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| n. 5-2009 - © copyright |
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 21 maggio 2009 n. 379
Pres. Corasaniti, Est. De Piero
Consorzio Comunità Collinare del Friuli (Avv. A. Mansi e F. P. Mansi) c/ Provincia di Udine (Avv. M. Aita) |
1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Discarica r.s.u. – Costruzione e gestione di discarica – Autorizzazione – Provincia socio maggioritario gestore di discarica - Rigetto Piano Adeguamento relativo ad altra discarica – Ammissibilità - Sussiste – Motivi |
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2. Ambiente e territorio – Rifiuti – D.Lgs. 32/03 – Entrata in vigore - Discariche di rifiuti attive – Applicabilità della norma - Sussiste |
1. Ratio dell’art. 23, co. 1 bis, L. r. Friuli Venezia Giulia n.30/87 ( ai sensi del quale è fatto divieto alla Provincia che “ (…) promuova o partecipi ad aziende e società (...) che abbiano tra le proprie attività di progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società” di adottare il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto) è quella di evitare che la Provincia autorizzi discariche gestite da società cui essa stessa partecipa; ne discende, pertanto, la legittimità del provvedimento con il quale la Provincia di Udine, socio di maggioranza di una società proprietaria di discarica di rifiuti, ha respinto il Piano di Adeguamento relativo ad altra discarica. |
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2. La disciplina di cui al D.Lgs. 36/03 (“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”) si applica a tutte le discariche di rifiuti ancora attive alla data di in entrata in vigore della disposizione normativa (nella fattispecie il Tar Friuli Venezia Giulia ha ritenuto applicabile, ad una discarica di r.s.u., la disciplina di cui al D.Lgs. 36/03 con riferimento all’obbligo di presentazione del Piano di Adeguamento e con riguardo alle garanzia finanziarie di cui all’art. 17, co. 3 poiché la detta discarica era in attività alla data di entrata in vigore della norma). |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 531 del 2008, proposto da:
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Consorzio Comunita' Collinare del Friuli, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mansi e Francesco Paolo Mansi, con domicilio eletto presso l’avv. Orio De Marchi, in Trieste, via Fabio Severo 20;
contro
Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Aita, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7; Regione Friuli-Venezia Giulia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle deliberazioni dd. 30.6.2008 e 28.7.2008 della Provincia di Udine.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente Consorzio espone di essere titolare di tre discariche di 1° categoria (in realtà, come da chiarimento fornito in sede di pubblica udienza: di una sola discarica suddivisa in tre lotti distinti) per R.S.U. e assimilabili, sita in censuario di Fagagna, località Plasencis, regolarmente autorizzata.
La prima (rectius: il primo lotto) è esaurita e ricomposta; la seconda (rectius: il secondo lotto), autorizzata nel 1986, ha concluso i conferimenti nel 1992, è stata definitivamente ricoperta e sistemata, ed il relativo collaudo è intervenuto nel 1995. In relazione a questo lotto, peraltro, nel 2007 si sono verificati cedimenti del piano di copertura, cosicchè è stato necessario presentare un progetto definitivo di ripristino., approvato il 30.6.08.
La terza (rectius: il terzo lotto), infine, autorizzata nel 1990, era ancora in esercizio all’atto dell’entrata in vigore del D.Lg. 36/03, cosicchè, limitatamente a questa, veniva presentato idoneo Piano di Adeguamento.
Dal 2005, tuttavia, essa pure non è più in attività.
1.1. - Con l’atto qui opposto la Provincia ha respinto il Piano di Adeguamento, ordinato la chiusura e imposto ulteriori garanzie finanziarie.
Questi i motivi di ricorso:
1) incompetenza della Provincia. Violazione dl principio di imparzialità e lesione della par condicio. Violazione dell’art. 23 della L.r. 30/87.
2) Violazione degli artt. 8, 15 e 17 del D.Lg. 36/03 e 59/05
3) Carenza di presupposti e sviamento
4) Violazione del D.Lg. 36/03 e sviamento.
5) Incompetenza e violazione del D.Lg. 152/06.
2. - La Provincia, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Col primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che - sulla sua domanda - si sia pronunciata la Provincia di Udine e non la Giunta Regionale.
Secondo al sua prospettazione poiché la Provincia è socio di maggioranza della Società Exe s.p.a. - che è proprietaria e gestisce la discarica di rifiuti non pericolosi di Trivignano - si trova in una situazione di conflitto di interessi e quindi non può pronunciarsi sulla domanda dal ricorrente, come stabilisce anche l’art. 23, comma 1 bis, della L.r. 30/87.
Queste conclusioni non possono essere condivise. Prevede infatti la richiamata disposizione che “qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società … che abbiano tra le proprie attività di progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, spettano rispettivamente alla Giunta regionale ed al Direttore regionale dell'ambiente”.
La norma, all’evidenza, ha significato opposto a quello che il ricorrente le vuole attribuire: vuol dire, infatti, che la Provincia non può autorizzare discariche gestite da Società cui essa stessa partecipa (in altre parole discariche di Exe s.p.a., che, infatti, sono state autorizzate direttamente dalla Regione), ma non certo che, per tale ragione, essa non può esercitare le proprie funzioni istituzionali, tra cui quelle relative all’approvazione dei Piani di Adeguamento.
