Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2009 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 17 giugno 2009 n. 1061
M. Nicolosi Pres. P. Grauso Est.
M. Tavernelli (Avv. U. Feri) contro il Comune di Marradi (Avv. G. Viciconte)


Autorizzazione e concessione – Noleggio con conducente – Disponibilità di una rimessa nel territorio comunale - Art. 8 co. 3 della legge n. 21/92 – Necessità – Mera disponibilità materiale – Insufficienza – Revoca della licenza - Legittimità

La disponibilità di una rimessa rappresenta un elemento coessenziale all’attività di noleggio con conducente, e uno dei tratti distintivi di tale servizio da quello di taxi, coerentemente con la sua destinazione ad un pubblico specifico. Ne discende che il requisito della disponibilità della rimessa, sancita dall’art. 8 co. 3 della legge n. 21/92 come obbligatoria ai fini del rilascio dell’autorizzazione, non può ritenersi integrato da una mera disponibilità materiale, per sua natura precaria: diversamente opinando, finirebbe per risultarne vanificata l’effettività del requisito medesimo e, in definitiva, la “ratio” della legge, la cui attuazione finirebbe per essere rimessa ad un presupposto fattuale privo dell’affidabilità che solo da un valido titolo giuridico può provenire. Tale conclusione trova oggi conferma nel nuovo testo dell’art. 8 co. 3, come sostituito dall'articolo 29 co. 1-quater lett. c) del D.L. n. 207/08, che in maniera esplicita collega la disponibilità della rimessa ad un sottostante valido titolo giuridico, con previsione non innovativa, ma avente il più circoscritto effetto di fissare espressamente quella stessa regola che, in precedenza, era comunque agevolmente desumibile in via di interpretazione sistematica della disciplina applicabile. Analoghe osservazioni valgono relativamente all’ulteriore requisito dell’ubicazione della rimessa nel territorio del Comune di riferimento. Ne consegue, nella specie, che è legittima la revoca della autorizzazione fondata sulla mancata disponibilità di una rimessa nel territorio comunale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 890 del 2006, proposto da:
Tavernelli Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Feri, con domicilio eletto presso Ugo Feri in Firenze, via della Condotta 6;

contro



Comune di Marradi
, in persona del Sindaco "pro tempore", rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Gaetano Viciconte in Firenze, viale G. Mazzini 60;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- dell’atto prot. n. 3594, senza data, pervenuto il 14.04.2006, col qual eil Responsabile del Servizio n. 2 – Finanziari e del Personale, revoca la Licenza (rectius Autorizzazione) di Noleggio da rimessa con conducente (NCC) n. 2 del Comune di Marradi e letteralmente dichiara che (nel caso di specie, non avendo (lei) la disponibilità di alcuna rimessa nel territorio comunale non può esercitare la predetta attività con una licenza rilasciata dal nostro Comune, infatti in base a quanto stabilisce l’art. 8, comma 3, per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza;

e per la condanna



del Comune di Marradi, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire i danni tutti causati dalla condotta colposa in relazione a detto illegittimo provvedimento, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., e dell’art. 28 della Costituzione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marradi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/05/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 18 e depositato il 31 maggio 2006, Massimo Tavernelli, premesso di essere subentrato nella licenza n. 2 di servizio pubblico da rimessa con conducente rilasciata dal Comune di Marradi, proponeva impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la licenza predetta era stata revocata sul presupposto che, non disponendo di una rimessa nel territorio del Comune concedente, il Tavernelli sarebbe incorso nella mancanza del requisito previsto dell’art. 8 co. 3 della legge n. 21/92 ai fini del rilascio del titolo per lo svolgimento dell’attività in questione. Il ricorrente articolava le proprie doglianze in cinque motivi di diritto ed, intimata dinanzi a questo tribunale l’amministrazione procedente, concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.
Costituitosi il Comune di Marradi, che resisteva alle domande avversarie, con ordinanza del 15 – 16 giugno 2006 il collegio accordava la misura cautelare richiesta dall’interessato.
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 5 maggio 2009, preceduta dal deposito di memorie difensive.

