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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - SEZIONE I - Sentenza 21 maggio 2009 n. 398
Pres. Corasaniti, Est. De Piero
Salmoiraghi e Viganò spa (Avv. Morbidelli, Avv. Zaglio, Avv. Ambrosi) c.
Unione dei Comuni Aiello – San Vito.


Commercio ed industria – Chiusura esercizio commerciale - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati – Interpretazione termine – Deroga all’art. 30 co. 2 L.r. Friuli 29/05 – Sussiste.

La regola generale in tema di chiusura degli esercizi commerciali è contenuta nell’art. 29, comma 2 L.r. Friuli 29/05, ove si prevede la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatte salve le deroghe previste al comma 3. Per fornire una lettura delle norme costituzionalmente orientata e conforme ai principi comunitari di divieto di discrezionalità e libertà di concorrenza, con l’espressione “esercizio isolato” si può intendere semplicemente una struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi. A tal fine è del tutto irrilevante che esso sia (o meno) inserito all’interno di un centro commerciale. Di conseguenza chi è in possesso di tale requisito è soggetto a godere della deroga prevista dall’art. 30 co. 2 L.r. 29/05.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 193 del 2009, proposto da:
 

Salmoiraghi & Vigano' Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro



Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello-San Vito dd. 31.12.2008, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, nonchè del provvedimento dd. 16.1.2009..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Saverio Corasaniti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. - Il ricorso all’esame contesta gli atti emessi dall’Unione dei Comuni Aiello - san Vito con i quali si impone alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale “Palmanova Outlet Village” (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell’autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi dal Comune di Aiello, in forza di contratto d’affitto d’azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l’apertura ai sensi dell’art. 29, comma IV, della L.r. 13/08.

1.1. - I motivi di ricorso sono: violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, l’istante espone che l’art. 4 della L.r. 13/08 ha introdotto l’obbligo di chiusura domenicale e festiva per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell’esercente. L’art. 30, comma 2, lett, b), della L.r. 29/05, come modificato dall’art. 5 della L.r. 13/08, prevede peraltro una deroga a tale regime (e quindi la possibilità di apertura in tutte le domeniche e festività), per quanto qui rileva, per gli “esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale”.

Poiché l’esercizio commerciale di cui si controverte ha superficie inferiore a 400 mq, ed è autonomo (cioè “isolato”) rispetto agli altri esercizio ed allo stesso centro commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale), ne consegue che rientra a pieno titolo nella previsione derogatoria.

La ricorrente Società esamina poi il significato del termine “isolato”, per concludere che esso va riferito a strutture collocate al di fuori dei centri abitati e non a esercizi commerciali lontani da altri esercizi; con l’ulteriore conseguenza che la deroga si applica anche ai centri commerciali (pur composti di una pluralità di esercizi singoli), purchè lontani dal centro abitato.

Diversamente opinando la norma non sarebbe scevra di dubbi di legittimità costituzionale e financo di contrarietà ai principi comunitari.

2. - L’Unione dei Comuni Aiello - san Vito, ancorchè ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.

3. - Il ricorso è fondato.

La regola generale in tema di chiusura degli esercizio commerciali è contenuta nell’art. 29, comma 2, ove si prevede la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatte salve le deroghe previste al comma 3, il quale stabilisce che “gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all’obbligo di chiusura di cui al comma 2: a) nelle domeniche e festività del mese di dicembre; b) fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle del mese di dicembre, previa comunicazione al Comune dell’elenco delle giornate di apertura prescelte”.

L’art. 30, per parte sua, stabilisce che non sussistono limiti per i “Comuni classificati come località a prevalente economia turistica”, nonché per “agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa allocati nella zona omogenea A del Piano regolatore generale comunale ovvero nei centri storici, così come previsti e riconosciuti negli strumenti urbanistici generali dei Comuni”; e, infine, per gli “esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale”.

L’esercizio di cui si controverte, di superficie inferiore ai 400 mq., è bensì autonomo, cioè dotato di propria autorizzazione, ma collocato all’interno di un centro commerciale unitario.

Le questioni da risolvere sono, quindi, due: se le norme generali si riferiscano anche ai centri commerciali, e cosa si intenda per esercizio commerciale “isolato”.

3.1. - La risposta al primo quesito è senza meno positiva: infatti la nuova normativa, innovando rispetto alla precedente, non distingue più tra esercizi commerciali “singoli” e centri commerciali, per cui ogni esercizio dotato di autonoma autorizzazione deve ritenersi destinatario delle prescrizioni sugli orari.

3.2. - Resta quindi da interpretare l’espressione (del tutto nuova) “esercizio isolato”.

La ricorrente propone una sua (possibile) interpretazione suggerendo che con tale termine il legislatore abbia inteso riferirsi non ad esercizi collocati in posizione “isolata” rispetto ad altri esercizi commerciali di analoga o anche diversa natura, quanto piuttosto alla loro collocazione “isolata” rispetto ai centri abitati; ci si riferirebbe cioè ad esercizi situati in zone periferiche o disagiate in quanto prive delle infrastrutture e dei servizi propri dei centri urbani, per raggiungere i quali è necessario utilizzare mezzi propri.

Il Collegio, peraltro (anche per fornire una lettura delle norme costituzionalmente orientata e conforme ai principi comunitari di divieto di discriminazione e libertà di concorrenza), è dell’avviso che la spiegazione sia assai più semplice e che con l’espressione “esercizio isolato” si intenda semplicemente una struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi. A tal fine è del tutto irrilevante che esso sia (o meno) inserito all’interno di un centro commerciale.

In definitiva, la ricorrente - così limitato il significato di “esercizio isolato” - risulta in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge per godere della deroga.

Il ricorso va quindi accolto.

4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa, ad eccezione del contributo unificato (pari ad € 500,00 - cinquecento/00) che l’Unione dei Comuni (a tenore dell’art. 13 del D.P.R. 115/02, come modificato - da ultimo - dalla L. 296/06) dovrà rimborsare alla ricorrente, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza..

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

L’Unione dei Comuni dovrà peraltro rifondere alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato corrisposto pari ad € 500,00 - cinquecento/00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente, Estensore
Oria Settesoldi, Consigliere
Vincenzo Farina, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009


 

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