3.2. - Col secondo motivo, l’istante si duole della pretesa provinciale di imporre prescrizioni e garanzie finanziarie per la gestione post operativa, anche a situazioni da tempo concluse (solo la terza discarica - terzo lotto - ricade sotto l’egida della nuova legge, mentre per la seconda i conferimenti sono cessati nel 1992), nonché dell’ordine di concludere i lavori entro l’1.10.08.
Il motivo (assai confuso) riguarda le prescrizioni dettate per la chiusura e la successiva gestione e la prestazione di garanzie, che il ricorrente assume essere state richieste in relazione a due diverse situazioni: quelle conseguenti alla bocciatura del Piano di Adeguamento del c.d. “terzo lotto”, e quelle connesse all’approvazione del Progetto Definitivo per la realizzazione della copertura superficiale finale del “secondo lotto”, in variante a quanto previsto dal progetto originario.
Innanzi tutto si osserva che la prospettazione è parzialmente errata in fatto, in quanto l’adeguamento delle garanzie (come risulta dal provvedimento opposto) è previsto solo per il terzo lotto e non anche per il secondo.
Il ricorrente si duole comunque del fatto che, pur avendo la Provincia ritenuto la discarica non adeguabile, siano state imposte le nuove regole dettate dal D.Lg. 36/03, in particolare per quanto concerne, appunto, le garanzie finanziarie.
Come più volte precisato da questo Tribunale, la circostanza che la discarica di cui trattasi (“terzo lotto”) fosse in attività alla data di entrata in vigore del D.Lg. 36/03 (i conferimento sono infatti cessati nel 2005) la fa indiscutibilmente rientrare tre quelle per cui è obbligatoriamente prevista la presentazione del Piano di Adeguamento, nonché fra quelle per le quali - qualsiasi sia l’esito del procedimento di approvazione del Piano stesso - sussiste l’obbligo di effettuarne quantomeno la chiusura nel rispetto di tutte le nuove previsioni normative. La discarica, inoltre, essendo operativa alla data di entrata in vigore della legge, ha potuto beneficiare dell’ulteriore periodo di attività nelle more dell’espletamento del procedimento di valutazione del Piano, per cui non sussiste alcuna ragione per pretendere, ora, di sottrarsi alla puntuale applicazione della normativa sopravvenuta.
Le stesse argomentazioni valgono per le garanzie finanziarie: l’art. 17, comma 3, del D.Lg. 36/03 stabilisce che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14”. Il secondo comma di tale articolo precisa che “la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa” e, al comma 5, che “nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.”
E’ pertanto evidente che il legislatore ha avuto ben presente la situazione delle discariche già in avanzata fase di coltivazione al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, per le quali non è stata prevista l’esenzione delle garanzie, bensì un riduzione delle stesse; così come ha avuto presente la situazione delle discariche che essendo già esaurite (ma non ancora ricomposte) sono gravate solo dall’onere di fornire garanzie per la gestione post-mortem.
Dal complesso delle disposizioni ricordate si evince che tutte le discariche ancora attive al momento dell’entrata in vigore del D.Lg. 36/03 sono soggette - in misura ovviamente diversa, secondo la singola situazione di fatto - alla prestazione delle garanzie di durata trentennale.
3.2.1. - L’istante contesta anche la data dell’1.10.08, entro cui doveva ultimare la copertura del secondo lotto in conseguenza dell’approvazione del suo stesso progetto.
Espone correttamente la Provincia che nel Piano di manutenzione ordinaria, presentato il 22.12.04, il ricorrente Consorzio aveva dichiarato che la maggior parte dei lavori sarebbe stata completata entro otto mesi, cosa che, invece, non è avvenuta; tant’è che l’Ente, in data 2.4.07, ha diffidato il Consorzio a provvedere, concedendo anche, con atto del 24.4.07, una proroga dei termini fissati.
Non può quindi il ricorrente, ampiamente inadempiente ai propri obblighi, dolersi se, nell’atto opposto, è stato determinato un termine finale - peraltro congruo, in relazione all’entità degli stessi - per il completamento dei lavori.
3.3. - Il terzo motivo è evidentemente frutto di erronea lettura dei provvedimenti, posto che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, negli stessi sono chiaramente distinti gli obblighi connessi alla mancata approvazione del Piano di Adeguamento (che comporta comunque l’obbligo di integrare le garanzie finanziarie) e all’approvazione del progetto per la definitiva copertura del secondo lotto (che non comporta, proprio per essere lo stesso esaurito e ricomposto prima dell’entrata in vigore del D.Lg. 36/03) alcun adeguamento di garanzie.
3.4. - Il quarto motivo ribadisce la non assoggettabilità delle discariche esaurite al D.Lg. 36/03, che riguarderebbe solo le discariche di rifiuti pericolosi e quelle autorizzate dopo il 16.7.01.
Così non è. Le disposizioni si applicano infatti - senza alcuna distinzione - a tutte le discariche che alla data di entrata in vigore del D.Lg. 36/03 ricevevano ancora rifiuti, come è nel caso di specie.
3.5. - Con l’ultimo motivo, il ricorrente lamenta che la Provincia avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, limitate al mero “controllo e alla verifica”.
Anche questo (assai generico) motivo è infondato: la competenza ad approvare o respingere i Piani di Adeguamento, così come il piano di modifica della copertura superficiale di una discarica, appartengono (non foss’altro perché sono espressione proprio dell’attività di “controllo”), ex D.P.G.R. n. 01/98, alla Provincia.
In definitiva, il ricorso va respinto.
4. - Sussistono tuttavia le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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