REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 149 del 2008, proposto da:
Mario Razzanelli, in proprio e quale membro del Comitato Promotore di un referendum consultivo sulle linee due e tre della tramvia programmato dal Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Gian Luca Conti e Luca Conti, presso il cui studio in Firenze, piazza della Repubblica n. 2, è elettivamente domiciliato;
contro
- la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Ciari e Lucia Bora, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, P. Unita' Italiana n. 1;
- il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Visciola, con domicilio eletto presso la Direzione Avvocatura in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale;
nei confronti di
- CORECOM della Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte,
del provvedimento dirigenziale 2008/DD/021 del 10 gennaio 2008 con cui l’Amministrazione comunale di Firenze ha deciso di installare dei totem informativi aventi ad oggetto la realizzazione della tramvia in piazza della Repubblica, nonchè tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in particolare il provvedimento del Corecom di cui alla nota prot. 8e.p/2008 datata 21gennaio 2008.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 112/2008 del 28 gennaio 2008;
Vista la memoria di costituzione della Regione Toscana, con la relativa documentazione;
Vista la comparsa di costituzione del Comune di Firenze, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 191/2008 del 14 febbraio 2008;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 marzo 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 24 gennaio 2008 e depositato il medesimo giorno, il dr. Mario Razzanelli, quale cittadino fiorentino e membro del Comitato Promotore di un referendum consultivo – indetto dal Comune di Firenze per il 17 febbraio 2008 - sulle linee “2” e “3” della tramvia programmate dal Comune medesimo, chiedeva l’annullamento, previa sospensione disposta anche con provvedimento cautelare monocratico “inaudita altera parte”, del provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Amministrazione comunale di Firenze aveva deciso di affidare a società ivi indicate: 1) l’allestimento della mostra in piazza della Repubblica, dall’11 gennaio 2008 al 29 febbraio 2008, costituita da sei “totem” informativi a quattro facce con pannelli recanti immagini a colori di tre nuove linee della tramvia per il territorio fiorentino; 2) la realizzazione di 12 immagini di rappresentazione del relativo percorso delle tre linee “tratto per tratto” e rielaborazione testi per adattamento alle pannellature dei “totem” suddetti; 3) la fornitura di 6 plinti di 25 quintali ciascuno.
Il ricorrente, senza rubricare specifici motivi di censura, rilevava che quanto intrapreso dall’Amministrazione comunale configurava attività di comunicazione in prossimità di consultazione referendaria, come tale impedita dall’art. 9, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale impone il divieto, per tutte le amministrazioni, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuata in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, norma ritenuta applicabile alla fattispecie in esame per effetto dell’art. 1, comma 2, l. n. 28/2000 cit., secondo cui “La presente legge promuove e disciplina, altresì, allo stesso fine” (di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica) “l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l’elezione…e per ogni referendum”.
Osservava il ricorrente che, in virtù dell’art. 16 del Regolamento per lo svolgimento dei referendum consultivo e delle consultazioni popolari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 10/19 del 21 gennaio 1999, era previsto che il Sindaco “indice il referendum e ne informa la cittadinanza con l’affissione di appositi avvisi almeno trenta giorni prima della consultazione”, con ciò rilevando che la data di convocazione dei comizi referendari, nel caso di specie, doveva coincidere con quella di indizione del referendum, del 18 gennaio 2008.
Ne conseguiva, per il ricorrente, che da tale data l’Amministrazione comunale doveva astenersi da ogni forma di comunicazione, ai sensi del su ricordato art. 9 l.n. 28/2000.
Il ricorrente ricordava di avere segnalato al Corecom l’anomalia della determinazione dirigenziale sopra ricordata ma di avere ottenuto la risposta secondo cui la comunicazione affissionistica in questione ricadeva nelle forme di propaganda ex art. 9 l.n. 212/1956, il cui divieto era limitato solo al giorno precedente a quello stabilito per le elezioni (c.d. “silenzio elettorale”).
Il dr. Razzanelli, quindi, lamentava che in realtà il richiamato art. 9 l.n. 28/2000 era applicabile alla fattispecie in questione, che non pone alcuna distinzione tra le forme di “media” utilizzate, in quanto i “totem” informativi davano luogo ad una forma di comunicazione non svolta in forma “impersonale” ma diretta a promuovere l’iniziativa della realizzazione della nuova tramvia presso la cittadinanza.
Con il decreto presidenziale pronunciato “inaudita altera parte” indicato in epigrafe, previa richiesta documentale istruttoria, era accolta la domanda cautelare del ricorrente.
Si costituivano quindi in giudizio il Comune di Firenze e la Regione Toscana, rilevando l’infondatezza del ricorso, come successivamente specificato nelle rispettive memorie depositate per la camera di consiglio di trattazione collegiale della domanda cautelare.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva motivatamente tale domanda.
In prossimità della pubblica udienza il ricorrente e il Comune di Firenze depositavano ulteriori memorie ad illustrazione delle rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, anche al non più sommario esame della fase di merito, ritiene di confermare la conclusione di cui all’ordinanza cautelare, in ordine alla applicabilità alla presente fattispecie dell’art. 9 della legge n. 28/2000.
E’ indubbio, infatti, che l’art. 1, comma 2, della medesima legge, richiamando il fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, di cui al comma 1, stabilisce che essa detta la relativa disciplina per l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le diverse elezioni e “…per ogni referendum”, senza specificare o differenziare tra referendum promossi a livello nazionale o locale, se abrogativi o consultivi, come attestato dall’espressione “ogni” ora riportata.