DIRITTO



Il ricorrente Massimo Tavernelli impugna l’atto prot. n. 3594, comunicatogli il 14 aprile 2006, con cui il Comune di Marradi ha disposto nei suoi confronti la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, da lui acquistata nell’anno 2002 dal precedente titolare, Pier Luigi Verdi, unitamente al relativo ramo d’azienda. La motivazione dell’atto impugnato si fonda sulla mancata disponibilità, da parte del Tavernelli, di una rimessa situata nel territorio del Comune, requisito previsto dall’art. 8 co. 3 della legge n. 21/92: più in particolare, l’amministrazione procedente fa leva sull’assenza di un titolo giuridico idoneo a garantire all’interessato la disponibilità reale ed effettiva dei locali, reputando insufficiente ai fini di legge la disponibilità di fatto della rimessa allegata dall’interessato.
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente afferma che il provvedimento sarebbe affetto da violazione sotto diversi profili del citato art. 8 co. 3, nonché da eccesso di potere per difetto dei presupposti, della motivazione e dell’istruttoria. Il Tavernelli nega, infatti, che la disposizione invocata dal Comune abbia riguardo alla costituzione di un titolo giuridico di disponibilità della rimessa, la nozione stessa di “disponibilità” essendo correlata per natura all’utilizzo materiale e in via di fatto del bene, da lui adeguatamente dimostrato con riferimento prima alla rimessa situata in via Martiri della Libertà, poi a quella sita alla via Statale 4; e sostiene che neppure sarebbe corretto interpretare l’art. 8 co. 3 nel senso che la rimessa debba trovarsi nel territorio del Comune concedente, a maggior ragione in assenza di regolamento comunale in materia.
La censura è infondata.
L’art. 8 co. 3 della legge n. 21/92 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), nel testo vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, stabiliva che, per poter conseguire l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, fosse obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco per i veicoli o i natanti potessero in sosta a disposizione dell'utenza. La norma, per essere compresa, deve essere letta in combinato disposto con i precedenti articoli 2 e 3 della stessa legge, dai quali si trae la definizione del servizio di noleggio con conducente come quell’attività rivolta all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in contrapposizione al servizio di taxi, rivolto invece ad una utenza indifferenziata, con l’ulteriore corollario secondo cui lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse per le auto a noleggio con conducente, ed in luogo pubblico per i taxi.
Come si vede, la disponibilità di una rimessa rappresenta un elemento coessenziale all’attività di noleggio con conducente, e uno dei tratti distintivi di tale servizio da quello di taxi, coerentemente con la sua destinazione ad un pubblico specifico. Ne discende che il requisito della disponibilità della rimessa, sancita dall’art. 8 co. 3 come obbligatoria ai fini del rilascio dell’autorizzazione, non può ritenersi integrato da una mera disponibilità materiale, per sua natura precaria: diversamente opinando, finirebbe per risultarne vanificata l’effettività del requisito medesimo e, in definitiva, la “ratio” della legge, la cui attuazione finirebbe per essere rimessa ad un presupposto fattuale privo dell’affidabilità che solo da un valido titolo giuridico può provenire. Riguardando la questione nei suoi termini civilistici, la mera disponibilità materiale equivale, del resto, alla detenzione non qualificata, che, caratterizzandosi per essere subordinata alla superiore volontà del possessore del bene (questi conserva il controllo diretto della cosa, e può in ogni momento ordinarne la restituzione al detentore), dà luogo ad una situazione priva di ogni stabilità, alla quale non può pertanto essere riconosciuto il ruolo di elemento identificativo della fattispecie; a meno di non voler ritenere che il legislatore abbia inteso fare affidamento, sancendone l’obbligatorietà, su di un requisito neppure dipendente dalla volontà del titolare dell’autorizzazione, il che risulta obiettivamente irragionevole.
Se nel sistema della legge, in altre parole, la disponibilità della rimessa come condizione per il rilascio dell’autorizzazione serve a garantire preventivamente la titolarità, in capo al richiedente l’autorizzazione, dei mezzi per l’esercizio del servizio, non si vede come tale condizione possa venire soddisfatta da una detenzione non titolata, che, implicando la soggezione del suo titolare alla volontà altrui, finisce per rappresentare la negazione del requisito. E la conclusione trova oggi conferma nel nuovo testo dell’art. 8 co. 3, come sostituito dall'articolo 29 co. 1-quater lett. c) del D.L. n. 207/08, che in maniera esplicita collega la disponibilità della rimessa ad un sottostante valido titolo giuridico, con previsione non innovativa, ma avente il più circoscritto effetto di fissare espressamente quella stessa regola che, in precedenza, era comunque agevolmente desumibile in via di interpretazione sistematica della disciplina applicabile.
Deve dunque giudicarsi corretta la determinazione assunta dal Comune di Marradi con il provvedimento impugnato, con riguardo sia alla rimessa posta in via Martiri della Libertà 8, sia a quella in via Statale 4, giacché nell’uno e nell’altro caso la disponibilità dichiarata dal ricorrente non poggia su titoli giuridici, ma su di un semplice uso di fatto, come tale inidoneo ad integrare il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione (si veda la memoria di osservazioni del 18 marzo 2006, redatta dal Tavernelli in seno al procedimento amministrativo, nella quale, si assume sufficiente l’uso di fatto, al punto che non si fa alcuna menzione del contratto di subaffitto, in atti, stipulato dal Tavernelli con certo Fiorentini Dimitri; contratto che, mancando di data certa, non costituisce peraltro valida prova della disponibilità qualificata di una rimessa in epoca anteriore all’adozione del provvedimento impugnato).
