REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 9872 del 1997, proposto da:
BERTONI Cristina e, successivamente, nella sua qualità di erede, NEWSOME Joseph, rappresentato e difeso dagli avv. Ennio Mazzocco, Maria Grazia Picciano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ennio Mazzocco in Roma, via Ippolito Nievo, 61;
contro
il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Sabato dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 è elettivamente domiciliato
e con l'intervento di
e con l’intervento ad opponendum di DE PAOLI Luigi, DE PETRIS Luciana, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Stefutti, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza sindacale del Comune di Roma n. 25777 del 6 maggio 1997 con la quale è stato intimato lo sgombero della struttura zoofila gestita dalla ricorrente in Roma, al Km 13 della Via Ostiense;
di ogni altro atto ad essa eventualmente presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata ed i documenti depositati;
Visti gli atti di intervento ad opponendum ed i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 2323 del 22 ottobre 1997, con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente;
Esaminate le ulteriori memorie con i documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2008 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso meglio indicato in epigrafe la Signora Cristina Bertoni impugnava il provvedimento con il quale il Comune di Roma le intimava lo sgombero del canile-rifugio sito in Roma al Km 113 della Via Ostiense, fondato sul presupposto che nello “stesso mancassero i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti” (così, testualmente, a pag. 1 del ricorso introduttivo).
La ricorrente chiariva che il rifugio in questione, denominato “Coccone e compagni”, era operativo da molto tempo ed era stato allestito in un terreno di proprietà di terzi e che la stessa ricorrente avrebbe dovuto rilasciare. Per questa ragione e, quindi, al fine di mantenere un rifugio sicuro per gli oltre trecento animali ivi ospitati, si era costituita nel 1994 l’associazione P.AN.D.A. (Associazione di protezione degli animali domestici abbandonati), riconosciuta quale associazione protezionistica regionale dalla Regione Lazio, che aveva rivolto, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale del Lazio 9 settembre 1988 n. 63, al Comune di Roma istanza per ottenere l’assegnazione, in comodato gratuito, di un terreno ove dislocare il rifugio per gli animali.
Riferiva ancora la Signora Bertoni che, con delibera della Giunta del Comune di Roma n. 3653/4612 del 23 dicembre 1996, veniva assegnata alla suindicata Associazione un’area idonea, in località Tor de’ Cenci, nel presupposto che la struttura di ricovero per animali insistente al Km 13 della Via Ostiense fosse smantellata.
Soggiunge la ricorrente che nelle more della materiale consegna dell’area il Comune di Roma avviava una numerosa serie di verifiche e controlli, con irrogazione di sanzioni amministrative, in materia di rispetto della normativa di antinquinamento idrico (all’epoca dei fatti la legge n. 319 del 1976), oltre alla circostanza che nello stesso periodo si manifestavano contrasti con i proprietari di un attiguo terreno (i Signori Luigi De Paoli e Luciana De Petris) per varie questioni sia edilizio-urbanistiche sia di mero vicinato.
Lamentava la ricorrente che, in siffatto contesto fattuale, veniva adottata l’ordinanza sindacale, con la quale veniva intimato lo sgombero della struttura in questione, da ritenersi illegittima sotto diversi profili, di talché ne chiedeva il giudiziale annullamento.
2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Roma depositando documentazione a sostegno della correttezza dell’attività svolta dagli Uffici intervenuti nel corso della vicenda.
Nello stesso tempo interveniva ad opponendum il Signor Luigi De Paoli sostenendo la legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere dal Comune di Roma attesa la anti-igienicità della conduzione del rifugio per come effettuata presso la struttura sita in Via Ostiense, che dunque correttamente deve essere dislocata nel nuovo terreno assegnato in località Tor de’ Cenci.
Con ordinanza cautelare n. 2323 del 22 ottobre 1997 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente.
3. – Venuta meno la Signora Bertoni, il giudizio era proseguito dal figlio, Joseph Newsome, che faceva proprie le doglianze già dedotte nel ricorso introduttivo.
Le parti presentavano memorie reiterando le diverse prospettazioni e confermando le già rassegnate conclusioni.
