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n. 6-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 23 maggio 2009 n. 1482
Pres. Bianchi – Est. Lotti
So.Ge.Si. spa (avv.ti Zanetti, Ristagno) c. Amiat spa (avv.ti Fasano, Piacentini) e Lavanderie dell’Alto Adige spa


1. – Contratti p.a. – Appalto di servizi – Termine per comprovare il possesso requisiti – Natura – Perentoria.

 

2. – Contratti p.a. – Appalto di servizi – Mancanza di un requisito – Buona fede – Esclusione – Segnalazione all’Autorità – Illegittimità.

1. – Il termine di dieci giorni previsto per il concorrente dall’art. 48 d.lgs. 163/2006 per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica è perentorio e il mancato rispetto comporta l’esclusione dalla gara.

 

2. – Nei casi in cui il concorrente possieda il requisito richiesto dal bando di gara ma in buona fede erri nel comprovarlo, mentre è legittimo che venga escluso dalla gara non è legittimo segnalare la circostanza all’Autorità di Vigilanza.


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