REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 660 del 2007, proposto da:
Arciconfraternita della Misericordia di Prato, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Landini, con domicilio eletto presso Valentina Piccioli in Firenze, via Baccio da Montelupo n. 101;
contro
Comune di Prato, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Bartalesi e Paola Tognini, con domicilio eletto presso Studio Stancanelli Cecchi in Firenze, via Masaccio n. 172;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente del Servizio Espropri del Comune di Prato, n. 12087 dell'8 febbraio 2007, con il quale è stata disposta l'espropriazione di alcuni terreni di proprietà della ricorrente; di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito alla ricorrente;
nonchè per la condanna
del Comune di Prato alla restituzione delle aree illegittimamente espropriate, oltre al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 19/4/2007 e depositato il 3/5/2007 l’Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha formulato le domande indicate in epigrafe sostenendo che il decreto del Dirigente del Servizio Espropri del Comune di Prato n. 12087 dell'8/2/2007, con cui è stata disposta l'espropriazione di alcuni terreni di proprietà della ricorrente (catastalmente identificati al foglio 60, particelle 1514, 1454, 1505, 1513 e 1453, per una superficie complessiva di mq. 2845), è stato adottato tardivamente; ciò in quanto era già scaduto il termine (19/10/2006) per la conclusione delle procedure espropriative fissato nella deliberazione G.C. n. 619/2001 (di approvazione del progetto esecutivo relativo al percorso ciclabile da via Reggiana al centro città) e dunque quando la dichiarazione di pubblica utilità era divenuta inefficace.
Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Comune di Prato, che ha eccepito la nullità del ricorso e ne ha chiesto, comunque, la reiezione perché infondato.
La difesa della parte ricorrente ha depositato una memoria per replicare sul punto della nullità, che è stato poi trattato anche all’udienza pubblica del 10 giugno 2009, in cui la causa è passata in decisione.
2) Il Comune di Prato ha sollevato la questione relativa alla nullità del ricorso rilevando che l'atto introduttivo del giudizio è privo della sottoscrizione del difensore della parte ricorrente; ed in effetti il ricorso reca in conclusione, dopo la data, l'indicazione del nome del difensore stesso (Avv. Daniela Landini) senza che però questi abbia effettivamente apposto la sua firma; di seguito l'atto contiene la procura alla lite rilasciata all’Avv. Landini dal legale rappresentante dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato Avv. Mauro Giovannelli, sottoscritta dal medesimo Avv. Giovannelli, ma non anche (per autentica) dall’Avv. Landini. In sostanza l'atto introduttivo del giudizio reca unicamente la sottoscrizione della procura da parte dell’Avv. Mauro Giovannelli, mentre manca ogni sottoscrizione da parte dell’Avv. Landini.
Le disposizioni di riferimento - in base al rinvio alle norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato operato dall’art. 19 della legge n. 1034/1971 - sono contenute negli artt. 6 e 17 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e nell’art. 35 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054. Tali disposizioni prescrivono che il ricorso presentato in sede giurisdizionale deve, a pena di nullità, essere sottoscritto dalle parti ricorrenti o da una di esse e dall'avvocato, ovvero dal solo avvocato, se munito di mandato speciale. Il ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo può dunque essere proposto o mediante duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale, senza necessità di procura ad litem, in calce o a margine del ricorso stesso, oppure mediante sottoscrizione del ricorso da parte del solo difensore purché munito di procura ad litem (cfr. TAR Catanzaro 14 luglio 2008 n. 1047; TAR Napoli, Sez. V, 1 aprile 2008 n. 1715). La giurisprudenza ha evitato di fare un’applicazione formalistica delle norme citate e quindi, ad esempio, ha riconosciuto la validità del ricorso anche nel caso in cui la sottoscrizione del difensore risulti apposta solo in sede di autentica del mandato in calce o al margine del ricorso stesso, ritenendo che tale firma "assolve, per evidente connessione logica, oltre alla funzione di autenticare la sottoscrizione del mandato, anche a quella di riferire al medesimo patrocinante la provenienza dell'atto stesso" (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2009 n. 1508; a conclusioni analoghe è pervenuta, nel giudizio civile, Cass. Sez. I 6 aprile 2006 n. 8042).
Nel caso in esame, però, la sottoscrizione del difensore manca del tutto (sia in calce al ricorso, sia per autentica della firma del mandato apposta dal legale rappresentante dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato). Le argomentazioni svolte sul punto dalla parte ricorrente evidenziano che il legale rappresentante dell’Arciconfraternita, Avv. Mauro Giovannelli, è avvocato abilitato ad esercitare l'ufficio di difensore dinanzi al TAR e che ciò garantisce la difesa tecnica della ricorrente nel presente giudizio, atteso che l’Avv. Giovannelli ha sottoscritto l'atto sia in qualità di rappresentante legale dell’Arciconfraternita, sia in qualità di avvocato abilitato al patrocinio.
Dette argomentazioni non risultano convincenti, tenuto conto che dalla lettura dell’epigrafe del ricorso e del mandato emerge con chiarezza che la difesa della parte ricorrente è stata affidata esclusivamente all’Avv. Daniela Landini e che l’Avv. Mauro Giovannelli è intervenuto nell'atto, sottoscrivendo il mandato, esclusivamente nella veste di legale rappresentante dell’Arciconfraternita, mancando qualsiasi elemento testuale che consenta di attribuirgli la veste di co-difensore del predetto Ente. In tale quadro la mancanza nell’atto introduttivo del giudizio di qualsiasi sottoscrizione da parte dell'unico difensore della parte ricorrente si configura come carenza insuperabile, tale da comportare la nullità del ricorso; alla medesima conclusione, in una fattispecie del tutto simile, è pervenuta la Sezione Quarta del Consiglio di Stato nella sentenza 10 dicembre 2007 n. 6322.
3) Per le ragioni illustrate il ricorso va dichiarato nullo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara nullo il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Prato, nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00) oltre a CPA e IVA.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2009