REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3327 del 2000, proposto dalla
MO.TE.CO. S.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. MO.TE.CO. - TECNOCHIMICA (ora SICEM), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
contro
la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri, con domicilio eletto presso Fabio D'Ambrosio Lettieri in Bari, via Q. Sella, 5;
il Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Schiavoni, con domicilio eletto in Bari, via Abbrescia n. 102;
nei confronti di
Maselli Gioacchino, De Rinaldis Giovanni, Renna Domenico;
per l'annullamento
della determinazione relativa al diniego di riconoscimento della revisione prezzi contenuta nel certificato di collaudo dei lavori di sistemazione idraulica agraria in agro di Ostuni - lotto - del 29 settembre 2000;
di qualsiasi altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il cons. Giuseppina Adamo e uditi nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società a responsabilità limitata MO.TE.CO., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. MO.TE.CO. - TECNOCHIMICA ha eseguito i lavori di sistemazione idraulica agraria in agro di Ostuni in favore del Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo, essendo risultata aggiudicataria nella gara svolta con il metodo di cui alla lettera b) dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977 n. 584 (offerta economicamente più vantaggiosa), che aveva tenuto conto dei seguenti elementi: valore tecnico dell’opera (varianti tecnologiche); prezzo complessivo “chiavi in mano” e tempo di esecuzione.
I lavori venivano aggiudicati provvisoriamente dalla commissione giudicatrice in data 3 aprile 1992, mentre, secondo la deduzione attorea, la Deputazione amministrativa del Consorzio avrebbe disposto l'aggiudicazione definitiva in data 14 aprile 1992.
Agli atti risulta peraltro che solo in data 28 dicembre 1993 la Regione Puglia, in conformità con le clausole del bando (nella parte dedicata alle “avvertenze”) che riservavano alla Regione gli atti definitivi successivi all’aggiudicazione provvisoria, abbia autorizzato il Consorzio a tale aggiudicazione definitiva.
Il contratto è stato infine stipulato il 21 giugno 1994.
Esso prevedeva (articolo 4) che i lavori sarebbero stati ultimati entro 21 mesi dalla consegna.
Nel corso dell’espletamento dell’appalto, in data 4 luglio 1995 e in data 25 giugno 1999, l'impresa inoltrava istanza di riconoscimento della revisione prezzi. La richiesta formava oggetto altresì della riserva n. 20, nella quale, da un lato, l’associazione temporanea negava l'applicabilità all'appalto del divieto contenuto nel decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 351, e, dall'altro, segnalava che il calcolo dovesse avvenire in base alla legge 28 febbraio 1986 n. 41, specificando, ad esempio, che dovevano essere esclusi dal computo i lavori eseguiti entro il primo anno dall’aggiudicazione e che doveva tenersi conto della franchigia corrispondente all'alea del 10% sull'importo dei lavori soggetto a revisione.
In sede di collaudo, poi, la revisione prezzi è stata negata, per cui la società MO.TE.CO. ha impugnato il relativo certificato del 29 settembre 2000 e, in seguito, ha contestato la determinazione n. 279 del 15 dicembre 2000 della Deputazione amministrativa del Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo (approvativa del certificato), con atto di motivi aggiunti, notificato il 2 marzo 2001 e depositato il 15 marzo 2001, con il quale vengono dedotte censure identiche a quelle proposte con il ricorso originario.
L’approvazione del certificato di collaudo ha formato anche oggetto di un autonomo ricorso iscritto al n. 532/2001 R.G.
Si sono costituiti la Regione Puglia e il Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo, eccependo l’inammissibilità del gravame e contestando nel merito le tesi attoree.
All’udienza del 26 marzo 2009 la causa è stata riservata per la decisione.
2. Preliminarmente è da respingere l'eccezione d’inammissibilità del ricorso, secondo la quale il giudice amministrativo sarebbe carente della relativa giurisdizione.
Sulla questione si è già pronunciata questa Sezione, in particolare osservando:
"2. Preliminarmente, rileva il Collegio che le domande introdotte dall’a.t.i. ricorrente rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come disegnata dall’art. 244, terzo comma, del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Esso dispone che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative … alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133 commi 3 e 4”.
Alla norma deve riconoscersi portata espansiva, rispetto al criterio di riparto concordemente recepito dalla giurisprudenza anteriore al Codice.
Come è noto, in tema di controversie sulla revisione prezzi nei pubblici appalti si affermava che “allorché l’amministrazione non abbia negato di dover procedere alla revisione dei prezzi, ma abbia contrapposto all’appaltatore un sistema di calcolo diverso, nella specie attinente alla percentuale dell’importo complessivo costituente l’alea a carico dell’appaltatore, la relativa controversia spetta alla cognizione del g.o., poiché tale giudizio attiene ad una parte - non dei lavori - ma del quantum del compenso revisionale rivendicato e, quindi, non all’an debeatur ma al quantum debeatur, cui è connesso un diritto soggettivo dall’appaltatore” (così, da ultimo, Cass. Civ., sez. un., 5 giugno 2008 n. 14824). Viceversa, era pacifico che i ricorsi proposti avverso il diniego della stazione appaltante al riconoscimento della revisione prezzi, attenendo ad interessi legittimi dell’impresa appaltatrice, rientrassero nella giurisdizione amministrativa (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2005 n. 5992).