Analoghe osservazioni valgono relativamente all’ulteriore requisito dell’ubicazione della rimessa nel territorio del Comune di riferimento per il rilascio dell’autorizzazione, ora esplicitamente previsto dal nuovo testo dell’art. 8 co. 3 della legge n. 21/92 (e dell’art. 3 della stessa legge, parimenti sostituito dall’art. 20 co. 1-quater del D.L. n. 207/08), ma che anche in precedenza doveva ritenersi richiesto, sia pure per implicito. Basti considerare che la rimessa è il luogo presso il quale, allo stesso tempo, i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza (già secondo l’art. 8 co. 3 vecchio stile), e vengono effettuate le prenotazioni di trasporto (art. 11 co. 4); essa non può allora che coincidere con la sede del vettore cui l’utenza si rivolge (secondo la ricordata definizione del servizio di noleggio, di cui all’art. 3), mentre la sua necessaria ubicazione nel territorio del Comune dal quale sia stata rilasciata l’autorizzazione discende direttamente dalla previsione (art. 11 co. 2) in forza della quale l’inizio del servizio – che per il noleggio si ha con la partenza della vettura dalla rimessa – deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, anche se il prelevamento del cliente avvenga poi in un Comune diverso (in questi esatti termini, cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 11 dicembre 1996, n. 1665). D’altro canto, che il servizio debba quantomeno cominciare all’interno del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio rappresenta una conseguenza connaturata all’ambito territoriale di operatività del titolo stesso, che coincide appunto con il territorio comunale.
Con il secondo motivo, il ricorrente Tavernelli lamenta, da un lato, che la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota comunale del 3 marzo 2006 non conterrebbe alcun riferimento ad alcune contestazioni (mancata indicazione del numero civico nell’indirizzo della rimessa, mancata allegazione di planimetria dei locali adibiti a rimessa ed altre carenze documentali) delle quali si dà invece conto nelle premesse in fatto del provvedimento di revoca. Come osservato dallo stesso Tavernelli, si tratta di rilievi non trasfusi nel dispositivo del provvedimento, che risulta unicamente fondarsi sulla indisponibilità della rimessa; per tale aspetto, la censura non è dunque assistita da interesse e va dichiarata inammissibile, insieme all’ulteriore profilo di doglianza relativo all’asserita tardività della richiesta di integrazione della D.I.A. presentata nel 2002, parimenti estranea alle ragioni della revoca disposta dal Comune. Il ricorrente si duole, ancora, della infondatezza degli esiti dell’istruttoria svolta dal Comune, rivendicando la disponibilità di fatto di una rimessa, che però, per i motivi sopra esposti, non costituisce titolo idoneo al rilascio dell’autorizzazione.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 co. 4 della legge n. 241/90, la quale, tuttavia, non vizia il provvedimento, ma, com’è noto, vale al più ad integrare la fattispecie dell’errore scusabile nell’ipotesi – qui non ricorrente – di impugnazione tardiva, giustificando la rimessione in termini dell’interessato.
Con il quarto motivo, il Tavernelli sostiene che in nessun caso l’accertata indisponibilità della rimessa avrebbe legittimato la revoca dell’autorizzazione, in difetto di espressa previsione normativa. In senso contrario, è sufficiente rilevare come il ritiro dei provvedimenti amministrativi, nelle forme tradizionalmente individuate dalla giurisprudenza e dalla dottrina (revoca, annullamento d’ufficio, abrogazione), costituisca una manifestazione del generale potere di autotutela della P.A., vale a dire di quel potere discrezionale direttamente fondato sul principio costituzionale di buon andamento, che autorizza il riesame degli atti affetti da vizi di legittimità o di merito. L’esercizio di tale potere è stato una volta per tutte riconosciuto e disciplinato dal legislatore con la nota legge n. 15/05, che, novellando la legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, vi ha inserito fra l’altro gli artt. 21-quinquies e 21-nonies, rispettivamente sulla revoca e sull’annullamento d’ufficio, alla stregua dei quali il potere esercitato nell’occasione dal Comune di Marradi appare perfettamente legittimo (con la sola avvertenza che, afferendo il ritiro dell’autorizzazione al difetto originario di un requisito richiesto dalla legge, l’atto va riqualificato come annullamento dell’autorizzazione per un vizio di legittimità, al di là del “nomen juris” adoperato dall’amministrazione procedente).
Inammissibili, infine, le doglianze di cui al quinto motivo, formulato in via di ipotesi con riguardo a circostanza – l’avere o meno il Tavernelli svolto la propria attività nel territorio del Comune di Marradi – ancora una volta estranea alle ragioni fondanti il provvedimento impugnato.
Alla luce di tutto quanto precede, l’impugnativa non può trovare accoglimento e deve essere respinta, rimanendone altresì travolta la domanda accessoria di risarcimento del danno. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, condannando il ricorrente Tavernelli alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune di Marradi, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 05/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2009






Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento