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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 18 maggio 2009 n. 2702
Pres. Onorato, Est. Cernese
Azienda Agricola Bosco dei Medici Sas di Monaco Francesco (Avv. A. Calfiero) c/ Comune di Boscoreale 8Avv. P. Leone)


Ambiente e territorio – Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti – Proroga reiterata per più di due volte – Legittimità – Non sussiste

E’ illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco dispone per la quarta volta e per un periodo di 180 gg la proroga della requisizione di un fondo al fine di stoccare provvisoriamente dei r.s.u.; ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 22/97, infatti, le ordinanze sindali contingibili ed urgenti emesse a tutela della salute pubblica e dell’ambiente non possono essere reiterate per più di due volte, ferma restando la facoltà del Presidente della regione, d’intesa con il Ministro dell’Ambiente, ove ricorrano comprovate necessità e sulla base di specifiche prescrizioni di superare i predetti termini.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 4125 del 2002, proposto da:

 

Azienda Agricola Bosco dei Medici Sas di Monaco Francesco, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cafiero, con domicilio eletto presso Antonio Cafiero in Napoli, L.Torraca 71 C/Avv Priante;

contro



Comune di Boscoreale
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Leone, con domicilio eletto presso Paolo Leone in Napoli, viale Gramsci, 14;

per l’annullamento



della ordinanza sindacale n. 001757 del 22.1.2002 emessa dal Sindaco del Comune di Boscoreale, notificata il 27.1.2002, con la quale si è disposta la requisizione, per ulteriori giorni 180 a partire dal 22.1.2002, del fondo di proprietà della ricorrente, al fine di stoccare provvisoriamente i R.S.U. al fi-ne di evitare pregiudizi alla salute pubblica ed all’ambiente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Boscoreale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2009 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



La ricorrente premette che il Comune di Boscoreale, con un primo atto del 24.1.2001 n.2199, ha disposto la requisizione, per il termine di trenta giorni, del fondo di sua proprietà, con riserva di provvedere successivamente alla determinazione dell’indennità.
Con atto del 27.2.2001 n.5628 è stata disposta la proroga della requisizione, per ulteriori trenta giorni. Con ulteriore ordinanza del 26.3.2001 n.8580, ve-niva disposta una proroga ulteriore per 120 giorni. Con la quarta ordinanza n. 019690 del 18.7.2001 è stata disposta la proroga della requisizione per ul-teriori 180 giorni.
Tale ultimo atto è stato emesso dopo una richiesta al Prefetto di Napoli, in-dirizzata sia al Presidente della Regione che al Ministero dell’Ambiente, di reiterazione della ordinanza di requisizione, alla quale il Prefetto rispondeva, facendo presente che rientrava nella competenza del Comune la valutazione della sussistenza dei presupposti per la proroga.
Tanto premesso e preso atto che, nelle more del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa dell’ordinanza n. 019690 del 18.7.2001, alla scadenza dell’impugnata ordinanza, il Sindaco ha reiterato per la quarta volta il prov-vedimento emanando la quinta ordinanza del 22.2.2001, prot. n. 001757 in epigrafe, con la quale si è disposto la proroga della requisizione, per ulteriori 180 giorni, del fondo di proprietà della società istante, la società “Azienda Agricola Bosco dei Medici s.a.s. di Monaco Francesco” , in persona del le-gale rappresentante, con il ricorso in esame - notificato il 27.3.2002 e depo-sitato il 23.4.2002 - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale anche tale ul-tima ordinanza.
La ricorrente, lamentando che dalla esecuzione delle ordinanze su indicate, le sono derivati ingenti danni, essendo il suo fondo stato ridotto a vera disca-rica, e lamentando altresì la mancata restituzione, avverso l’ordinanza impu-gnata propone la censura di violazione di legge sotto vari profili.
Si lamenta, oltre che il vizio di motivazione, violazione dell’art. 13 D. Lgs. 22/1997, che prevede che le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate più di due volte, sicchè la terza reitera (ed a maggior ragione la quarta) sarebbe insanabilmente nulla. La normativa richiamata prevede altresì che tale limite possa essere superato, in caso di comprovate necessità, con l’adozione di ordinanze di cui al comma 1 dell’art. 13, ma di competenza del Presidente della Regione d’intesa con il Ministero dell’Ambiente.
Si contesta pertanto non solo la competenza del Sindaco alla proroga impu-gnata, ma la sussistenza dei presupposti per la ulteriore proroga della requi-sizione, essendo venuto meno il carattere della contingibilità ed urgenza alla situazione da affrontare, ed essendosi attribuito carattere permanente alla si-tuazione lesiva alla ricorrente.
La ricorrente chiede pertanto l’annullamento dell’atto impugnato e la con-danna al risarcimento dei danni, quantificati - come da perizia versata in atti - in euro 17,50 x mq. 90.063, oltre accessori, per tutti i mesi corrispondenti al periodo di requisizione, dichiarando, allo stato, di non aver percepito a ta-le titolo alcuna somma.
Il Comune intimato si è costituito con memoria chiedendo il rigetto del ri-corso.

