REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 10460 del 2000, proposto da:
Biglietto Gennaro, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Lauro, con domicilio eletto presso Vittorio Lauro in Napoli, via S.Stefano N. 12/B;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni corrispondenti alle mansioni superiori svolte, previo annullamento di ogni eventuale atto negativo dell’esistenza del diritto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/06/2009 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Premette Biglietto Gennaro - dipendente del Comune di Napoli, assunto in data 15.3.1974 con la qualifica di operatore ecologico - II livello matr. 10732 ed assegnato alla Direzione N.U. 21° Circolo di Bagnoli - inizialmente adibito a mansioni (prevalentemente espletate in turno notturno) proprie della qualifica di appartenenza, di essere stato applicato a far data dal 3 settembre 1997 a mansioni superiori contabili-amministrative, corrispondenti al IV livello funzionale (tenuta dei registri dei dipendenti - comunali e l.s.u. - della struttura comunale; trascrizione dei fatti di servizio riguardanti il personale: presenza, infortuni, ferie, ecc.; pratiche infortunistiche e relative comunicazioni agli organi competenti; richiesta visite fiscali per dipendenti ammalati, controllo certificati medici, inoltro comunicazione di ripresa di servizio; classificazione protocollo posta in arrivo ed in partenza; custodia cancelleria e stampi, fogli di presenza, ecc.; archivio ed aggiornamento fascicoli del personale; dattilografia).
Tanto premesso e preso atto che nonostante le suddette mansioni (svolte a tutt’oggi senza soluzione di continuità), risultassero da atti formali del Comune, quest’ultimo non gli aveva mai corrisposto una retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, anche a fronte delle numerose richieste in tal senso da parte dell’interessato, Biglietto Gennaro, con il ricorso in esame - notificato il 15.9.2000 e depositato il 13.10.2000 - ha adito questo Tribunale per la declaratoria del diritto alle differenze fra la retribuzione relativa alla qualifica di appartenenza e quelle effettivamente svolte deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
L’intimato Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2009 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
1- La controversia in esame - che non contiene censure concernenti concorsi, sia pure interni e riservati, ma solo ed esclusivamente la domanda di accertamento del diritto alla percezione di somme ritenute spettanti a titolo di differenze retributive tra la II qualifica funzionale di appartenenza e le superiori mansioni contabili-amministrative, che si assumono svolte a far data dal 3 settembre 1997 e ritenute ascrivibili al IV livello funzionale - è stata instaurata dal ricorrente con ricorso notificato al Comune di Napoli in data 15 settembre 2000.
2- Il Collegio ritiene, pregiudizialmente e d’ufficio di dover rilevare il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sottolineando, sul punto, che l’art. 45, comma 17, del Dec. Leg. vo n. 80/1998, abrogato ad opera dell’art. 72, comma 1, lett. b) del Dec. Leg. vo n. 165/2001 ma riprodotto, con diversa formulazione, nell’art. 69, comma 7, del medesimo Decreto, ha attribuito al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie di cui all’art. 68 del Dec. Leg. vo n. 29/1993 relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Pertanto le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000.
Il citato art. 69 ha ribadito che « le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data [ossia al 30 giugno 1998] restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 ».
3- Nel caso che ci occupa il ricorso è stato proposto dopo il predetto termine decadenziale, in quanto pur notificato in data 15 settembre 2000 all’Amministrazione Comunale di Napoli esso è stato depositato unicamente in data 13.10.2000.
Relativamente al mancato rispetto della data del 15 settembre 2000, in relazione a notifica del ricorso amministrativo coincidente con tale data, la Sezione (Cfr: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 agosto 2008, n. 9773) condivide quanto ormai chiarito dalla giurisprudenza, secondo la quale la proposizione del ricorso amministrativo si perfeziona e si realizza con il deposito dello stesso presso la Segreteria del T.A.R. Al riguardo è illuminante la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, II, 5 gennaio 2006, n. 93, secondo cui “la decadenza dalla possibilità di adire il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 45, comma 17, D.L. vo n. 80 del 1998 (ora confluito nell’art. 69, comma 7, D.L. vo n. 165/2001) in relazione a vicende attinenti al rapporto di impiego anteriori al 30 giugno 1998, si verifica allorquando il ricorso sia stato depositato presso la segreteria del T.A.R. in data successiva al 15 settembre 2000, atteso che, nel processo amministrativo, a differenza del processo civile, il rapporto processuale si costituisce all’atto del predetto deposito ed è, quindi, in tale momento che il giudice amministrativo viene investito della controversia ed insorge per lui il potere-dovere di provvedere sulla domanda e di pronunciarsi nel merito del ricorso stesso”.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente avrebbe dovuto proporre la sua pretesa (riguardante un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998) con un ricorso non soltanto notificato, ma anche depositato entro il 15 settembre 2000 (Cfr: anche T.A.R. Campania, sez. IV, 26 febbraio 2007, n. 1226).
4- Inoltre, in conformità all’ interpretazione regolatrice della Corte di cassazione a Sezioni Unite (cfr. ord. 17 giugno 2002 n. 8700; 4 luglio 2002 n. 9690; 21 novembre 2002 n. 16427; 24 gennaio 2003 n. 1124; 30 gennaio 2003 n. 1511; 7 marzo 2003 n. 3512) deve affermarsi che nel caso in esame il termine del 15 settembre 2000 - relativamente alle questioni attinenti al periodo del rapporto d'impiego anteriore al 30 giugno 1998 - non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ancorché il giudizio sia stato instaurato successivamente alla data del 15 settembre 2000.
5- Tuttavia, deve anche convenirsi che, facendo applicazione del chiaro disposto normativo sopra richiamato, la pretesa azionata deve essere dichiarata decaduta, a causa della preclusione assoluta all' esercizio dell' azione che è stata introdotta dalle norme sopra richiamate e che opera sul piano sostanziale quale causa di estinzione del diritto (Cfr. per tutte T.A.R. Puglia , Bari, I Sez. 6 maggio 2002 n. 2225 e 2 novembre 2000 n. 4248, TAR Calabria, Sez. Catanzaro 5 febbraio 2004 n. 228, Cons. Stato IV Sez. ord. 10 maggio 2002 n. 1752, Corte Cost. 6 luglio 2004 n. 214 ).
6- Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando in relazione al ricorso indicato in epigrafe, lo respinge per estinzione del diritto azionato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2009