In limine, rispetto alla celebrazione dell’udienza fissata per la discussione del merito del ricorso, interveniva ad opponendum la Signora Luciana De Petris, nella qualità di proprietaria del terreno confinante con quello in cui insiste il rifugio, ribadendo l’assoluta anti-igienicità della conduzione della struttura e la sostanziale abusività della struttura e dell’attività ivi svolta.
4. – In via preliminare e tenuto conto della circostanza che lo scrutinio della tempestività della costituzione in giudizio delle parti controvertenti costituisce ambito di verifica ex officio del giudice amministrativo, deve rilevarsi la tardività dell’intervento ad opponendum svolto dalla Signora Luciana De Petris, atteso che quest’ultimo è stato depositato in data 22 ottobre 2008, quindi oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza di merito fissata per il 5 novembre 2008 (nel corso della quale fu chiesto rinvio “per termini a difesa”).
Circa i termini di proposizione dell’atto di intervento ad opponendum, il Collegio non ignora che in argomento si siano andate formando due tesi differenziate nel senso che:
una parte della giurisprudenza avalla l'orientamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 aprile 2000 n. 2288, Sez. V, 7 settembre 1989 n. 526 e Sez. VI, 27 maggio 1977 n. 522), che avverte l'esigenza di contemperare le ragioni della difesa con il diritto di intervento. Secondo tale posizione interpretativa occorre riflettere sulla circostanza che le parti abilitate ad intervenire in giudizio - sia "ad opponendum" che "ad adiuvandum" - non sono normalmente destinatarie di notifica degli atti di causa e possono avere notizia della causa stessa tardivamente, con possibilità di introdurre in giudizio le proprie argomentazioni, a sostegno dell'una o dell'altra tesi, anche per la prima volta in appello (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 1986 n. 884 e 13 gennaio 1983 n. 23); ne consegue che la proposizione dell’atto di intervento può avvenire, tempestivamente, anche a ridosso dell’udienza di merito, le esigenze difensive delle altre parti costituite legittimando al più una richiesta di rinnovati termini per l'esercizio del diritto di difesa;
ad avviso della opposta tesi, invece, (cfr. Cons. Stato Ad. Plen., 9 marzo 1973, n. 1 nonché T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 ottobre 2003 n. 1285, T.A.R. Campania, Napoli, 22 giugno 2000 n. 2407, T.A.R. Puglia, Bari, 3 giugno 2000 n. 2394, T.A.R. Liguria, 22 gennaio 1997, n. 5 e T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 ottobre 1988 n. 1247) non può che tenersi conto del rispetto dei termini fissati dalla legge anche con riferimento all’atto di intervento, atteso che deve essere fissata con certezza l’epoca processuale di definizione del parterre (soggettivo) dei controvertenti, per elementari esigenze di difesa.
Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo avviso, peraltro ossequioso di norme di legge che, in quanto vigenti, debbono essere osservate, ribadendosi che deve essere dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum (così come quello ad adiuvandum) e quindi estromessa dal giudizio la parte interveniente, laddove non siano stati rispettati i termini ultimi di produzione documentale (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2000 n. 1568) come individuati ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo il quale "le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni").
D’altronde e conclusivamente sul punto, al riguardo mette conto osservare che, se per un verso, per come si è sopra illustrato, una parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex plurimis: Sez. IV, 27 dicembre 2001 n. 6422) ha escluso il carattere perentorio dei termini in questione, per altro verso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2008 n. 6169) essa ha stabilito che l'obbligo del loro rispetto possa essere derogato solo su espresso accordo fra le parti (accordo che, nel caso di specie, non sussiste).
Conseguentemente, deve essere disposta l'estromissione della parte interveniente Luciana De Petris dal presente giudizio, non rilevando, ai fini della regolare partecipazione al giudizio, il rinvio successivamente disposto dal Collegio..
5. – Passando al merito della vicenda qui sottoposta all’esame del Collegio, merita di osservare che essa attiene “strettamente” alla impugnazione dell’atto sindacale con la quale è stato ordinato lo sgombero del rifugio-canile sito al Km 13 della Via Ostiense, non assumendo alcun rilievo le prospettazioni sviluppate dall’interveniente ad opponendum Signor Luigi De Paoli, che sono incidentalmente lambiscono i presupposti di fatto e di diritto che hanno dato luogo all’adozione dell’ordinanza comunale qui impugnata.
Con riferimento a tale centrale questione, deve ritenersi che i motivi di gravame dedotti dalla ricorrente non colgano nel segno.
Il primo motivo di doglianza contesta la logicità, razionalità e la coerenza del provvedimento adottato con la manifestazione di volontà espressa dalla Giunta comunale con la delibera n. 3653/4612 del 23 dicembre 1996, per mezzo della quale si disponeva l’assegnazione all’Associazione P.AN.DA. di un’area in località Tor de’ Cenci ove collocare la struttura rifugio per cani randagi.
Al contrario deve rilevarsi, per quel che emerge dalla semplice lettura dell’ordinanza sindacale n.25777 del 1997, che il provvedimento di sgombero qui avversato si pone in piena coerenza con il succitato provvedimento giuntale, in quanto lo stesso è stato adottato nel presupposto che la struttura di ricovero per animali insistente al Km 13 della Via Ostiense fosse smantellata.
6. – Parimenti priva di fondamento è la seconda censura contenuta nell’atto introduttivo del presente ricorso sostenendosi che l’ordinanza sindacale impugnata si porrebbe in contrasto con le previsioni di cui alla legge della Regione Lazio 9 settembre 1988 n. 63, in quanto l’ordinanza impugnata, disponendo lo sgombero degli animali e la necessaria sottrazione degli stessi alle cure della ricorrente ed ai soci volontari della P.A.N.D.A., in sostanza, contravviene ai principi ispiratori delle leggi di settore richiamate” (così, testualmente, a pag. 6 del ricorso).
Al contrario deve rilevarsi come il provvedimento sindacale qui fatto oggetto di scrutinio tiene in debito conto le esigenze degli animali ospitati nella struttura-rifugio, sia rappresentandone la contezza nelle premesse dell’atto, dando atto della constatata “impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di effettuare l’immediato sgombero coattivo degli animali per le difficoltà di reperire i canili-ricovero privati autorizzati disposti ad accogliere i cani oggetto di sgombero” (così, testualmente, nelle premesse dell’ordinanza sindacale impugnata) sia evitando di disporre (con detta ordinanza) alcuno sgombero ed imponendo, invece:
il censimento dei cani presenti;
il divieto di accogliere ulteriori animali;
l’istituzione di un registro di carico e scarico con indicazione degli animali deceduti;
la trasmissione di informazioni agli organi competenti.
Appare dunque evidente che, all’opposto di ciò che sostiene parte ricorrente, il rispetto delle istruzioni impartite con l’ordinanza determinerebbe una maggiore tutela della salute degli animali ospiti, piuttosto che la messa in pericolo della loro salute.
7. – Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso, in virtù del quale parte ricorrente contesta la legittimità dell’ordinanza per una asserita incongruità ovvero per violazione della legge fondamentale in materia di inquinamento idrico 10 maggio 1976 n. 319.
Tuttavia l’ordinanza impugnata non fa alcun riferimento, se non richiamandola soltanto genericamente nelle premesse, alla citata legge né pone l’attenzione, ai fini di esprimere le ragioni del provvedimento, su problematiche relative all’inquinamento idrico della zona; tenuto conto, peraltro, che le motivazioni del ridetto provvedimento affondano in diverse necessità di tutela rispetto alle questioni di inquinamento idrico che, quindi, non costituiscono l’obiettivo (almeno) di quella specifica ordinanza sindacale.
8. – In ragione delle suesposte osservazioni, disposta l’estromissione dell’interveniente ad opponendum Signora Luciana De Petris, le censure dedotte dalla parte ricorrente non appaiono sostenute da elementi di fondatezza di talché il gravame deve essere respinto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe:
dichiara l’estromissione della Signora Luciana De Petris interveniente ad opponendum;
lo respinge;
compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2009