Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2009 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 3 giugno 2009 n. 3060
Pres. L. Nappi, est. F. D’Alessandri
G. Carandente Giovanni (Avv.ti Luigi Rispoli, Paolo Minichini) c. Comune di Napoli (Avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges ed altri)


Edilizia e Urbanistica - Ordine di Demolizione - Ricorso giurisdizionale - Presentazione successiva dell'istanza di accertamento di conformità - Improcedibilità del ricorso - Carenza di interesse sopravvenuta

La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ha automatico effetto caducante sull'ordinanza di demolizione, rendendola inefficace e rende improcedibile l'impugnazione contro l'atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (1).

 

-----------

 

1. cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 07 novembre 2008, n. 1482; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 22 ottobre 2008 , n. 17688; id, sez. III, 18 settembre 2008 , n. 10346; id., sez. VI, 16 settembre 2008 , n. 10220; id., sez. VI, 18 marzo 2008 , n. 1399; TAR Lombardia - Milano, Sez.II, 30.1. 2008 n.255/08; id., Sez.II, 27. 2. 2008 n.545/08; Consiglio Stato, sez. V, 26 giugno 2007 , n. 3659; id., 31 maggio 2006 n. 7884.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2005, proposto da:
Carandente Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Rispoli, Paolo Minichini, con domicilio eletto presso Luigi Rispoli in Napoli, p.zza T.Trento 48;

contro



Comune di Napoli
, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Giuseppe Tarallo, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, con domicilio eletto presso Giuseppe Tarallo in Napoli, Avv. Municipale - p.zza S. Giacomo;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



disposizione dirigenziale n. 775 del 27/10/2004 di demolizione opere e ripristino dello stato dei luoghi, nonchè ogni altro atto precedente, connesso o consequenziale, fra cui i verbali di sopralluogo, compreso quello dell’11.9.2004, e gli atti di istruttoria tecnica.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/05/2009 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Parte ricorrente risultava destinatario dell’ordinanza di demolizione di ripristino dello stato dei luoghi di cui alla disposizione dirigenziale n.775 del 27.10.2004, per avere realizzato senza permesso di costruire, in Napoli, Via Pigniatiello n.41, le seguenti opere: “Corpo di fabbrica composto di un solo piano terra di mq 240,00 x 2,80h, diviso in due u.i. al grezzo il cui calpestio è a m.0,40 dal piano di campagna”.
Il ricorrente impugnava, con ricorso notificato il 10.3.2005, l’ordinanza di demolizione indicata, nonchè ogni altro atto precedente, connesso o consequenziale, fra cui i verbali di sopralluogo, compreso quello dell’11.9.2004, e gli atti di istruttoria tecnica, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per il seguenti motivi:
1) L’amministrazione avrebbe emesso l’ordinanza di demolizione in pendenza dei termini per presentare domanda di condono edilizio di D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito nella L. n.326 del 2003, durante i quali sarebbero stati sospesi tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori.
2) Parte ricorrente deduceva di aver presentato, in data 24.2.2005, una istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art.36 del T.U. Edilizia, di cui l’amministrazione avrebbe comunque dovuo tener conto
3) La violazione dell’art.7 legge n.247/90 per omesso avviso della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
Si costituiva il Comune intimato spiegando argomentazioni difensive.
L’amministrazione, con la disposizione dirigenziale n.559 del 9.9.2006, rigettava la domanda di accertamento di conformità relativa all’immobile in questione.
La causa veniva discussa all’udienza pubblica del 13 maggio 2009 e trattenuta in decisione.

DIRITTO



Il Collegio rileva che, successivamente all’ordinanza di demolizione, parte ricorrente ha presentato, in data 24.3.2005 (cfr. domanda depositata dal ricorrente con bolletta n.96189), una istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n.380/01 T.U. Edilizia.
Il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ha automatico effetto caducante sull’ordinanza di demolizione, rendendola inefficace.
La presentazione di una domanda di accertamento di conformità in epoca successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione (o, comunque, del provvedimento di irrogazione di altre sanzioni per abusi edilizi), produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione contro l’atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell’abusività dell’opera, provocato dall’istanza, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
Nel senso dell’improcedibilità si è già peraltro più volte espressa la giurisprudenza anche di codesto Tribunale con riferimento sia alle istanze di sanatoria sia alle richieste di accertamento di conformità ex art. 36 TU 6.6.2001 n. 380 presentate dopo l’ordinanza di demolizione (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 07 novembre 2008, n. 1482; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 22 ottobre 2008 , n. 17688; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 settembre 2008 , n. 10346; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 16 settembre 2008 , n. 10220; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 18 marzo 2008 , n. 1399; TAR Lombardia – Milano, Sez.II, 30.1. 2008 n.255/08; TAR Lombardia – Milano, Sez.II, 27. 2. 2008 n.545/08; Consiglio Stato, sez. V, 26 giugno 2007 , n. 3659).
In particolare si cita il Consiglio di Stato secondo cui “la presentazione di una domanda avente per oggetto l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 TU 6.6.2001 n. 380 (già art. 13 L 28.2.1985 n. 47), nonché a norma dell’art. 164 TU 29.10.1999 n. 490, in epoca successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione (o, comunque, del provvedimento di irrogazione di altre sanzioni per abusi edilizi), produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione contro l’atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell’abusività dell’opera, provocato dall’istanza, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa” (Cons. Stato, 31.5.2006 n. 7884)
Nel caso di specie, peraltro, l’istanza di accertamento di conformità è stata rigettata nelle more del giudizio e l’amministrazione per poter procedere alla demolizione dell’immobile dovrà quindi emettere una nuova ordinanza di demolizione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per carenza sopravvenuta d'interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Referendario, Estensore




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2009





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento