REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso n. 3482 del 2009 R.g. proposto da:
Isea s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Matteis, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Cristina Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo,271;
contro
l’Anas s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12
nei confronti di
It Innovazione e Tecnologie s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., n.c.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento in data 30.03.2009 prot. UCS-0012383-P con cui l'ANAS spa, sede compartimentale di Cosenza, ha disposto: la revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria n. 8527 del 4/03/2009 della gara n. 13/2009 in favore della ricorrente; l’incameramento della cauzione provvisoria; la segnalazione dell’accaduto all’Autorità intimata; b) nei limiti dell’interesse, del punto 3, lett. h), del disciplinare di gara.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
sentiti nella camera di consiglio del 13 maggio 2009, relatore il cons. Mario Alberto di Nezza, gli avvocati delle parti come da verbale, anche sulla possibilità di definire il ricorso con decisione in forma semplificata;
considerato che ad avviso del Collegio il giudizio appare suscettibile di essere definito in tale forma, sussistendo i presupposti dell’art. 26 l. n. 1034/1971, come modif. dalla legge n. 205/2000;
1. Rilevato:
- che la ricorrente, esponendo di essersi aggiudicata in via provvisoria la gara meglio specificata in epigrafe, ha impugnato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione (con conseguenti incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità) assunto dall’Anas per una pretesa dichiarazione non veritiera circa l’insussistenza di condanne penali; dal certificato integrale del casellario giudiziale, acquisito in sede di verifica dei requisiti, era infatti emersa l’esistenza di una condanna penale emessa dalla Corte d’appello di Lecce nel 1979 (per fatti risalenti al 1975) nonché di una successiva ordinanza di riabilitazione in data 19 settembre 2007;
- che a sostegno del gravame essa assume:
a) l’illegittimità della revoca alla luce del pacifico principio dell’irrilevanza, ai fini dell’accertamento della sussistenza della moralità professionale, delle sentenze penali di condanna seguite da riabilitazione del condannato; tanto più che l’amministratore (e legale rappresentante) della ricorrente avrebbe riferito la propria dichiarazione (di insussistenza di condanne) esclusivamente ai reati che incidono su tale requisito (donde l’asserita non configurabilità del mendacio), ponendo in essere un contegno pienamente in linea col recente orientamento giurisprudenziale sul c.d. falso innocuo (ossia privo di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano l’evidenza pubblica; cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829);
b) in linea subordinata, l’omissione della necessaria indagine sull’effettiva e concreta incidenza, sulla moralità professionale, del precedente taciuto;
c) l’illegittimità del disciplinare di gara laddove, nello specificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive, richiede l’enunciazione, oltre che delle condanne, anche degli “eventuali provvedimenti di riabilitazione” (punto 3, lett. h), trattandosi di clausola palesemente irragionevole alla luce della riferita ininfluenza di tali pronunce sul requisito in disamina;
d) in linea di ulteriore subordine, l’eccessiva onerosità del disposto incameramento della cauzione, versandosi in ipotesi di omissione comunque non connotata da gravità;
2. Considerato al riguardo:
- che ad avviso del Collegio l’orientamento della più recente giurisprudenza circa l’irrilevanza, ai fini dell’apprezzamento della moralità professionale, della pronuncia di patteggiamento nei casi di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4897), va più in generale esteso a tutte le ipotesi di condanne seguite da riabilitazione;
- che in tal senso depone l’art. 38, comma 1, lettera c), Cod. contr. pubbl., a tenore del quale “resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale”; la norma intende appunto riferirsi al duplice caso di:
a) condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p. (dichiarata dal tribunale di sorveglianza all’esito di un’accurata indagine concernente, tra l’altro, la buona condotta del condannato e l’avvenuto risarcimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato; cfr. art. 179 c.p.);
b) pronunce di patteggiamento per le quali sia decorso un certo periodo di tempo (cinque anni o due anni rispettivamente per delitti o contravvenzioni) senza che l’imputato abbia commesso altro reato della stessa indole;
- che il rinvio agli artt. 178 c.p. e 445, comma 2, c.p.p. operato dalla disposizione in esame è da intendersi in logica di alternatività (la congiunzione “e” utilizzata dalla norma ha in realtà valenza disgiuntiva), alla luce del differente ambito applicativo dei rispettivi istituti (secondo la giurisprudenza “non sussiste alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l’interessato si è avvalso del procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue”; così Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 2004, n. 44665);
- che tale rilevata ininfluenza consente di escludere la necessità di dichiarare, ai sensi del menzionato art. 38 Cod. contr. pubbl., le pronunce per le quali si sia estinto il reato (quanto al patteggiamento) ovvero sia intervenuta la riabilitazione (così, da ultimo, T.a.r. Lazio, sez. III-quater, 27 marzo 2009, n. 3218);
- che appare perciò ingiustificatamente gravatoria la previsione della “lex specialis” (ove intesa nel senso che la relativa carenza sia suscettibile di comportare conseguenze negative sulla partecipazione dei concorrenti alla selezione) circa la necessità di dichiarare anche le sentenze di condanna per le quali sia intervenuta la riabilitazione, proprio per la ragione che la conoscenza di detta circostanza non risponde ad alcun apprezzabile interesse della stazione appaltante;
- che non rileva, in questa prospettiva, il disposto dell’art. 38, comma 2, Cod. contr. pubbl., invocato dall’amministrazione, ai sensi del quale il concorrente “attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva […], in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione”, dovendo detta norma essere intesa nel senso che vanno dichiarate le condanne che, ancorché assistite dal beneficio della non menzione, siano comunque suscettibili di influire nell’apprezzamento della moralità professionale (il beneficio della non menzione, contemplato dall’art. 175 c.p., non coincide infatti con l’istituto della riabilitazione ex art. 179 c.p.);
3. Considerato che, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, vanno annullati tanto il punto 3, lett. h), del disciplinare di gara, nei limiti dell’interesse della ricorrente, nella parte relativa alla necessità di dichiarare le sentenze per le quali siano intervenuti “eventuali provvedimenti di riabilitazione” (parimenti oggetto di specifica dichiarazione secondo la “lex specialis”), quanto il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria (ciò che rende conseguentemente privi di titolo l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza), fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
considerato che i rimanenti profili di gravame possono restare assorbiti, sembrando altresì equo compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2009, con l'intervento dei signori:
Bruno Amoroso, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2009