REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 480 del 2009, proposto da:
Achour Nabil, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ascari, domiciliato ai sensi dell’articolo 35 del R.D. n. 1054 del 1924 presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Questura di Modena, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 10 febbraio 2009, con cui il Questore di Modena ha respinto l'istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi nella camera di consiglio del 21 maggio 2009, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta fondatezza del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:
I. - Con il ricorso in oggetto il ricorrente, cittadino tunisino, impugna il decreto del Questore di Modena in data 10 febbraio 2009, con cui è a seguito della reiezione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è stata respinta la conversione del permesso di soggiorno per motivi da studio a lavoro.
Tale diniego è motivato sostanzialmente sulle seguenti considerazioni:
i) il cittadino straniero, entrato in Italia con visto per motivi di studio, non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio perché non ha superato le prescritte verifiche di profitto;
ii) non sussistono i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato perché l’autorizzazione al lavoro nell’ambito delle quote è stata rilasciata quando lo straniero non era più titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio.
II. - A sostegno del gravame deduce l’eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta mancanza di parametri di riferimento.
III. – L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
IV. – All’odierna Camera di consiglio il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ritenendo fondate e assorbenti le seguenti considerazioni:
- va innanzitutto precisato che in base all’articolo, comma 6, del DPR 31 agosto 1999 n. 394 il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1;
- dagli atti di causa (v. anche relazione e documenti Questura di Modena) risulta che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 29 agosto 2006 con visto di ingresso per motivi di studio (iscrizione a un corso di laurea triennale in lingue e letteratura straniera per l’a.a. 2006 - 2007) e che allo stesso veniva rilasciato permesso di soggiorno per motivi di studio;
- in data 21 dicembre 2007, giorno stabilito dall’articolo 6 lettera c) del D.P.C.M. 30 ottobre 2007 con cui sono state determinate a norma dell’articolo 3, comma 4 del d.lgs n. 286 del 1998 le quote flussi per l’anno 2007, il ricorrente richiedeva una quota di ingresso per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- tale quota gli veniva concessa dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena il 10 ottobre 2008;
- peraltro, nelle more e precisamente il 20 settembre 2008, il Questore di Modena emanava e notificava al ricorrente provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio motivato sul mancato superamento di una verifica di profitto nel primo anno del corso di studi;
- a seguito di ciò lo Sportello Unico Immigrazione, ritenendo la quota concessa quando il medesimo non era più titolare del permesso di soggiorno, provvedeva a revocarla e conseguentemente la Questura di Modena negava la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro;
V. – Ciò premesso in fatto e diritto il Collegio non può non rilevare l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione nell’emanare il provvedimento di revoca della quota e la mancata conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato.
Ed invero, a prescindere dalle date formali dei provvedimenti di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio (la cui scadenza – ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti (esami di profitto) va ragionevolmente commisurata alla durata dell’anno accademico 2006-2007), non può non considerarsi che l’iter procedimentale previsto per l’ottenimento di una quota di ingresso ai fini della conversione del permesso di soggiorno è del tutto indipendente dalla volontà del ricorrente.
Conseguentemente, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello stato per svolgere una regolare attività lavorativa non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio.
VI. – Tanto basta a ritenere l’illegittimità del diniego di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro.
Al ricorrente, quindi, se non sussistono altri specifici elementi ostativi, deve essere riconosciuta la validità della quota richiesta e concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
VII. – Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Peraltro la fattispecie presenta tratti di peculiarità tali da indurre il Collegio compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2009