La distinzione permaneva, ai fini del riparto, anche dopo la previsione in termini generici della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di diritto alla revisione del prezzo, operata con l’art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Le conclusioni devono tuttavia mutare alla luce del disposto dell’art. 244 del nuovo Codice dei contratti pubblici. La norma infatti impone la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, da quelle riguardanti l’an della pretesa a quelle attinenti al quantum dell’incremento spettante all’impresa appaltatrice, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo/interesse legittimo)" (sent. 30 gennaio 2009 n. 159).
Occorre al proposito solo aggiungere che, essendo contestato nella fattispecie solo il diniego della revisione e non le modalità di calcolo, non occorre neppure richiamare l'articolo 5 del codice di procedura civile, per affermare il ius dicere del Tribunale amministrativo.
3. Nel merito le censure dedotte sono infondate.
Per quanto riguarda la denunciata carenza nella motivazione (in quanto il certificato di collaudo si limita a dichiarare: "non si applica la revisione prezzi"), essa in realtà non può ritenersi sussistente, tenendo conto dell'insieme degli atti relativi all'appalto.
Invero, già nel contratto stipulato in data 21 giugno 2004, all'articolo 8 era previsto:
"I prezzi sono fissi e invariabili. La revisione prezzi non é dovuta, secondo le vigenti norme in materia ed in relazione al "Giudizio di congruità" svolto ai sensi dell'articolo 6 della Legge 537/93". Inoltre nella riserva 20 la società aveva sottolineato i punti in contestazione tra le controparti proprio in ordine alla revisione prezzi, per cui non si può negare che le ragioni del rigetto dell'istanza fossero pienamente percepibili dall'interessata.
Con il secondo motivo, viene contestata l'applicabilità all'appalto in esame del divieto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333.
Il decreto, si sostiene, era entrato in vigore in data 11 luglio 1992, ovvero quando l'aggiudicazione (secondo l'impresa istante, anche quella definitiva) era intervenuta. Di conseguenza, non avendo la norma abrogativa della revisione prezzi efficacia retroattiva, il nuovo divieto non inciderebbe sui rapporti contrattuali già perfezionati, intendendosi come tali anche quelli per i quali era stata effettuata l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 16, comma quarto, del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440.
La tesi non convince per un plurimo ordine di ragioni.
Innanzitutto, deve premettersi che incontestatamente quello assegnato alla MO.TE.CO. era un appalto "a forfait chiuso, chiavi in mano nel senso che, a fronte del prezzo offerto, l'appaltatore rimarrà obbligato ad eseguire l'opera così come definita dal progetto dell’Amministrazione con le migliorie proposte dall'impresa, le condizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto, nella lettera di invito e nell'offerta senza possibilità di invocare alcuna circostanza esimente, dovendo l'appaltatore medesimo accettare, in base alla verifica di ogni parte del progetto e dei luoghi, nonché a calcoli di propria convenienza, ogni e qualsiasi rischio connesso con la esecuzione dell'opera" (come espressamente dichiarato dalla società nell'offerta e ribadito nella nota 29 ottobre 1992).
È allora evidente che a tale tipologia di corrispettivo non è applicabile la revisione prezzi, come calcolata ai sensi dell'articolo 33, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (invocato dalla ricorrente, come si deduce dall'intero tenore della riserva), visto che il cosiddetto "prezzo chiuso" è previsto come facoltà alternativa, rispetto al sistema delineato dal comma terzo, dal successivo quarto comma del medesimo testo legislativo, per il quale il prezzo chiuso consiste "nel prezzo del lavoro al netto del ribasso d'asta, aumentato del 5% per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori".
Ciò consentirebbe già in radice di rigettare la domanda della società.
Per completezza si può comunque aggiungere che l'assunto della ricorrente (relativo al perfezionamento del rapporto contrattuale prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 333/1992) è sostanzialmente rimasto indimostrato.
La parte invoca un consolidato principio giurisprudenziale che si attiene alla lettera all’articolo 16, comma quarto, del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, per il quale “il processo verbale di aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori equivale per ogni effetto legale a un contratto vincolante per le parti, salvo che il giudice del merito, interpretandone il contenuto, abbia accertato, con motivazione logicamente adeguata e giuridicamente corretta, la volontà della p.a. di rinviare la costituzione del vincolo contrattuale al momento successivo della stipula del contratto, il quale, altrimenti, rappresenta una mera formalità non influente sul vinculum iuris già posto in essere con il verbale di aggiudicazione, costituente, in detta ipotesi, atto conclusivo sia del procedimento di appalto di opere sia dell'accordo delle parti (ex multis: Cassazione, sez. I, 27 marzo 2007 n. 7481).
