Sul ricorso numero di registro generale 232 del 2009, proposto da:
El Haffari Mohamed, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Maino e Andrea Zacco, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unità D'Italia 7;
contro
Questura di Pordenone, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso in data 12.2.2009 dal Questore di Pordenone.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Pordenone e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
1. - Il ricorrente espone di essere presente nello Stato dal 2002 e di aver ottenuto la “sanatoria”, ex D.L. 195/02, a seguito della quale il Questore di Bologna gli ha rilasciato, in data 20.5.03, il primo permesso di soggiorno.
Nell’agosto del 2003 veniva coinvolto, al Lido di Venezia, in fatti di reato, in esito ali quali subiva (il 3.9.03) una condanna ex art. 444 c.p.p., ad un anno e 10 mesi di reclusione, per rapina, lesioni personali e porto abusivo di arma.
Dopo tale, isolato, evento, otteneva uno stabile posto di lavoro e il suo soggiorno (il cui titolo veniva successivamente rinnovato, senza alcun problema, in data 20.5.04, 27.9.05 e 26.9.07), proseguiva senza ulteriori disavventure.
1.1. - Trasferitosi nella nostra Regione, si vedeva negare dal Questore di Pordenone il richiesto rinnovo a causa del precedente penale di cui si è detto.
1.2. - Contro il provvedimento vengono dedotte le seguenti censure
1) violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lg. 286/98, in quanto si è ritenuto il precedente penale assolutamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, senza svolgere alcuna indagine sulla sua condotta successiva ai fatti e sul suo pieno inserimento sociale.
2) Travisamento di fatto ed errore sui presupposti, poiché non si è considerato che il Questore di Bologna, in epoca successiva alla condanna, ha rinnovato per ben due volte il permesso di soggiorno.
Inoltre, non si è adeguatamente valutata la circostanza che il precedente penale è rimasto del tutto isolato, ed il reato si è estinto per decorso del quinquennio ex art. 445 c.p.p..
3) Carenza di motivazione.
2. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso concludendo per la sua reiezione.
3. - Il ricorso è fondato.
In particolare, sussiste la dedotta carenza di motivazione e di istruttoria.
Infatti, ancorchè i reati per i quali il ricorrente è stato condannato siano tra quelli normalmente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia l’Amministrazione non ha considerato che si trattava di sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p.; con la conseguenza che, al momento dell’emanazione del diniego opposto, per effetto dell’art. 445 c.p.p., il reato doveva ritenersi estinto. Dispone, appunto, la norma che “il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”.
E’ ben vero che l’estinzione, riguarda “ogni effetto penale” e non anche gli effetti amministrativi (come conferma C.S. 36235/08), tuttavia il Collegio ritiene preferibile aderire alla tesi (parimenti affermata al Consiglio di Stato, in specie con la decisione n. 3902/08 che equipara gli effetti della riabilitazione a quelli dell’estinzione del reato ex art. 445 c.p.p.) secondo cui una volta che il reato è estinto vien meno l’obbligatorietà del diniego del permesso di soggiorno e si riespande il potere discrezionale della P.A. di valutare la richiesta alla luce delle sopravvenienze di fatto, quali la circostanza che l’interessato non abbia successivamente commesso alcun reato - a testimonianza dell’episodicità della illecita condotta che ha portato alla condanna - la continuità del rapporto di lavoro, l’inserimento sociale.
In altre parole, la P.A. non poteva denegare il rinnovo del permesso di soggiorno alla stregua della mera esistenza del precedente penale (il cui reato è oramai estinto), ma doveva valutare l’eventuale ed attuale pericolosità del soggetto e tutti gli altri elementi più sopra indicati.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente alla stregua del principio di diritto indicato.
4. - Sussistono giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009