REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 187 del 2009, proposto da:
Aeffe Retail Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;
contro
Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello-San Vito dd. 31.12.2008, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, nonchè del provvedimento dd. 16.1.2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
A) La ricorrente gestisce un punto vendita di superficie inferiore ai mq 400 all’interno del centro commerciale denominato “Palmanova outlet village” in forza di contratto d’affitto d’azienda concluso con la società Marangi Immobiliare srl e di subentro nell’autorizzazione commerciale ad essa rilasciata dal Comune di Aiello tramite presentazione di apposita DIA.
In data 31.12.2008 ha indirizzato al Comune comunicazione per segnalare che l’attività di commercio in sede fissa da essa come sopra esercitata doveva considerarsi non soggetta all’obbligo di chiusura nelle giornate di domenica e festive ex art. 29 della l.r 29/2005 in quanto possedeva i requisiti richiesti dall’art. 30, c. 2 lett. b) della legge citata per potervi derogare.
L’amministrazione comunale, ricevute le comunicazioni dei singoli esercizi di vendita, trasmetteva peraltro alla società Marangi Immobiliare srl ed alla direzione dell’Outlet l’impugnata intimazione 31.12.2008 a presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali per l’apertura, nel presupposto che i singoli esercizi, ancorchè gestiti da imprese diverse, siano sottoposti al regime di orari previsto per il centro commerciale per il quale il Comune ha rilasciato un’autorizzazione “generale”, nonché la sucessiva precisazione del 16.1.2009, anch’essa impugnata , relativa alle modalità per la comunicazione delle 25 giornate di apertura prescelte.
Gli atti suddetti sono stati impugnati riconducendo le varie argomentazioni ai motivi di Violazione di legge ed Eccesso di potere sotto vari profili
1) Sarebbe totalmente mancato il necessario contraddittorio con i singoli esercenti delle varie attività di commercio al dettaglio che sono i veri destinatari dei provvedimenti, gli iniziatori del procedimento ed i cui esercizi commerciali sono del tutto autonomi dalla titolarità del centro commerciale.
2) Sussisterebbero poi nel caso di specie tutti i requisiti richiesti per l’operatività del più volte citato art. 30, c. 2 lett. b) della l.r 29/2005 quanto a ubicazione nel territorio comunale, superficie inferiore ai 400 mq e possesso del richiesto “isolamento” . Infatti i singoli esercizi dovrebbero ritenersi “isolati” perché tale termine andrebbe interpretato nel senso di lontananza rispetto al centro abitato e non dagli altri esercizi commerciali, anche alla luce dell’ intento professato dal legislatore del 2008, il quale, avendo inteso concedere la massima libertà a tutti i piccoli imprenditori (esercizi fino ai 400 mq) ovunque ubicati, ha modificato proprio l’art. 30, al fine di eliminare ogni preesistente distinzione di trattamento tra esercizi di analoghi requisiti dimensionali a seconda del fatto che si trovassero o meno inseriti in centri commerciali.
Una diversa interpretazione normativa porterebbe la norma a contrastare con le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 41 Cost, dato che si determinerebbe una immotivata disparità di trattamento tra fattispecie analoghe ed una incolmabile indeterminatezza della norma che non fornisce alcun parametro utile per valutare quale sia la distanza fisica minima tra esercizi commerciali che consenta di qualificarli come isolati l’uno dall’altro. Si realizzerebbe anche un contrasto con il Trattato CE, alla luce del quale può ritenersi legittima solo una normativa nazionale che incida sull’orario di apertura dei pubblici esercizi ponendo a tutti le medesime limitazioni mentre, nel caso di specie, le distinzioni introdotte non potrebbero trovare alcuna giustificazione nel principio concorrenziale e finiscono per discriminare situazioni identiche.
B) Osserva il Collegio che il ricorso comporta in via prioritaria la soluzione di una questione di diritto e cioè l’interpretazione da darsi alla previsione dell’art. 30, 2^ c. lett. b) della l.r. 29/2005, rispetto alla quale la violazione della normativa procedimentale denunciata sub 1 appare meno satisfattiva dell’interesse di parte ricorrente.
Va rilevato anzitutto che dal precedente art.29 si evince il principio normativo della chiusura domenicale con l’ eccezione delle domeniche di dicembre e di ulteriori venticinque giornate domenicali e festive nel corso dell’anno da prestabilirsi e comunicare al Comune.
A questa regola il successivo art. 30 prevede una deroga generale per tutti i negozi al dettaglio in sede fissa dei comuni turistici (1^ c.), per tutti i negozi al dettaglio in sede fissa che si trovino nelle zone A o nei centri storici ( 2^ c. lett. a) ed infine per “gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale.” (2^ c. lett. b).
E’ di immediata evidenza che l’unico possibile dubbio interpretativo derivante dal 2^ c. lett. b) può riguardare l’aggettivo “isolati”, dato che gli altri requisiti sono di univoca interpretazione. Si parla infatti di qualunque zona del territorio comunale, rendendo così palese la contrapposizione rispetto alla lett. a), dove si richiede necessariamente l’ubicazione in una specifica zona; si fissa poi un limite di superficie, mentre la lett. a) si applica anche ai negozi di grandi dimensioni ma si richiede anche l’”isolamento”, utilizzando un termine che non ha riscontro nella normativa sugli esercizi commerciali e che, come esattamente rimarcato dalla parte ricorrente, ove fosse inteso in senso letterale richiederebbe degli ulteriori riscontri applicativi che la legge non fornisce: isolato da che cosa? Da altri esercizi al dettaglio in sede fissa? Dai nuclei abitati? E comunque, quale dovrebbe essere la distanza limite e come dovrebbe essere calcolata?
Pare al Collegio che addentrandosi su questa strada si finirebbe inevitabilmente per incorrere in dubbi di legittimità costituzionale se non altro per la riscontrata indeterminatezza ed indeterminabilità del requisito normativo; pertanto, prima di verificare l’inevitabilità di sottoporre la norma ad una verifica di costituzionalità, appare necessario verificare la possibilità di altri canoni interpretativi.
Facendo ricorso al dato storico sappiamo che il legislatore del 2008, cui si deve l’attuale versione dell’art. 30, era mosso dall’intendimento di pervenire all’”eliminazione della differenza di trattamento tra esercizi di dimensione non superiore a mq 400, a seconda della loro allocazione o meno in un centro o complesso commerciale” ( v. atti consiliari X legislatura - disegno di legge n. 26 pag. IV).
Avuto riguardo a tutte le considerazioni precedentemente svolte nonché alla necessità di garantire una lettura normativa che si riveli rispettosa del disposto costituzionale e dei principi comunitari di garanzia della concorrenza - che difficilmente si concilierebbero con un trattamento differenziato di operatori commerciali di pari dimensioni a seconda della ubicazione all’interno o meno di un centro commerciale -, il Collegio ritiene che l’aggettivo “isolato” vada inteso semplicemente nel senso di autonomo, ovverosia dotato di autorizzazione propria ed indipendente da altro esercizio.
In questo caso è evidente che, anche all’interno di un centro commerciale, la acclarata necessità di autonoma autorizzazione di sub ingresso risponde alla richiesta normativa e legittima i singoli esercenti, titolari di licenze per la vendita al dettaglio in esercizi con superfici sicuramente inferiori ai 400 mq, a beneficiare della deroga di cui all’art. 30, 2^ c. lett. b).
Da quanto sopra si evince la fondatezza del ricorso che va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa, ad eccezione del contributo unificato (pari ad € 500,00 - cinquecento/00) che l’Unione dei Comuni dovrà rimborsare alla ricorrente, all’atto del passaggio ingiudicato della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
L’Unione dei Comuni dovrà peraltro rifondere alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato corrisposto pari ad € 500,00 - cinquecento/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Farina, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009