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n. 6-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 20 maggio 2009 n. 1437
Pres. Bianchi – Est. Correale
Bizzotto ed altri (avv. Cotto) c. Regione Piemonte (avv. Scollo)


1. – Pubblico impiego – Buoni mensa – Natura retributiva – Esclusione.

 

2. – Pubblico impiego – Buoni mensa – Ripetizione – Buona fede – Esclusione.

 

3. – Pubblico impiego – Buoni mensa – Ripetizione – Attività discrezionale – Comunicazione avvio procedimento – Necessità.

1. – L’erogazione dei buoni mensa non ha natura retributiva ma meramente assistenziale dato che non risulta prevista alcuna indennità sostitutiva in favore dei lavoratori che non abbiano la possibilità di usufruire della mensa.

 

2. – I buoni mensa non avendo natura retributiva non possono essere ripetuti, soprattutto se il servizio è stato usufruito in buona fede.

 

3. – Poiché la ripetizione di buoni mensa non è un atto vincolato ma discrezionale, è necessario comunicare l’avvio del procedimento.


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