REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2009, proposto da:
Infrastrutture e Gestioni S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Barbagallo, Valerio Barone, con domicilio eletto presso Valerio Barone in Napoli, p.zza Sannazzaro,71;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Giuseppe Tarallo, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, con domicilio eletto presso Giuseppe Tarallo in Napoli, Avv. Municipale - p.zza S. Giacomo;
Per l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 10211/2007 emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso in esame si chiede che l’intimata Amministrazione provveda a dare esecuzione al decreto ingiuntivo descritto in epigrafe.
Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto.
Quest’ultimo infatti definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, in quanto, ove divenuto esecutivo, è impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c., per cui ha valore di cosa giudicata (cfr.: Cons. Stato-sez. IV – 31.5.2003, n. 3031; T.A.R. Basilicata-8.3.2004, n. 139; T.A.R. Veneto-sez. I-13.2.2004, n. 223; T.A.R. Lazio – sez. III – 29.10.2003, n. 9142; T.A.R. Lazio – sez. III – 11.9.2003, n. 7582; T.A.R. Campania-Salerno – sez. I-23.6.2003, n. 615; TA.R. Molise-12.5.2003, n. 463).
Deve altresì affermarsi che il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo non è precluso dall’eventuale istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, in ordine alla cui attivazione o meno nella specie il Collegio non è, peraltro, informato.
Segnatamente detto giudizio può essere esperito anche contestualmente all’ordinaria procedura esecutiva ed il ricorso introduttivo diverrà improcedibile solo all'esito completamente satisfattivo di tale procedura (Cons.Stato – sez. VI-29.1.2002, n. 480; Cons.Stato-sez. IV- 25.7.2000, n. 4125; T.A.R. Campania-Salerno- sez. I- 8.10.2004, n. 1878; T.A.R. Lazio-Latina- 21.9.1994, n. 820).
In tal modo viene fornita al creditore una pluralità di strumenti per consentire la realizzazione del proprio credito.
2 –Tanto premesso, con specifico riferimento al provvedimento di cui in questa sede si chiede l’esecuzione, in primo luogo si accerta il suo passaggio in giudicato, essendo stato dichiarato esecutorio, non essendo stato opposto nei termini e potendo unicamente essere impugnato per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c.
Si registra inoltre la persistente inerzia, per oltre trenta giorni, da parte dell’Amministrazione, a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del R.D. 17.8.1907 n. 642.
Pertanto, si ravvisano tutti i presupposti di cui agli artt. 90 e 91 del predetto R.D. n. 642/1907 per l’accoglimento del presente ricorso, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare integrale esecuzione, medianmte il pagamento del residuo debito, al decreto ingiuntivo de quo entro il termine stabilito in dispositivo.
In caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, provvederà nella qualità di Commissario ad acta il coordinatore di segreteria di questo Tribunale sig. Mario Piantadosi.
3-Le spese ed onorari di giudizio, il compenso per il predetto commissario ed il contributo unificato debbono essere posti a carico del Comune intimato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, V Sezione, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Napoli di dare esecuzione al decreto ingiuntivo descritto in epigrafe entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;
b) Affida sin da ora al sig. Mario Piantadosi, coordinatore di segreteria di questo Tribunale il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in caso di perdurante inottemperanza, di assumere e svolgere le funzioni di Commissario da acta.
c) Determina sin da ora in € 1.000,00 il compenso che il Comune dovrà corrispondere al predetto funzionario.
d) Condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese relative al presente; tali spese, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 700,00.
e) Pone a carico del predetto Comune di Napoli il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2009