Sotto tale profilo, quindi, prendendo a riferimento il dato letterale della legge in esame, non è possibile convenire con quanto sostenuto invece dalle amministrazioni intimate, che differenziano allo scopo il referendum consultivo locale da quello abrogativo nazionale.
Ne consegue che tutte le norme della legge in esame, tra cui anche quella di cui all’art. 9, comma 1, sono applicabili a tutte le consultazioni referendarie, come confermato anche dalle ulteriori disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), e comma 10, che fanno nuovamente riferimento generico ai referendum senza specificazione della relativa tipologia
Tale disposizione di cui all’art. 9 cit., rubricata “Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione”, prevede che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.”.
In merito all’individuazione temporale di tale vincolo, il Collegio concorda con quanto ritenuto dal ricorrente, secondo cui la data di decorrenza non può che coincidere con quella di indizione del referendum – nella specie del 18 gennaio 2008 – come può evincersi anche, mediante interpretazione analogica, dalla lettura del richiamato art. 4, comma 10, l.cit. secondo cui “Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum”.
Tale conclusione, d’altronde, risponde anche a criteri di logica al fine di individuare un congruo periodo in cui garantire la sostanziale parità, per le parti interessate, per l’utilizzo strumenti persuasivi (c.d “par condicio”) al fine di una consultazione popolare, sia essa sotto forma di elezioni o di referendum.
Chiarito ciò, il Collegio ritiene, come detto, di conformare la sua decisone alla motivazione di cui all’ordinanza cautelare di questa Sezione pronunciata nel corso del procedimento.
Dall’esame della documentazione acquisita in giudizio, infatti, lo stesso Comune di Firenze, nella nota 28 gennaio 2008, precisava che “…Nel caso specifico della tramvia, la Giunta ha approvato in data 21 novembre 2007 le linee guida delle azioni di comunicazione…Allo scopo di fornire una corretta e puntuale informazione del progetto e di far comprendere a tutti i cittadini la reale portata del progetto di tutte e tre le linee…tra ottobre e novembre 2007 sono stati perseguiti i seguenti interventi: Verificare la percezione reale del progetto da parte dei cittadini…Offrire una visione d’insieme attraverso la reiterazione dei messaggi e delle informazioni su diversi strumenti utilizzati dalla comunicazione: sito web, depliant, totem informativi…”.
Lo stesso Comune di Firenze, quindi, individua come “attività di comunicazione” – come tale astrattamente rientrante nella previsione dell’art. 9, comma 1, cit. – quella legata all’istallazione di “totem informativi”. E’ vero che la stessa nota cui si fa riferimento afferma che tale comunicazione sarebbe di tipo “impersonale e istituzionale” limitandosi a descrivere caratteristiche oggettive dei percorsi ma, dall’esame delle schede informative riportanti il contenuto dei “totem” in questione, si evince che risulta evidenziata solo la logica sottesa alla specifica scelta di dotare la Città delle nuove tre linee, senza però introdurre una comparazione con gli altri mezzi di mobilità astrattamente ipotizzabili e senza indicare le eventuali controindicazioni inerenti alla collocazione specifica delle linee stesse, in particolar modo nel centro storico.
Ecco perché il Collegio ritiene di confermare quanto già dedotto in sede cautelare, secondo cui i “totem” in esame non costituiscono affissioni contenenti mere indicazioni su percorsi e modalità di esercizio del servizio tranviario ma analitica illustrazione, sotto quattro profili, delle vantaggiose caratteristiche dell’iniziativa e, quindi, della scelta dell’amministrazione comunale che, però, almeno per quel che riguardava il transito nel centro storico, era proprio quella per la quale i cittadini erano chiamati a pronunciarsi.
Non si è dato luogo, perciò, ad una attività di comunicazione impersonale e istituzionale, come affermato dall’Amministrazione, perché tale caratteristica, di cui al richiamato art. 9, comma 1, l.n. 28/2000, non può essere valutata in astratto ma deve essere sempre collegata al contenuto della consultazione (elettorale o referendaria), che, nel caso di specie, era inerente proprio alla “opportunità” della scelta dell’Amministrazione comunale che coinvolgeva soprattutto il centro storico.
E’ condivisibile, certo, per quanto pure suggestivamente dedotto nelle sue difese dal Comune di Firenze, che l’Amministrazione comunale deve dare sempre luogo ad attività informativa istituzionale, anche ai sensi della legge n. 150/2000 e collegate direttive ministeriali, ma tale prerogativa recede di fronte alla “specialità” della legge n. 28/2000 che si occupa proprio della parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, soprattutto quando – come nel caso di specie – è la stessa Amministrazione comunale ad essere coinvolta direttamente in consultazione referendaria che riguarda proprio il contenuto di una sua specifica scelta.
E’ chiaro che, in tale caso, informare i cittadini a ridosso della consultazione in questione incentrandosi solo sulla descrizione delle ragioni a fondamento di tale scelta senza indicare, per completezza, anche le relative controindicazioni non appare rispettoso della disposizione normativa richiamata di cui all’art. 9 cit.
Infine, la complessità della modalità di comunicazione in esame, evidenziata tra l’altro anche dalla specificità tecnologica dei “totem” informativi in questione, data dalla stessa possibilità di interfaccia internet evidenziata dal Comune di Firenze nelle sue difese, evidenzia che la fattispecie non può accumunarsi a quella, più rudimentale, della mera affissionistica richiamata dal Corecom nel provvedimento di cui pure il ricorrente chiede l’annullamento.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto, sussistendo però giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2009