DIRITTO



Come già avvenuto con la sentenza n. 3849/2003 del T.A.R., Campania, Se-zione I - non impugnata - con la quale, nell’accogliere il ricorso proposto avverso la precedente ordinanza sindacale n. 019690 del 18.7.2001, tale or-dinanza era stata annullata, anche il presente ricorso è fondato e pertanto da accogliere, nei limiti che seguono.
L’art. 13 D.Lgs. 22/1997, sul quale si fonda il potere extra ordinem esercita-to con la proroga qui impugnata, prevede che le ordinanze del tipo di quella adottata, a fini di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, non possono avere efficacia superiore a sei mesi. Al quarto comma si prevede che le or-dinanze contingibili e urgenti di cui al primo comma non possono essere reiterate più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il ministero dell’Ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
Pertanto, la proroga per la quarta volta (e quindi il quinto provvedimento consecutivo sulla medesima requisizione e nei confronti del medesimo sog-getto) non era di competenza del sindaco, ma, in caso di ulteriori esigenze di proroga e in caso di comprovate necessità, del Presidente della Regione d’intesa del Ministero dell’Ambiente, o del commissario straordinario. Né è fondato sostenere che diverso sarebbe il fondamento del potere esercitato, inteso come derogatorio alle norme ordinarie, in quanto la stessa Prefettura, interrogata in merito dal comune intimato, ha richiamato l’art. 13 D.Lgs. 22/1997.
D’altronde, l’ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco può emanare in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 22/1997, ha come presupposti una necessità eccezionale e urgente di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, la limitazione nel tempo, la inevitabilità del ricorso a forme di gestione straordinaria. Quindi, per valutazione legislativa tipica, la proroga non può essere adottata tout court dal medesimo sindaco oltre la se-conda volta, venendo meno i necessari presupposti di legge.
Ne deriva la illegittimità ex se della proroga adottata dal sindaco per la terza e quarta volta.
Il preciso e puntuale richiamo all’art. 13 D.L. vo n. 22/1997 posto a fonda-mento del potere sindacale esercitato per il tramite dell’adozione dell’impugnata ordinanza esclude - a differenza di quanto ritenuto dalla resi-stente difesa comunale - che, nella fattispecie, alcuna violazione dell’art. 13 citato vi sarebbe stata, atteso che le norme contenute in tale testo normativo dovrebbero essere lette in riferimento alle altre disposizioni che hanno inte-ressato, nel tempo in cui l’ordinanza fu emessa, il territorio della regione Campania con riferimento allo stato di emergenza ambientale generato dal problema dello smaltimento dei rifiuti.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, essa non può certamente ri-guardare i danni eventualmente derivanti dai precedenti provvedimenti, né impugnati né quindi illegittimi, o dalla loro scorretta esecuzione, e i danni non possono pertanto essere quantificati nella misura pretesa e indicata dal ricorrente nella perizia di parte da lui prodotta in giudizio, che riferisce le diminuzioni patrimoniali a tutto il periodo di requisizione.
La richiesta di risarcimento dei danni può pertanto ricomprendere soltanto i danni consequenziali alla quarta proroga, impugnata e ritenuta illegittima.
A tal fine, il Collegio ritiene di dover pronunciare sentenza determinativa ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 80/1998, condannando il Comune a proporre l’offerta di risarcimento dei danni secondo i criteri che seguiranno.
La somma offerta dovrà essere non inferiore, e comunque comprensiva di quanto sarebbe spettato in caso di indennizzo per legittima requisizione; in più dovranno essere ricomprese le diminuzioni patrimoniali ulteriori subite dal fondo interessato dall’atto impugnato, a seguito della quarta proroga, e puntualmente provate.
La somma, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs.80/1998, dovrà essere offerta dal Co-mune condannato entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso nei sensi su indicati.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; es-se sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione V, accoglie il ricorso in epigrafe annullando l’atto impugnato. Condanna il Comune di Boscoreale al risarcimento dei danni come indicato in motiva-zione. Condanna il medesimo comune al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro mille cinquecento comprensivi di spese, di-ritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 
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