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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 3 giugno 2009 n. 3053
Pres. L. Nappi, est. L.Pasanisi
Federico Salvatore (avv. Giuseppe Figiani) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo ed altri)


Edilizia ed Urbanistica - Istanza di sanatoria - Condono edilizio - Silenzio assenso - Termine di 24 mesi - Presupposti - Pagamento oblazione e oneri concessori - Presentazione documentazione necessaria - Prova

La domanda di sanatoria delle opere edilizie abusive ai sensi dell'articolo 35, comma XVIII, della legge n. 47/85, non può intendersi accolta per decorso del termine di 24 mesi ove l'interessato non ha provato di avere versato tutte le somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, né ha provato di avere presentato tutta la documentazione a tal fine richiesta (1).

 

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1. cfr. TAR Lazio, Roma, sezione seconda, 5 dicembre 2007, n. 12587; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28 luglio 1999, n. 923


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1937 del 2005, proposto da:
Federico Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fimiani, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, via G .Orsini n. 42;

contro



Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale;

PER L'ANNULLAMENTO:



-della disposizione dirigenziale n.122 del 4.11.2004, notificata il 10/12/04 dal Dirigente della Direzione Centrale VI - Progetto Condono Edilizio del Comune di Napoli, con la quale si negano le richieste di condono ex L. n. 47/85, pratica 1795/06/86, ed ex art. 39 L. n. 724/94, pratica n. 15356/95, inerenti l'avvenuta realizzazione di una unità immobiliare di solo piano terra, ad uso abitativo, occupante una superficie complessiva di mq. 87,39 sita in Napoli alla via Vicinale Lardighello;
-di ogni altro provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente

E PER LA DECLARATORIA



-dell'illegittimità di tale impugnato provvedimento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/05/2009 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. Con atto notificato in data 4 febbraio 2005 e depositato il successivo 4 marzo, il Sig. Federico Salvatore ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Napoli avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente premetteva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:
-di essere proprietario fin dal 1993, in regime di comunione, di un terreno sito in Napoli alla via Vicinale Lardighello, sul quale preesisteva un locale deposito di mq. 24,00 già oggetto di condono ex L. n. 47/85;
-che egli, avendo ampliato tale manufatto prima del 31 dicembre 1993 senza concessione edilizia, aveva presentato in data 28 febbraio 1995, con prot. n. 27279, istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 L. n. 724/94, effettuando i dovuti versamenti e depositando la documentazione tecnica richiesta;
-che, in data 28 giugno 1996 e 16 luglio 1996, a seguito di specifica richiesta formulata dal dipartimento assetto del territorio del Comune di Napoli, aveva inviato tutta la documentazione integrativa;
-che in data 3 febbraio 1999, e cioè dopo più di due anni dall'avvenuta integrazione documentale, lo stesso Dipartimento, con nota n. 21/99 aveva richiesto la documentazione già inviata, nonché altra già agli atti, non essenziale al rilascio della concessione;
-che, nonostante si fosse ormai formato il silenzio assenso, con l'impugnata disposizione dirigenziale n. 122 del 4.11.2004, notificata il 10/12/04, il dirigente della Direzione Centrale VI - Progetto Condono Edilizio del Comune di Napoli, aveva denegato le suddette richieste di condono (ex L. n. 47/85, pratica 1795/06/86, ed ex art. 39 L. n. 724/94, pratica n. 15356/95), per mancato rispetto del limite temporale del 31 dicembre 1993.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'impugnato diniego con quattro motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili (per avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, della legge n. 47/85; per contraddittorietà, in relazione alle date di esecuzione degli interventi edilizi; per difetto di motivazione, in relazione all'interesse pubblico; per mancata comunicazione di avvio del procedimento).
2. Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva e documenti, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione.
3. Alla pubblica udienza del giorno 13 maggio 2009, il ricorso, su istanza del solo procuratore dell'amministrazione comunale, veniva introitato in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso è infondato.
2.1 In relazione al primo motivo, il Collegio rileva che ai sensi dell'articolo 35, co. 18°, della legge n. 47/85, la domanda di sanatoria delle opere edilizie abusive si intende accolta per decorso del termine di 24 mesi (con l'esclusione delle ipotesi della domanda dolosamente infedele e delle opere assolutamente non sanabili, di cui – rispettivamente - agli articoli 40 e 33 della stessa legge) “ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento”.
Ciò posto, nella fattispecie in esame (nella quale l'area in questione non risulta gravata da vincoli di inedificabilità ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge n. 47/1985), non può ritenersi formato il dedotto silenzio assenso, per un duplice motivo.
In primo luogo, il ricorrente non ha prodotto nulla a sostegno del proprio assunto.
Egli non ha provato di avere versato tutte le somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, né ha provato di avere presentato tutta la documentazione a tal fine richiesta (cfr. TAR Lazio, Roma, sezione seconda, 5 dicembre 2007, n. 12587; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28 luglio 1999, n. 923, secondo cui “il pagamento degli oneri concessori configura una condizione di procedibilità dell'istanza di sanatoria, anche ai fini del formarsi del silenzio – assenso”).
In secondo luogo, come invece risulta dalla documentazione depositata in giudizio dal Comune di Napoli, la prima domanda di condono si riferisce ad un immobile non più esistente, mentre la seconda concerne un manufatto ancora da realizzare.
È quindi da escludere la formazione del silenzio assenso in relazione ad entrambe le domande, in quanto la prima ha un oggetto “impossibile” (cfr. cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 14 febbraio 2006, n. 1079; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 4 febbraio 2005, n. 461), e la seconda è palesemente infedele (cfr. Liguria, Genova, Sez. I, 20 dicembre 2005, n. 1767).
Da tale documentazione, non contestata dal ricorrente, emerge infatti che risultano presentate, relativamente ai lavori abusivi realizzati alla via Orsolone ai Guantai Strada Vicinale Lardighello, due domande di condono edilizio (la prima, ai sensi della legge n. 47/85, pratica n. 1795/6/86, dalla precedente proprietaria Allocca Giuseppa, concernente un locale deposito di mq. 24,00; la seconda, ai sensi della legge n. 724/94, pratica n. 15356/95, presentata dall'odierno ricorrente, concernente la realizzazione di una unità immobiliare di solo piano terra, ad uso abitativo, occupante una superficie complessiva di mq. 87,39 derivante dalla ristrutturazione e cambio d'uso, nonché successivo ampliamento, del suddetto preesistente locale deposito oggetto della prima domanda di condono edilizio).
Dalla medesima documentazione, risulta inoltre che l'attuale assetto del manufatto è il frutto di una serie di interventi edilizi realizzati tra il 24 dicembre 1993 ed il 23 marzo 1995.
Tanto si evince dai tre verbali di sopralluogo (agli atti), del 24 dicembre 1993 (nel quale venne accertata l'esistenza di un vecchio vano in muratura di circa mq. 25,00 e di una baracca in lamiera di circa mq. 10,00), del 21 dicembre 1994 (nel quale venne accertata la scomparsa dei due precedenti manufatti e la presenza di un nuovo manufatto in muratura di mq. 56,00 alto m. 3,00) e del 23 marzo 1995 (nel quale venne accertata la realizzazione di una tettoia ricoprente una superficie di circa mq. 122, a doppia falda spiovente in lamiere grecate sorrette da n. 9 scatolari di ferro alti m. 5,00, a protezione del solaio di copertura del manufatto abusivo).
Alla luce di quanto precede, è evidente che l'intera consistenza immobiliare deve ritenersi edificata dopo il limite temporale di condonabilità del 31 dicembre 1993 fissato dalla legge n. 724/1994.
La motivazione addotta nell'impugnato provvedimento di diniego appare pertanto immune dalle censure formulate.
2.2 Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che non sussiste la dedotta contraddittorietà, dal momento che la descrizione puntuale delle varie fasi costruttive riscontrate nei tre richiamati verbali di sopralluogo (aventi efficacia probatoria privilegiata) dimostra l'avvenuta realizzazione delle opere oggetto di condono oltre termini previsti dalla legge.
2.3 Parimenti infondato è il terzo motivo, dal momento che il Comune ha valutato entrambe le istanze di condono ed ha accertato l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, con la conseguenza che non sussiste alcun contrasto con l'interesse pubblico.
2.4 Anche la quarta censura non è condivisibile, non sussistendo l'obbligo di comunicazione di avvio di cui all'articolo 7 della legge n. 241/1990 per i procedimenti iniziati ad istanza di parte, come quello di specie (cfr. C.d.S., Sez. V, 31 gennaio 2007, n. 406).
3. Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto in quanto infondato.
4. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Referendario




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2009






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