Gesta S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Silena Ciriesi, Stefano Domenichini, con domicilio eletto presso l’avv. Nicoletta Baleani in Perugia, via Baglioni, 10;
contro
Adisu Agenzia Diritto Allo Studio Universitario dell'Umbria, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso Fabrizio Figorilli in Perugia, via Bontempi, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del bando di gara avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia e lavanderia in Global Service presso gli uffici e le sedi gestite dall’ADiSU dell’Umbria — Perugia, pubblicato per estratto in GUCE il 19.9.2008;
- del correlato disciplinare di gara, del capitolato prestazionale e di tutti gli atti allegati (Elenco attività periodiche, elenco attività non periodiche, valutazione dei rischi, misure rilevate dall’amministrazione, elenco attività periodiche a consumo; elenco principali penali etc);
- della determinazione dinigenziale di indizione della gara n. 511 dell’il .9.2008 (dal contenuto non noto);
- di ogni atto di procedura comunque inerente o connesso, precedente e conseguente..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Adisu Agenzia Diritto Allo Studio Universitario dell'Umbria;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/11/2008 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto;
- la procedura di gara è in corso;
- la sua sospensione in questa fase non recherebbe alcun vantaggio concreto alla ricorrente la quale non ha presentato domanda di partecipazione alla gara, mentre il rallentamento del procedimento danneggerebbe l’interesse pubblico alla sollecita conclusione della procedura;
- tale conclusione, inoltre, può eventualmente consentire alla ricorrente una esaustiva articolazione delle proprie censure;
- la ricorrente, tuttavia, potrebbe subire un apprezzabile danno dall’eventuale stipula del contratto d’appalto, successivamente all’individuazione del contraente ;
- pertanto dev’essere inibita fin d’ora, in via esclusivamente cautelare e salva ogni valutazione circa la fondatezza del gravame, la stipula del suddetto contratto.
P.Q.M.
Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare, nel senso di inibire la stipula del contratto d’appalto, come specificato in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2008