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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 26 maggio 2009 n. 2892
Pres. A. Guida, est. M. Buonauro
Consorzio Solidarieta' Sociale Societa' Cooperativa a.r.l., Societa' Cooperativa Servizio Sociale e Sanitario XIX a.r.l. (Avv. avv. Angelo De Vincenti) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale di Napoli) c. Cooperativa Sociale Magnifica Uno a.r.l., Ati Sol.Co Napoli - Sol.Co Roma, Ati Consorzio Gesco - Cooperativa Animazione Valdocco a.r.l. (N.C.)


Contratti della P.A. - Appalti pubblici - Ricorso avverso l'esclusione - Mancata impugnazione dell'aggiudicazione definitiva - Improcedibilità sopravvenuta - Difetto di interesse - Sussiste

L'omessa impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, a conclusione di una gara pubblica, rende improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse il ricorso già proposto avverso l'esclusione, non potendo il ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall'eventuale annullamento di quest'ultima(1)

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 aprile 2008, n. 1773


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2005, proposto da:
Consorzio Solidarieta' Sociale Societa' Cooperativa a.r.l., Societa' Cooperativa Servizio Sociale e Sanitario XIX a.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Angelo De Vincenti, con domicilio eletto in Napoli, via Tarsia, n. 64 presso lo studio Ricciardi;

contro



Comune di Napoli
, rappresentato e difeso dall’avvocatura comunale, con domicilio eletto presso la sede in Napoli, palazzo S. Giacomo;

nei confronti di



Cooperativa Sociale Magnifica Uno a.r.l.
, Ati Sol.Co Napoli - Sol.Co Roma, Ati Consorzio Gesco - Cooperativa Animazione Valdocco a.r.l., n.c.;

per l'annullamento



- del verbale di aggiudicazione provvisoria del 1 dicembre 2004 della commissione di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata nella città di Napoli, gara indetta con determina dirigenziale del comune di Napoli n. 44 del 10 novembre 2003; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2009 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Parte ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata nella città di Napoli, motivato sulla base della supposta modifica-integrazione, da parte della commissione di gara, dei criteri di valutazione dell’offerta. Resiste in giudizio la stazione appaltante, eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua infondatezza nel merito. All’udienza del 22 aprile 2009 la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
Occorre preliminarmente vagliare la censura di improcedibilità dei ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di cui parte ricorrente censura l’illegittima esclusione. Con memoria depositata in data primo aprile 2009, l’amministrazione comunale ha allegato il verbale di aggiudicazione definitiva (determina n. 3 del 18 marzo 2005), atto rispetto al quale non risulta dispiegata impugnazione con ricorso autonomo né con motivi aggiunti.
L’eccezione è meritevole di accoglimento. Costituisce orientamento costante che diviene improcedibile l'impugnativa della nota, nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto, dal momento che non risulta che la medesima, nelle more del giudizio, abbia provveduto ad impugnare l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore dell'impresa controinteressata, od il sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva. Difatti l’omessa impugnazione dell'aggiudicazione definitiva a conclusione di una gara pubblica rende improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse il ricorso già proposto avverso l'esclusione, non potendo il ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall'eventuale annullamento di quest'ultima (cfr. C.d.S., sez. IV, 21 aprile 2008, n. 1773). In conclusione, dovendosi ritenere che è venuta meno la possibilità per la ricorrente di conseguire il bene della vita sperato (l’appalto), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’esito in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Prima Sezione di Napoli, dichiara il ricorso emarginato improcedibile per carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2009






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