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| n. 5-2009 - © copyright |
T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 20 maggio 2009 n. 344
Pres. Vitellio, Est. Criscenti
D. Falletti (Avv. F. Nucara) c/ Comune Reggio Calabria (n.c.) |
Accesso agli atti – Informazione ambientale - Acque della rete idrica – Controlli – Legittimazione - Chiunque – Motivi |
I documenti relativi ai controlli svolti dal Comune ( nella specie il Comune di Reggio Calabria), ai sensi dell’art. 6 e ss D.Lgs. n. 31/01, sullo stato delle acque della rete idrica costituiscono “informazione ambientale” come tale accessibile ai sensi dell’art. 3, co. 1 D.Lgs. 195/05 da chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 100 del 2009, proposto da:
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Demetrio Falleti, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nucara, con domicilio eletto presso Francesco Nucara Avv. in Reggio Calabria, Corso Garibaldi, n.468/A
contro
Comune di Reggio di Calabria, non costituito in giudizio
per ottenere
l’accesso agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile della rete idrica del Comune di Reggio Calabria, in relazione al periodo 2002 – 2007, in relazione alla propria utenza
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 13 gennaio 2009 FALLETI Demetrio, premesso di aver stipulato regolare contratto di somministrazione di acqua potabile (codice contratto n. 10003372) con il Comune di Reggio Calabria, chiedeva a quest’ultimo di avere accesso, anche al fine di estrarre copia, agli atti e documenti che indicano i risultati delle analisi dell’acqua potabile della rete idrica del Comune di Comune di Reggio Calabria in relazione al periodo intercorrente dall’anno 2002 all’anno 2007, con specifico riferimento alla propria utenza, nonché il documento da cui risulta il punto di adduzione delle tubature facenti capo all’acquedotto comunale che servono la sua unità immobiliare al fine di effettuare un confronto con i dati dell’ASL.
Stante il silenzio serbato dal Comune, il privato, con atto notificato il 20 febbraio 2009, chiedeva al Tar di disporre l’accesso dei risultati delle analisi dell’acqua potabile della rete idrica comunale in relazione al periodo intercorrente dall’anno 2002 all’anno 2007.
Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
Ad avviso del Tribunale (vd. già sentenze 14 gennaio 2009 n. 19, 26 gennaio 2009 n. 48, 29 gennaio 2009 n. 68) il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195, il quale precisa che l'autorità pubblica deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune.
Al riguardo va anche precisato che l’art. 2 (“Definizioni”) del medesimo D.l.vo n. 195 cit. chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”.
Orbene, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.l.vo 2 febbraio 2001 n. 31, e più esattamente degli artt. 6 e segg. (l’art. 5, citato in ricorso, si occupa, invece, dei cc.dd. valori di parametro), possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono, quindi, accessibili.
Ne consegue che il presente ricorso deve essere accolto e deve, pertanto, ordinarsi al Comune di Reggio Calabria di esibire i risultati delle analisi richiesti dall’interessato.
Considerata la serialità della lite, le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire al ricorrente le informazioni richieste con istanza del 13 gennaio 2009, limitatamente ai risultati delle analisi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Vitellio, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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