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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Ordinanza sospensiva 10 giugno 2009 n. 74



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 246 del 2009, proposto da:

 

Societa' CFC Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Elisa Batino, Giuliana Vosa, Paolo Vosa, con domicilio eletto presso l’avv. Annamaria Pacialeo in Perugia, Str. S. Pietrino,1/B;

contro



Agenzia Per il Diritto Allo Studio Universitario dell'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Figorilli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Bontempi n. 1;

nei confronti di



Infatecno S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Antonucci ed Elena Palange, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni, 10;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



1) del provvedimento con il quale la commissione della gara indetta dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria — ADISU - per l’aggiudicazione dell’appalto in “Global Service” dei servizi di pulizia e manutenzione delle sedi ed uffici ADISU in Perugia, ha riammesso alla gara il concorrente raggruppamento temporaneo tra le Società Infatecno S.c.p.a. - mandataria, Ecotecna - S.r.l.; Tecnomat S.r.l.; Capitolium S.n.c., precedentemente non ammesso;
2) del provvedimento con il quale la gara sub 1) è stata aggiudicata provvisoriamente al concorrente raggruppamento temporaneo tra le Società lnfatecno S.c.p.a. - mandataria, Ecotecna S.r.l.; Tecnomat S.r.l.; Capitolium S.n.c. e dell’aggiudicazione definitiva;
3) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale tra cui la determinazione del Presidente della Commissione di gara di cui alla nota prot. 2008 - 0012925 del 2.12.2008..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per il Diritto Allo Studio Universitario dell'Umbria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.T.I. Soc. Infatecno S.C.-S.P.A.- Ecotecna S.r.l.- Tecnomat S.r.l.- Capitolium S.n.c.;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che è ravvisabile il pregiudizio grave ed irreparabile, che impone, allo stato, salva ogni valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, di inibire la stipula del contratto;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie la domanda cautelare limitatamente all’inibizione della stipula del contratto.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2009





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