con il quarto motivo, infine, viene dedotta la nullità e/o inesistenza dell’atto impugnato, perché rivolto contro una D.I.A. contraddistinta da un numero di protocollo differente da quella relativa alla somministrazione ai soci.
Sono fondate le censure di cui al terzo motivo, il cui accoglimento ha valenza assorbente.
L’art. 2 co. 1 del D.P.R. n. 235/01 prevede che le associazioni e i circoli di cui all'art. 111 co. 3 del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, possano presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90, da comunicarsi per conoscenza, da parte del Comune stesso, alla competente A.S.L. per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria. Il successivo art. 4 co. 1 riconosce alla D.I.A. così presentata il valore di autorizzazione ai fini di cui all’art. 86 co. 2 del T.U.L.P.S., che richiede la licenza del Questore anche per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie.
Individuate le coordinate normative di riferimento, occorre in primo luogo rilevare come il provvedimento impugnato, nell’ordinare l’immediata cessazione dell’attività consistente nella somministrazione di alimenti e bevande ai soci, presenti una certa incongruenza fra il dispositivo e la parte motiva, ove si legge “atteso pertanto che, per quanto sopra esposto, sussistono tutte le motivazioni per adottare un provvedimento di cessazione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – poiché operata come pubblico esercizio – in assenza di titolo autorizzativo”; il che sembra rivelare la volontà dell’amministrazione di far cessare non tanto l’attività di somministrazione rivolta ai soci, quanto quella rivolta al pubblico. La sanzione stabilita per l’apertura di pubblici esercizi in mancanza dell’autorizzazione non è però la cessazione dell’attività, bensì la sanzione pecuniaria prevista dal combinato disposto degli artt. 3 e 10 della legge n. 287/91, ed estesa alla violazione degli obblighi stabiliti a carico delle associazioni e circoli esercenti la somministrazione in favore degli associati dal secondo comma dell’art. 4 del citato D.P.R. n. 235/01; il potere attivato dall’amministrazione intimata deve essere allora ricondotto, per potersi giustificare, al terzo comma del medesimo D.P.R. n. 235/01 (richiamato infatti dall’ordinanza “de qua”), in forza del quale l'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di somministrazione ai soci svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
Della disposizione da ultimo richiamata non ricorrono, tuttavia, i presupposti applicativi: non certamente la mancanza di autorizzazione o della D.I.A., dal momento che la somministrazione ai soci risulta autorizzata, in favore del circolo “Coliseum”, con provvedimento unico S.U.A.P. del 2 novembre 2005, oltretutto adottato successivamente allo svolgimento dell’ispezione condotta presso i locali del circolo dal Comando Carabinieri di Pistoia – Ispettorato del Lavoro; e neppure la “mancanza dei requisiti” più in generale prevista dalla norma, che, per le ragioni suesposte, non può farsi coincidere con l’apertura di pubblico esercizio senza titolo: tale condotta, che l’ordinanza in questione dichiara di voler sanzionare, come detto rileva ai fini dell’art. 10 della legge n. 287/91, e non del D.P.R. n. 235/01, la cui disciplina regolamentare ha, come norma primaria di riferimento, l’art. 148 del D.P.R. n. 917/86, che individua i requisiti qualificanti l’attività di somministrazione svolta da circoli ed associazioni verso gli associati. Ha dunque errato l’amministrazione, e perciò l’atto impugnato incorre nei vizi denunciati, nel momento in cui – anche a prescindere dalla qualificazione giuridica data alla fattispecie (apertura non autorizzata di pubblico esercizio), di per sé incompatibile con l’ordine di cessazione dell’attività – ha inteso applicare la sanzione prevista per la condotta di somministrazione ai soci svolta in assenza delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, senza indicare quali fossero i requisiti mancanti, fra quelli stabiliti dall’art. 148 D.P.R. n. 917/86 cit..
Venendo poi ai profili di interesse sotto il profilo della normativa di pubblica sicurezza, l’atto impugnato fa dichiarata applicazione dell’art. 10 T.U.L.P.S., secondo cui le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata, con riguardo al titolo costituito dalla D.I.A. presentata dal circolo “Coliseum” relativamente alla somministrazione ai soci di alimenti e bevande, valida altresì quale licenza di p.s. ai sensi dell’art. 86 co. 2 del medesimo T.U.L.P.S.. Sul punto, è peraltro sufficiente osservare che, mentre nella parte motiva il Comune dà conto della opportunità di procedere alla sospensione della licenza (“rectius”: della D.I.A.), nel dispositivo il provvedimento assume il contenuto della revoca, tale insanabile contraddizione viziando irrimediabilmente la determinazione assunta.
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 05/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2009