REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Megatrend Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Francesco De Vitis in Lecce, viale U. Foscolo n. 39;
contro
Autorità Portuale di Taranto, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi 23;
nei confronti di
Conteco Spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Finocchiaro, Stefania Pedace ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
Italsocotec Spa, Progetti Europa & Global Spa, rappresentati e difesi dagli avv. Ulisse Corea e Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l’annullamento
del verbale di gara in data 4/7/2008 con cui l’Autorità Portuale di Taranto ha disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore di Conteco S.p.A. del “Servizio di Programme Management nell’ambito della progettazione esecutiva e della conseguente realizzazione delle opere previste per la Piastra Logistica integrata al sistema intermodale della rete trasportistica del Corridoio Adriatico”, con contestuale approvazione della relativa graduatoria di gara; nonché di tutti gli atti ed i verbali di gara presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento impugnato, ed in particolare del provvedimento di ammissione alla procedura di gara di Conteco S.p.A. e del costituendo R.T.I. tra Italsocotec s.p.a. e Progetti Europa.
Nonché, con atto di motivi aggiunti
del decreto n. 2 del 6 febbraio 2009 con il quale l’autorità portuale ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Taranto, amministrazione resistente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Conteco Spa, controinteressata, ed il relativo ricorso incidentale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Italsocotec Spa, in proprio e quale mandataria della costituenda RTI con la Progetti Europa & Global Spa, controinteressate;
Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Mastroviti, Pedone, Sticchi Damiani e Luigi Quinto per Marini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con bando di gara pubblicato in data 10 marzo 2008 l’Autorità Portuale di Taranto ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Programme Management” preordinato alla realizzazione delle opere previste per la piastra logistica integrata al sistema intermodale della rete trasportistica del corridoio adriatico.
All’esito delle procedure di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara ha approvato la graduatoria provvisoria al cui primo posto risultava la Conteco s.p.a., mentre al secondo posto si classificava il RTI Italsocotec s.p.a. – Progetti Europa & Global s.p.a. ed al terzo posto la Megatrend s.r.l., odierna ricorrente. Tale assetto è stato inoltre confermato con apposita aggiudicazione definitiva avvenuta in corso di causa.
La ditta da ultimo richiamata interponeva dunque ricorso giurisdizionale avverso la predetta aggiudicazione provvisoria, nonché una serie di atti di motivi aggiunti (per la precisione quattro, peraltro anche nei confronti della aggiudicazione definitiva medio tempore adottata), articolando plurime censure che, per comodità espositiva, possono così sintetizzarsi:
A) violazione delle prescrizioni del bando di gara nella parte in cui questo dispone, tra i requisiti generali di partecipazione a pena di esclusione, l’iscrizione alla camera di commercio per attività inerenti al servizio oggetto dell’appalto. Requisito questo che difetterebbe sia in capo alla prima, sia in capo alla seconda classificata, con particolare riferimento alla Progetti Europa;
B) violazione delle prescrizioni del bando di gara in materia di requisiti di capacità economica e finanziaria necessari per la partecipazione alla gara, e specificamente nella parte in cui le imprese debbono tra l’altro attestare un importo medio annuo concernente i servizi attinenti al settore oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, pari ad almeno 600.000 euro (ossia il 50% di 1.200.000 euro). In particolare, per i raggruppamenti i requisiti di capacità economica e tecnica debbono essere posseduti per almeno il 40% dall’impresa mandataria e per almeno il 10% da quella mandante. Ora, poiché i soggetti classificatisi ai primi due posti non opererebbero nei settori oggetto dell’appalto (per quanto riguarda il raggruppamento il soggetto carente dei requisiti sarebbe sempre la Progetti Europa), conseguentemente gli stessi non sarebbero stati in grado di certificare il suddetto requisito di capacità economica.
C) Violazione del bando di gara in tema di requisiti di capacità tecnica. In particolare:
C1) quanto alla posizione della Conteco viene ritenuta insufficiente, con riferimento allo svolgimento nell’ultimo triennio di almeno un servizio – nel settore oggetto di gara – non inferiore a 1.200.000 euro, la attestazione relativa all’appalto eseguito per la ASL di Alba Bra, dato che tale servizio, oltre a non essere indicato nella sua precisa temporizzazione, sarebbe ancora “in corso” e dunque non computabile ai sensi della disciplina di gara (cfr. primi e secondi motivi aggiunti rispettivamente depositati in data 18 novembre 2008 e 15 gennaio 2009).
Per quanto riguarda invece la posizione del raggruppamento: la mandataria Italsocotec non avrebbe adeguatamente dimostrato di avere svolto almeno un servizio nell’ultimo triennio per un importo non inferiore a 1.200.000 euro, e ciò dal momento che l’appalto svolto in favore di EUR s.p.a. riguarderebbe attività di supporto al RUP, come tale estranea all’oggetto di gara (secondi motivi aggiunti). Lo stesso servizio sarebbe stato inoltre prestato per un periodo di tempo non meglio precisato. Infine, non è chiaro se la cifra indicata (1.480.494,10 euro) sia o meno comprensiva di IVA, risultando così incerto se l’importo minimo di 1.200.000 euro sia stato in effetti raggiunto.
La Progetti Europa non avrebbe dal canto suo adeguatamente fornito la prova di avere fatturato almeno 180.000 euro nel periodo 2005-2007 (ossia il 10% del 50% di 1.200.000 euro, equivalente a 60.000 euro, moltiplicato per tre anni), trattandosi anche in questo caso di servizi non contemplati nel bando di gara. In ogni caso, il raggruppamento non avrebbe dimostrato di avere complessivamente raggiunto l’importo di 1.800.000 euro nel triennio per lo svolgimento di servizi attinenti al settore oggetto di gara. La presenza nelle fatture del contributo INARCASSA sarebbe poi la dimostrazione che le prestazioni sono di tipo ingegneristico e dunque contrarie alla natura dell’attività richiesta dal bando.
Per quanto attiene, poi, alla elencazione dei servizi resi, negli ultimi tre anni, nei settori oggetto dell’appalto, la Conteco non avrebbe indicato le date esatte di inizio e completamento di siffatti servizi, limitandosi a riportare soltanto gli anni di riferimento; servizi che peraltro sarebbero resi per attività ingegneristiche e dunque non ammissibili in stretta applicazione della disciplina di gara.
D) violazione delle prescrizioni del bando di gara nella parte in cui esso prevede inoltre tra i requisiti di capacità tecnica, a pena di esclusione, il possesso del certificato di qualità ISO 9000. Tali requisiti non sarebbero posseduti né dalla Conteco, diversamente accreditata ai sensi della normativa ISO 17000, né dalla Progetti Europa, sì in possesso del certificato ISO 9000 ma per la realizzazione di impianti industriali e non per la programmazione di opere realizzate da soggetti terzi. Non si potrebbe neppure trattare, in questi casi, di certificazioni equivalenti ai sensi dell’art. 43 del Codice dei contratti. Con memoria di udienza del 17 marzo 2009 la ricorrente ha inoltre prodotto documentazione (messaggi di posta elettronica privata) dalla quale si evincerebbe che il certificato di qualità di Progetti Europa, alla data della scadenza per la presentazione delle domande, non sarebbe coincidente con quello fornito dalla contro interessata.
Con atto di motivi aggiunti depositati in data 15 gennaio 2009 è stata altresì sollevata l’illegittimità della ammissione della mandataria Italsocotec in quanto in possesso, parimenti alla Conteco, di certificazione di qualità ISO 17020.
E) Infine, con quarti motivi aggiunti è stata contestata la ammissione del raggruppamento in quanto entrambe le società non avrebbero riscontrato la regolarità delle propria posizione previdenziale e contributiva alla data del 28 aprile 2008 (DURC), come richiesto in sede di verifica delle offerte, bensì a date rispettivamente successive (2 luglio 2008 e 23 luglio 2008).
Si è costituita in giudizio l’autorità portuale intimata la quale eccepiva, in prima battuta, l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto contro l’aggiudicazione provvisoria, ossia in attesa della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Codice dei contratti, e dunque avverso un atto di natura endoprocedimentale (eccezione questa sollevata anche dalla Conteco); in seconda battuta, la tardività di alcune censure riguardanti il possesso dei requisiti in capo alle prime due classificate, in quanto ampiamente conosciuti sin dalle prime sedute di gara (29 aprile 2008 e 26 maggio 2008) oppure dalla pubblicazione delle risposte ai quesiti in data 19 aprile 2008 (con particolare riferimento alla certificazione ISO 17000). Nel merito ha poi rilevato l’infondatezza della tesi di parte ricorrente in ordine alla asserita mancanza dei prescritti requisiti di partecipazione. Con successiva memoria ha inoltre eccepito la tardività del ricorso incidentale.
Si costituivano altresì in giudizio le prime due classificate, in qualità di controinteressate.
A ben vedere, il raggruppamento secondo classificato, nel resistere alle censure sollevate in riferimento alla sua ammissione alla gara, ha comunque evidenziato l’illegittimità – sotto vari profili – della ammissione della prima classificata Conteco, chiedendo a tal fine l’annullamento del (solo) verbale di gara in data 4 luglio 2008.
La Conteco ha poi eccepito la tardività dei secondi motivi aggiunti, in quanto notificati oltre il termine di trenta giorni dal deposito, da parte dell’amministrazione, degli atti di cui è stata contestata la legittimità, nonché dei quarti motivi aggiunti, in quanto notificati oltre 15 giorni dalla conoscenza dei relativi atti gravati.
Con atto depositato in data 10 novembre 2008 è stato inoltre proposto ricorso incidentale da parte della controinteressata Conteco. Ritenuto che l’oggetto dell’appalto consisterebbe in attività di supporto al responsabile unico del procedimento, nonché attività di verifica della progettazione, la disciplina di gara non avrebbe infatti rispettato: a) l’art. 90 del codice dei contratti in ordine ai requisiti soggettivi che debbono possedere coloro che svolgono attività di supporto al RUP; b) l’art. 112 dello stesso codice, nella parte in cui impone il certificato di qualità ISO 17020 per gli importi di lavori che – come nella specie – risultino pari o superiori a 20 mln di euro.
Con successivo atto depositato in data 16 dicembre 2008, la stessa Conteco rinunziava al ricorso incidentale o meglio vi rinunziava incondizionatamente con riferimento al motivo sub a), mentre in relazione al motivo sub b) vi rinunziava subordinatamente al rigetto del terzo motivo del ricorso originario, con il quale si interpretava il bando di gara secondo nel senso che l’unica certificazione ammessa sarebbe stata quella ISO 9000.
Con ordinanza n. 208 del 25 febbraio 2009 veniva rigettata l’istanza di tutela cautelare.
Alla pubblica udienza del 20 maggio 2009 le parti costituite rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e la decisione veniva infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso incidentale sia per la rinunzia incondizionata, sia per quella condizionata, stante l’infondatezza del terzo motivo del ricorso originario riguardante, in particolare, l’asserita non equivalenza della certificazione ISO 17000 rispetto a quella ISO 9000 (si veda in termini quanto affermato al punto n. 8). Viene conseguentemente meno ogni ragione di affrontare l’eccezione di tardività del predetto ricorso incidentale, sollevata dalla amministrazione resistente.
2. Per quanto riguarda poi l’istanza di annullamento del verbale di gara in data 4 luglio 2008 proposta dal raggruppamento contro interessato Italsocotec-Progetti Europa, anche a voler riqualificare – sebbene parzialmente – la memoria di costituzione in giudizio del 17 dicembre 2008 alla stregua di ricorso autonomo, oppure di intervento almeno in parte ad adiuvandum, la stessa è palesemente inammissibile soprattutto per difetto assoluto di notifica ai sensi dell’art. 22, secondo comma, Legge TAR (tutte le memorie sono state infatti soltanto depositate presso la segreteria del TAR). E ciò a tacere degli ulteriori profili di inammissibilità sicuramente ascrivibili a tardività (il verbale è stato infatti conosciuto in data 4 luglio 2008 con nota n. 6478, mentre la prima memoria risale soltanto al 17 dicembre 2008, dunque ben oltre il termine decadenziale di 60 gg.), nonché a difetto di interesse, in quanto la successiva aggiudicazione definitiva non è stata comunque giammai impugnata in corso di causa. Tale memoria vale dunque ai soli fini della posizione di controinteressata, ossia per resistere alle censure sollevate da Megatrend nei suoi confronti e per valutare successivamente l’interesse di quest’ultima a coltivare la restante parte di gravame nei confronti di Conteco.
3. Quanto alle eccezioni di rito:
a) va superata l’eccezione di inammissibilità riguardante l’impugnazione della aggiudicazione provvisoria, posto che, in disparte ogni considerazione circa l’autonoma lesività di tale atto, comunemente riconosciuta dalla giurisprudenza pur se in termini di facoltatività della relativa impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n 2089; TAR Piemonte, sez. II, 3 giugno 2008, n. 1254), in corso di causa è stata comunque adottata l’aggiudicazione definitiva nei confronti della quale, peraltro, la società ricorrente ha puntualmente e tempestivamente opposto rituale atto di motivi aggiunti attraverso la riproposizione delle stesse censure originariamente interposte, trattandosi di provvedimento confermativo di quello provvisorio;
b) va rigettata l’eccezione di tardività delle censure riguardanti i requisiti di partecipazione delle prime due classificate, tardività provocata secondo la tesi della ricorrente dalla presenza dell’amministratore di Megatrend alle operazioni di gara, nell’ambito delle quali si era avuta piena conoscenza circa l’ammissione delle due ditte controinteressate. Si osserva al riguardo come, per giurisprudenza costante, la presenza nelle sedute di gara di un rappresentante della ditta partecipante alla competizione comporti ex se piena conoscenza degli atti lesivi, ai fini della decorrenza del termine per la relativa impugnazione, soltanto qualora nelle predette riunioni vengano adottate determinazioni negative per la stessa ditta (es. esclusione della gara). Diverso è il caso in cui si assista, in sede di gara, alla ammissione di talune imprese di cui si vuole contestare la partecipazione. Qui la lesività, secondo i principi generali in tema di interesse a ricorrere, non può che decorrere dalla eventuale aggiudicazione in favore della ditta di cui si contesta l’ammissione per difetto di taluni requisiti. In questa direzione si è peraltro espresso il Supremo Consesso Amministrativo, laddove si è affermato che “la presenza del legale rappresentante alla seduta di gara che ha ammesso l’impresa concorrente non vale a far decorrere il termine per l’impugnazione, poiché l'interesse alla contestazione di tale determinazione sorge insieme alla lesività, cioè con l'aggiudicazione in favore dell'impresa ammessa” (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 383);
c) va superata anche la eccezione di tardività delle censure proposte con i secondi motivi aggiunti, stante la loro sostanziale riproposizione, questa volta tempestivamente, in occasione della aggiudicazione definitiva dell’appalto;
d) va infine rigettata la ulteriore eccezione di tardività sollevata dalla contro interessata (prima classificata) avverso i quarti motivi aggiunti, atteso che il relativo termine, a tutto concedere, non potrebbe in ogni caso essere inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’art. 23-bis della Legge TAR.
04. Nel merito, va preliminarmente valutata la fondatezza dei motivi di ricorso con riferimento alla seconda classificata, e ciò soprattutto al fine di evidenziare l’interesse o meno a coltivare il presente gravame.
4. Con il primo motivo si lamenta l’assenza dei requisiti generali di partecipazione in quanto l’iscrizione alla camera di commercio della Progetti Europa sarebbe incompatibile con i servizi oggetto dell’appalto.
4.1. Va premesso al riguardo, anche a beneficio di una maggiore comprensione degli ulteriori motivi di ricorso, come il bando di gara preveda, tra le condizioni di partecipazione: a) condizioni di carattere generale, concernenti informazioni generali riguardanti l’attività dell’impresa e, in particolare, il tipo di attività normalmente svolta, che secondo il bando deve essere attinente, secondo quanto ricavabile dalla iscrizione alla camera di commercio, ai servizi oggetto dell’appalto; b) condizioni riguardanti la capacità economica e finanziaria, da attestare sia mediante il fatturato medio annuo realizzato – in qualsivoglia tipologia di servizio – negli ultimi tre anni (che deve essere pari ad almeno 1.200.000 euro), sia mediante l’importo medio annuo concernente i servizi, realizzati negli ultimi tre esercizi, riconducibili all’oggetto dell’appalto (in questo caso l’importo medio annuo deve essere pari ad almeno il 50% di 1.200.000 euro). Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese, tali requisiti debbono essere posseduti per almeno il 40% dalla impresa mandataria e per almeno il 10% da quella mandante; c) condizioni riguardanti la capacità tecnica, da dimostrare sia mediante la elencazione dei servizi espletati nel settore oggetto dell’appalto (di cui almeno uno di importo pari ad 1.200.000 euro), sia mediante il possesso della certificazione ISO 9000. Per quanto i raggruppamenti di imprese, mentre il primo sottorequisito deve essere posseduto da almeno una delle imprese, il secondo (certificato ISO 9000) deve essere posseduto da tutte le imprese.
4.2. Per quanto attiene in particolare al primo requisito (condizioni di carattere generale), che deve essere indistintamente posseduto da tutte le imprese che formano il raggruppamento di imprese, il disciplinare di gara prevede al punto n. 9 che per servizi nel settore oggetto della gara (concetto questo del tutto analogo a quello della “attività inerente al presente servizio” che deve risultare dalla iscrizione alla camera di commercio) debbono tra l’altro intendersi “i servizi di gestione connessi alla costruzione (ivi compresi i servizi di … controllo dei processi di progettazione …)”.
Ora, se si analizza il certificato camerale relativo alla Progetti Europa, si osserva con immediatezza come l’incipit dell’oggetto sociale della ditta in argomento riguardi proprio, tra l’altro, “l’assunzione … di servizi connessi alla realizzazione infrastrutture in genere”, dovendosi pertanto ricomprendere, tra i “servizi connessi”, anche quelli relativi al controllo dei processi di progettazione.
In ulteriore analisi, la lettera H del suddetta certificato camerale riporta tra le attività svolte dalla suddetta società quella relativa a compiti di studio, organizzazione, progettazione, coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi ed informatici, attività questa che risulta senz’altro riconducibile a quella enucleata al punto n. 4 del capitolato tecnico, laddove si afferma che il servizio di programme management dovrà essere supportato da un sistema informativo, anche attraverso la consultazione di un data room.
La stessa lettera H, infine, prevede altresì nell’oggetto sociale della ditta la prestazione di servizi di assistenza e di programmazione in settori amministrativi, contabili, statistico-tecnici. Parallelamente, ossia ad ulteriore dimostrazione dell’attinenza dell’attività societaria rispetto all’oggetto dell’appalto, lo stesso capitolato tecnico, al punto n. 2.2.2., prevede tra i compiti dell’aggiudicatario quelli relativi al supporto per il monitoraggio finanziario ed al supporto tecnico per l’eventuale revisione del piano economico-finanziario.
Alla luce di quanto sopra evidenziato non si rinviene dunque alcuna incompatibilità tra l’attività ordinariamente svolta dalla ditta in argomento ed il servizio che forma oggetto dell’appalto. E ciò tanto più ove soltanto si consideri che il certificato di avvenuta esecuzione rilasciato dall’Agenzia Torino 2006 in data 20 dicembre 2007 (per la quale la ditta stessa aveva svolto taluni servizi) si riferisce per l’appunto all’espletamento di attività di “Project control”, ossia di un ambito riconducibile senz’altro al concetto di servizi di controllo dei processi di progettazione.
4.3. Ne deriva da quanto appena esposto il rigetto del primo motivo di ricorso, in quanto i compiti ordinariamente svolti dalla società controinteressata sono del tutto omogenei con i servizi che formano oggetto dell’appalto di cui si discute.
5. Con atto di secondi motivi aggiunti viene poi contestata l’assenza della capacità tecnica in capo al raggruppamento in quanto l’attestazione fornita da EUR s.p.a. del 7 maggio 2008 non riguarderebbe servizi rientranti nel settore oggetto di gara.
5.1. Osserva il collegio come invece tale attestazione comprovi ampiamente tale requisito (svolgimento di almeno un servizio nel settore oggetto di gara per un importo non inferiore ad 1.200.000 euro) dal momento che l’appalto svolto per il predetto ente riguarda sia l’attività di supporto al responsabile del procedimento, sia l’attività di verifica della progettazione, aspetti questi entrambi caratterizzanti l’oggetto dell’appalto – come si vedrà più avanti (punto n. 8) – al di là delle definizioni utilizzate nel bando di gara (programme management).
Si consideri poi che per servizi attinenti al settore oggetto di gara si intendono, ai sensi del punto n. 9 del disciplinare di gara, anche il controllo dei processi di progettazione. Area questa cui è senz’altro riconducibile l’attività verifica della rispondenza dei progetti definitivo ed esecutivo alla vigente normativa, specificamente effettuata per conto di EUR s.p.a.
5.2. Osserva ancora il collegio come la ulteriore censura riguardante l’incertezza relativa al periodo in cui detto appalto si sarebbe svolto sia palesemente infondata, bastando a tal fine – e senza particolari sforzi ricostruttivi – la mera lettura della predetta attestazione rilasciata da EUR s.p.a. secondo cui il servizio in questione si sarebbe svolto, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto (7 novembre 2006), per quattordici mesi consecutivi (ossia sino al mese di gennaio 2007), e dunque ampiamente nel triennio antecedente alla emanazione del bando.
5.3. Quanto, poi, alla incertezza riguardante l’importo (se superiore o meno a 1.200.000 euro) è bastevole anche in questo caso una elementare operazione matematica, o meglio una proporzione (1.480.494,10/X=120/100), per comprendere che, anche a voler considerare la cifra suddetta come importo lordo e dunque comprensivo di IVA, l’importo imponibile (ossia al netto della predetta imposta) non potrebbe che essere pari ad 1.233.745 euro, dunque superiore al limite minimo fissato dalla norma del bando.
5.4. Per quanto riguarda l’importo medio complessivamente ottenuto dalle due imprese del raggruppamento, per servizi attinenti all’oggetto della gara, nell’ultimo triennio, si osserva come il periodo di riferimento, in relazione a tale requisito di capacità economica e finanziaria (punto III.2.2), non riguarda – come il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 – il triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (intercorrente tra il 10 marzo 2005 e il 10 marzo 2008), bensì gli ultimi tre “esercizi”, che è concetto ben diverso e si riferisce al bilancio di esercizio, redatto sulla base dell’anno solare e dunque ricompreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
In altre parole, mentre per il requisito della capacità tecnica di cui al punto III.2.3. (svolgimento di almeno un servizio pari ad 1.200.000 euro in settori oggetto di gara) il periodo è quello 10 marzo 2005 – 10 marzo 2008, per quanto attiene al requisito della capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto III.2.2 (importo medio annuo di 600.000 euro, in relazione agli ultimi tre anni, per servizi attinenti all’oggetto della gara), il periodo di riferimento è agli ultimi tre esercizi, alla data del 10 marzo 2008, e dunque agli anni 2005, 2006 e 2007, ossia 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2007.
Ne deriva che possono essere computate tutte le entrate a partire dal 1° gennaio 2005, ivi ricompresa la fattura emessa in data 11 febbraio 2005 da Progetti Europa (per l’appalto con la Agenzia Torino 2006), pari a quasi 82.000 euro (e non considerata ai fini della capacità tecnica, per i motivi suddetti), che sommata agli ulteriori importi individuati in base all’appalto svolto da Progetti Europa sempre in favore dell’Agenzia Torino 2006 (per oltre 500.000 euro), nonché a quelli fatturati da Italsocotec per analoghi servizi svolti per EUR s.p.a. (1.233.745 euro, se si scorpora l’IVA), senz’altro consente di raggiungere e superare il limite minimo stabilito dal bando (1.800.000 euro in tre anni).
E ciò senza considerare gli ulteriori servizi che, negli esercizi in considerazione, Italsocotec ha comunque attestato di avere eseguito (cfr. modello di dichiarazione, modulo B, del 21 aprile 2008, p. 6).
5.5. Il ricorrente deduce poi che la indicazione di contributi INARCASSA nelle fatture prodotte in giudizio denoti ancora una volta la sussistenza di prestazioni ingegneristiche, come tali non ammesse dalla disciplina di gara. L’assunto non coglie nel segno, dato che, oltre alla erronea presupposizione secondo cui gli ingegneri non possano fornire (anche) servizi di “programme management” (si consideri al riguardo l’esistenza di un apposito corso di “ingegneria gestionale”), non si tiene adeguatamente conto del fatto che i contributi dovuti a tale fondo previdenziale non sono legati al tipo di prestazioni svolte, quanto piuttosto alle modalità con le quali le medesime prestazioni vengono svolte, ossia se in regime di libera professione o meno.
5.6. Per tutte le ragioni sopra evidenziate le censure qui affrontate non meritano pertanto accoglimento.
6. Con il secondo motivo del ricorso originario si contesta la mancanza della capacità tecnica ed economica, quale conseguenza della assenza del requisito generale di cui al punto n. 4. In altre parole, non avendo svolto la Progetti Europa – a parere della ricorrente – servizi nei settori oggetto dell’appalto, ne deriverebbe che il requisito economico relativo all’importo medio annuo di 60.000 euro nell’ultimo triennio non sarebbe conseguibile. Non risulterebbe peraltro chiaro l’ambito temporale in cui detto servizio sarebbe stato svolto.
6.1. Osserva il collegio come il richiamato certificato di avvenuta esecuzione con buon esito dell’Agenzia Torino 2006 del 20 dicembre 2007 dimostri invece il contrario, emergendo dallo stesso che la ditta Progetti Europa ha svolto servizi di Project control, nel periodo ricompreso tra aprile 2005 e luglio 2006 (dunque nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando), per importi ampiamente superiori a quelli prescritti dal bando (oltre 500.000 euro, come da fatturazione allegata al richiamato certificato, a fronte degli almeno 180.000 richiesti dal bando stesso), in particolare per attività (servizi di controllo dei processi di progettazione) senz’altro afferenti al settore oggetto di gara, ai sensi del citato punto n. 9 del disciplinare.
6.2. Anche il secondo motivo di ricorso originario deve essere respinto, almeno per quanto attiene alla posizione della seconda classificata.
7. Con il terzo motivo del ricorso originario, poi integrato con i secondi motivi aggiunti del 15 gennaio 2009, si contesta l’assenza del requisito di capacità tecnica in capo ad entrambe le società raggruppate. In particolare, il certificato ISO 9000 posseduto da Progetti Europa (certificato DNV del 12 aprile 2007) riguarderebbe la realizzazione di impianti industriali e non il monitoraggio e la programmazione di opere realizzate da soggetti terzi; il certificato ISO 17020 in capo alla Italsocotec non potrebbe invece ritenersi equivalente rispetto a quello ISO 9000, come richiesto dal bando.
7.1. Quanto alla posizione di Progetti Europa, osserva il collegio come il bando di gara preveda (punto III.2.3.), tra i requisiti di capacità tecnica, il “certificato di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 … relativo ai servizi di project/programme management e/o monitoraggio per la progettazione/realizzazione”. Tale dizione è pedissequamente ripetuta al punto 5 del disciplinare di gara, il quale prevede poi al successivo punto 6 che tale requisito deve essere posseduto a pena di esclusione da tutte le imprese dell’eventuale raggruppamento.
Per il resto, la disciplina di gara non prevede alcuna ulteriore specificazione in ordine al tipo di certificazione di qualità da possedere.
Ne deriva che la certificazione predetta può essere riferita a qualsivoglia servizio di project management, senza che sia necessario che tale attività si riferisca in particolare a talune aree di attività piuttosto che ad altre, come la società ricorrente vorrebbe fare intendere.
In mancanza di ulteriori specificazioni al riguardo deve pertanto ritenersi che, anche in ossequio al canone del “favor partecipationis”, la certificazione ISO 9000 prodotta dalla contro interessata e relativa a servizi di “Project management” sia di per sé idonea, a prescindere dall’area di attività entro la quale tali servizi si estrinsecano (impianti industriali), ad attestare il requisito della capacità tecnica in capo alla società stessa.
7.2. Quanto, poi, alla ulteriore censura sollevata o meglio specificata con memoria di udienza del 17 marzo 2009 (visto che i medesimi rilievi erano già stati individuati, sebbene con minori allegazioni, nel ricorso introduttivo), con la quale si contesterebbe in ogni caso che la certificazione in possesso della Progetti Europa alla data del 28 aprile 2008 (scadenza del bando) sarebbe stata diversa da quella prodotta in sede di gara (certificazione DNV 12 aprile 2007), osserva il collegio, sulla base di una analisi delle domande formulate dalla società ricorrente e delle risposte fornite in due tempi dagli organismi di attestazione (cfr. messaggi di posta elettronica versati in giudizio), che: a) al mese di marzo 2008 (periodo oggetto di specifica richiesta della ricorrente e momento di presentazione delle domande) erano validi sia il certificato in data 12 aprile 2007, sia quello in data 13 aprile 2006 (che pure concerne l’attività di project management, se solo si legge la parte in inglese dei campi applicativi); b) la validità delle due attestazioni non viene mai esclusa, neppure al mese di aprile 2008 (momento di scadenza della presentazione delle domande): ed infatti, il messaggio del 13 febbraio 2009 della DNV afferma sì che le attività relative ai servizi di progettazione per la realizzazione di infrastrutture ed impianti (di per sé estranee al concetto di programme management) già risultavano tra i campi applicativi validi al 28 aprile 2008. Ma questo non vuole dire – né si esprime in questi netti termini il messaggio – che fossero le uniche attività certificate, atteso che le stesse risultano già incluse, a ben vedere, nei due certificati DNV 13 aprile 2006 e 12 aprile 2007. Parallelamente, in base allo stesso messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2009 non si afferma – espressamente né implicitamente – che l’area del project management di cui alla certificazione del 12 aprile 2007, alla data del 28 aprile 2008, fosse stata oggetto di esclusione. Dunque il ricorrente non ha sufficientemente allegato il preciso momento in cui l’attività di project management sarebbe stata esplicitamente e definitivamente esclusa – se così è stato – dalla certificazione in esame.
Anche tale censura deve essere disattesa.
8. Quanto alla certificazione ISO 17020 posseduta da Italsocotec si rammenta che l’art. 43 del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede che “qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”.
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame occorre dunque stabilire se la certificazione ISO 17020 sia o meno equivalente, in termini di qualità del servizio offerto, rispetto a quella ISO 9000.
8.1. Al riguardo, osserva preliminarmente il collegio che il disciplinare di gara prevede, quale attività da svolgere da parte della ditta aggiudicataria, quella di “supporto tecnico/amministrativo specialistico all’Autorità Portuale nei compiti di vigilanza e controllo tecnico-scientifico da svolgersi nell’ambito della realizzazione … del nodo infrastrutturale del porto di Taranto”.
Più specificamente, il capitolato tecnico fa riferimento alla “attività di supporto al responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori di: piastra logistica integrata del porto di Taranto”. Attività che a sua volta si suddivide in due fasi: A) pianificazione operativa (che include la verifica dello stato delle progettazioni esistenti, il cui esito consisterà nella validazione del crono programma generale delle opere); B) monitoraggio delle progettazioni (consistente nella verifica del rispetto dei progetti definitivi e delle prescrizioni adottate in sede di loro approvazione, nonché, in riferimento alla progettazione esecutiva, della qualità del progetto, della correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e della rispondenza al progetto definitivo) e della realizzazione delle opere (consistente a sua volta, tra l’altro, nel monitoraggio dei tempi e dei costi anche con riguardo alla individuazione delle aree di criticità, al supporto tecnico, amministrativo e legale per la risoluzione di eventuali controversie in corso d’opera ed al supporto per il monitoraggio finanziario).
In questa direzione si rammenta che le attività di cui all’art. 112 del Codice dei contratti (verifica della progettazione), come specificato dall’art. 27 dell’allegato XI al predetto codice (finalità della verifica), prevedono tra l’altro che le verifiche sono “atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore … La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) i presupposti per la qualità dell'opera nel tempo; d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; e) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti”.
Tutti aspetti, quelli appena evidenziati, senz’altro riconducibili all’alveo delle attività previste dal richiamato capitolato di gara con riferimento alla pianificazione operativa, nonché al monitoraggio delle progettazioni e della realizzazione delle opere, come sopra meglio illustrate.
Pertanto, condividendo sul punto la posizione assunta dalla controinteressata Conteco, e dovendo ricondurre l’attività c.d. di “Programme management” ad un modello legalmente previsto e tipizzato dal Codice dei contratti, può ragionevolmente affermarsi che siffatta attività sia in sostanza riconducibile alla attività di supporto del responsabile unico del procedimento (artt. 10 e 90 del d.lgs. n. 163 del 2006) in funzione di verifica della progettazione di cui all’art. 112 del citato codice.
8.2. Tanto premesso si osserva in via dirimente come il certificato di accreditamento posseduto da Italsocotec e rilasciato da Sincert per la categoria ISO 17020 contenga espressamente – per l’appunto – il riferimento alle verifiche di cui all’art. 112 del Codice dei contratti.
A ciò si aggiunga che:
a) l’art. 112 del codice dei contratti prevede che la verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori, ossia la loro rispondenza ai documenti di cui all’art. 93, è effettuata, per lavori pari o superiori a 20 mln di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea ISO 17020. Ne deriva che tali organismi – come quello di specie – sono ex se legittimati ad operare tale attività di verifica (o di ispezione, la quale rappresenta pur sempre una forma di vigilanza e di controllo tecnico, ai sensi del punto n. 9 del disciplinare di gara) la quale, come già anticipato, rientra tra i servizi oggetto dell’appalto;
b) la norma europea recante i criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione ISO 17020 stabilisce, in via preliminare, che la stessa è stata “redatta alla luce dell’esperienza degli organismi europei che effettuano attività ispettiva prendendo in considerazione i requisiti e le raccomandazioni di documenti europei e internazionali quali le norme della serie UNI EN ISO 9000 e la guida ISO/TEC 39”. Afferma altresì la predetta disposizione che “i requisiti delle norme EN ISO serie 9000 che si applicano ai sistemi di qualità per gli organismi di ispezione sono riportati nella presente norma”. Emerge dunque, da quanto sopra riportato, come il sistema 17020 sia stato costruito proprio sulla base di quanto previsto con riferimento alla certificazione ISO 9000: come affermato dalla stazione appaltante, le norme europee della serie UNI ISO 17000 includono pertanto le prescrizioni contenute nelle norme UNI ISO 9000.
In buona sostanza la certificazione di cui si discute non prevede soltanto l’attività ispettiva (comunque ascrivibile ad una forma di vigilanza) ma anche – e soprattutto – quella di verifica e di controllo della progettazione ai sensi del’art. 112 del predetto codice dei contratti. Compiti questi che rappresentano il “cuore” delle funzioni di supporto al Responsabile unico del procedimento, ossia del servizio di programme management oggetto del bando.
8.3. Alla luce di quanto sopra affermato ritiene conclusivamente il collegio che la certificazione ISO 17020, in quanto superiore, ricomprende anche quella ISO 9000 (“nel più sta il meno”), potendo dunque essere considerata equivalente, rispetto ad essa, ai sensi del citato art. 43 del Codice dei contratti.
Anche tale censura non può pertanto trovare accoglimento.
9. Quanto infine all’ultima censura riguardante la sussistenza della regolarità contributiva non alla data richiesta (28 aprile 2008) ma ad una successiva (rispettivamente 2 e 23 luglio 2008), ritiene il collegio che tale rilievo è sicuramente infondato in punto di fatto, stante l’inequivocabile attestazione contenuta nei due certificati depositati in data 29 aprile 2009 dai quali si evince che, alla data indicata del 28 aprile 2008, le posizioni contributive e previdenziali di entrambe le ditte (Italsocotec e Progetti Europa) risultavano regolari. Non si comprende dunque – se non in ragione dell’omesso riscontro degli atti depositati in giudizio – perché mai la società ricorrente insista su questo punto anche con la memoria depositata in data 13 maggio 2009.
9.1. Ad ogni buon conto non si trascuri che, in disparte ogni considerazione circa la mancata allegazione di irregolarità a quella data (28 aprile 2008) da parte della ricorrente, quand’anche nel periodo indicato la posizione della suddetta impresa fosse stata in ipotesi non regolare sotto questo punto di vista, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di osservare che “pur mantenendo fermo il principio del necessario possesso dei requisiti di partecipazione fin dalla data di presentazione della domanda, sembra necessario considerare che le esigenze di pubblica utilità che postulano le verifiche successive di permanenza dei detti requisiti militano, allo stesso modo, anche per ammettere la possibilità di accertare l’avvenuto superamento di eventuali cause sopravvenute che ostino alla partecipazione alla gara, fino al momento in cui la gara stessa non sia pervenuta alla sua conclusione” (cfr. Corte giustizia UE, sez. I, sent. 9 febbraio 2006; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2876). E ciò anche nella doverosa considerazione che l’art. 38, comma 1, lettera i), del codice dei contratti, prevede pur sempre che l’esclusione dalla pubblica gara sia comminata soltanto per “violazione gravi e definitivamente accertate” delle norme contributive e previdenziali (cfr. Autorità lavori pubblici, parere n. 102 del 2007), ipotesi qui sicuramente non rinvenibili.
Anche tale motivo non può dunque trovare ingresso.
10. Per tutte le ragioni sopra evidenziate il ricorso è sicuramente infondato, almeno per quanto riguarda le censure rivolte avverso la posizione del raggruppamento Italsocotec – Progetti Europa, secondo classificato. Ne deriva che la restante parte del ricorso, diretta a sollevare ulteriori censure (in parte peraltro analoghe a quelle già affrontate) nei confronti della prima classificata, deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, stante l’impossibilità per l’odierno ricorrente di aspirare a ricoprire una diversa posizione utile a tal fine.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1523/2008, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile.
Liquida le spese in complessive euro 6.000 (seimila), oltre IVA e CPA, da porre a carico della parte soccombente e da versare, in parti eguali, in favore dell’amministrazione resistente e delle due società controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2009