L’argomento attoreo, che pure riflette fedelmente tale giurisprudenza, non tiene conto del dato, trascurato anche dalla Cassazione, costituito dall’evoluzione del sistema pubblicistico d’individuazione del contraente.
Nell'ambito del regio decreto del 1923 la licitazione privata rappresentava una gara a concorso limitato in quanto ad essa potevano partecipare solo le ditte invitate ed era disciplinata come eccezione al pubblico incanto; il metodo di selezione (nelle sue varianti contemplate dall’articolo 73 del regolamento di contabilità, di cui al regio decreto 23 maggio 1924 n. 827) rimaneva di tipo automatico, legato al prezzo, cui si contrapponeva l'appalto-concorso.
Prima con l'articolo 24 della legge 8 agosto 1977 n. 584 e successivamente con l'articolo 29, comma primo, lettera b) del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 venne introdotto nella procedura ristretta della licitazione il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Immediatamente la giurisprudenza colse l’importanza dell’innovazione, riconoscendo che tale procedimento era assimilabile a un vero e proprio appalto-concorso, con conseguente ampiezza delle facoltà discrezionali dell’amministrazione (T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 12 settembre 1992 n. 455; T.A.R. Lazio, sez. II, 21 aprile 1992 n. 1129; T.A.R. Molise, 4 febbraio 1992 n. 7).
Di riflesso, poiché l’articolo 16, comma quarto, del regio decreto n. 2440/1923 si riferisce alle procedure di tipo automatico, come all’epoca disciplinate, non può ritenersi estensibile a procedure di selezione più complesse, come quella concretamente in esame, in cui è stata scelta da un’apposita commissione l’offerta economicamente più vantaggiosa e in cui l’intero quadro prestazionale viene compiutamente definito e diventa oggetto d’impegno solo in sede di accordo contrattuale.
Da ciò discende che la questione dell’applicabilità, ratione temporis, dell’art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 alla fattispecie in esame dev’essere risolta nel senso che l’aggiudicazione definitiva non funge nella procedura di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa da surrogato del contratto, presentandosi invece il meccanismo di perfezionamento del rapporto tra impresa e amministrazione analogo a quello che si realizza nell’appalto-concorso.
A tale proposito è stato recentemente puntualizzato:
“… a differenza di quanto accade nei sistemi di aggiudicazione degli appalti pubblici mediante incanto pubblico o licitazione privata, nei quali in forza degli automatismi propri di tali sistemi di affidamento il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto (e quest’ultimo quando interviene ha solo valore riproduttivo del primo atto), nell’appalto-concorso sono distintamente individuabili due fasi: nella prima fase (propriamente l’aggiudicazione) la stazione appaltante provvede a selezionare il progetto, ma è solo nella seconda fase della stipulazione del contratto e della sua successiva approvazione che si consacra e diviene efficace il vincolo giuridico tra le parti (in questi sensi, SS.UU. 3207/74; Consiglio di Stato Sez. VI, 14 dicembre 1979, n. 886 e sez. IV, 28 ottobre 1996 n. 1159). Ne viene che in nessun caso potrebbe ritenersi, quando si verte in tema di appalto-concorso, che l’aggiudicazione sia di per sé sufficiente a far sorgere il vincolo contrattuale e/o a tener luogo del contratto vero e proprio, senza il quale al contrario non potrebbe ancora dirsi sussistente il vincolo giuridico; d’altra parte è proprio nel contratto (e non nel verbale di aggiudicazione) che trova la sua sede naturale la pattuizione sulla revisione del prezzo, di guisa che davvero riuscirebbe difficile ricostruire la fattispecie in oggetto (in cui -si ripete- l’aggiudicazione è intervenuta nel giugno ‘92 ed il contratto nel dicembre dello stesso anno) come fattispecie non investita dall’effetto abrogativo dell’istituto revisionale recato dal citato DL” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 19 settembre 2005 n. 4280).
D’altra parte, rispetto allo specifico caso, sulla base degli stessi principi invocati dalla ricorrente, era comunque inconfigurabile il formarsi del vincolo obbligatorio in sede di aggiudicazione disposta dal Consorzio, visto che, in base alla lettera d’invito del 31 gennaio 1992, l’assegnazione definitiva dei lavori doveva comunque essere stabilita dalla Regione, sicché la fattispecie non poteva ritenersi formata e pertanto produttiva in sé di effetti obbligatori.
Il ricorso originario così come i motivi aggiunti d’identico tenore, tesi questi ultimi ad annullare l’approvazione del certificato di collaudo, sempre nel medesimo contenuto lesivo, costituito dal diniego della revisione del prezzo, devono dunque essere rigettati.
Data la complessità delle questioni, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2009