Societa' CFC Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Elisa Batino, Giuliana Vosa, Paolo Vosa, con domicilio eletto presso l’avv. Annamaria Pacialeo in Perugia, Str. S. Pietrino,1/B;
contro
Agenzia Per il Diritto Allo Studio Universitario dell'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Figorilli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Bontempi n. 1;
nei confronti di
Infatecno S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Antonucci ed Elena Palange, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni, 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento con il quale la commissione della gara indetta dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria — ADISU - per l’aggiudicazione dell’appalto in “Global Service” dei servizi di pulizia e manutenzione delle sedi ed uffici ADISU in Perugia, ha riammesso alla gara il concorrente raggruppamento temporaneo tra le Società Infatecno S.c.p.a. - mandataria, Ecotecna - S.r.l.; Tecnomat S.r.l.; Capitolium S.n.c., precedentemente non ammesso;
2) del provvedimento con il quale la gara sub 1) è stata aggiudicata provvisoriamente al concorrente raggruppamento temporaneo tra le Società lnfatecno S.c.p.a. - mandataria, Ecotecna S.r.l.; Tecnomat S.r.l.; Capitolium S.n.c. e dell’aggiudicazione definitiva;
3) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale tra cui la determinazione del Presidente della Commissione di gara di cui alla nota prot. 2008 - 0012925 del 2.12.2008..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per il Diritto Allo Studio Universitario dell'Umbria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.T.I. Soc. Infatecno S.C.-S.P.A.- Ecotecna S.r.l.- Tecnomat S.r.l.- Capitolium S.n.c.;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che è ravvisabile il pregiudizio grave ed irreparabile, che impone, allo stato, salva ogni valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, di inibire la stipula del contratto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie la domanda cautelare limitatamente all’inibizione della stipula del contratto.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2009