Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2009 - © copyright

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 21 maggio 2009 n. 365
S. Corasaniti Pres. O. Settesoldi Est.
Marangi Immobiliare Srl ed altra (Avv.ti M. Bellavista e G. Gabrielli) contro l’Unione dei Comuni Aiello - San Vito ( non costituita)


Autorizzazioni commerciali – Centro commerciale - Autorizzazione generale all’apertura del centro - Deve ritenersi soltanto il presupposto giuridico per il rilascio delle singole autonome autorizzazioni ai singoli operatori – Disposizioni di cui agli art. 29 e 30 L.R. Friuli Venezia Giulia n. 29/2005 – Riguardano solo i singoli titolari dei vari punti vendita

L’autorizzazione generale all’apertura di un centro commerciale deve ritenersi soltanto il presupposto giuridico per il rilascio delle singole autonome autorizzazioni ai singoli operatori, i quali devono dimostrare di possedere, ciascuno in proprio ed a titolo personale, i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita al dettaglio e munirsi autonomamente del proprio titolo autorizzativo. I destinatari delle previsioni degli artt. 29 e 30 della l.r. 29/2005 sono quindi sicuramente i singoli dettaglianti, così come ad essi appartiene la scelta di aprire o chiudere il negozio in coincidenza con le festività e le domeniche


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 183 del 2009, proposto da:
Marangi Immobiliare Srl, Promanagement Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Massimiliano Bellavista, Giovanni Gabrielli, con domicilio eletto presso Massimiliano Bellavista Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro



Unione dei Comuni Aiello San Vito
, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello-San Vito dd. 31.12.2008, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, nonchè del provvedimento dd. 16.1.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Il ricorso è stato proposto dalla società Marangi Immobiliare srl, titolare dell’autorizzazione per la conduzione del centro commerciale “Palmanova Outlet” e dalla società che ha la gestione e direzione del citato centro commerciale sotto il solo profilo dei servizi comuni, le quali espongono che i singoli esercenti commerciali interni al centro hanno segnalato al comune che l’attività di commercio in sede fissa da essi esercitata doveva considerarsi non soggetta all’obbligo di chiusura nelle giornate di domenica e festive ex art. 29 della l.r 29/2005 in quanto possedeva i requisiti richiesti dall’art. 30, c. 2 lett. b) della legge citata per potervi derogare.
L’amministrazione peraltro, ricevute le comunicazioni dei singoli esercizi di vendita, trasmetteva alla società Marangi Immobiliare srl ed alla direzione dell’Outlet l’impugnata intimazione 31.12.2008 a presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali per l’apertura, ritenendo che i singoli esercizi, ancorchè gestiti da imprese diverse, siano sottoposti al regime di orari previsto per il centro commerciale per il quale il Comune ha rilasciato un’autorizzazione “generale”, nonché la successiva precisazione del 16.1.2009, anch’essa impugnata , relativa alle modalità per la comunicazione delle 25 giornate di apertura prescelte.
Il ricorso deduce i seguenti motivi:
1) Violazione di legge ed eccesso di potere con riguardo all’errata individuazione del soggetto destinatario delle norme contenute nel titolo II, capo IV, della l.r 29/2005 ( con particolare riguardo agli artt. 29 e 30) e di conseguenza del destinatario degli atti impugnati.
2) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del contraddittorio, del principio del giusto procedimento, per mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e per aver condotto il procedimento senza la necessaria partecipazione delle parti private.
3) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed errata applicazione di legge con riguardo al contenuto di merito e dispositivo degli atti impugnati
Parte ricorrente con il primo motivo di ricorso afferma di non poter essere destinataria del contenuto precettivo degli artt. 29 e 30 della l.r 29/2005, perché nega che i titoli per l’esercizio delle singole attività commerciali siano assorbiti dalla autorizzazione all’apertura del centro commerciale stesso. Infatti i singoli esercenti hanno dovuto munirsi di idoneo titolo autorizzativo mediante la presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 11 della l.r. 29/2005 e quindi sono autonomi rispetto al centro commerciale ove sono inseriti.
Trattasi di argomentazione che il Collegio ritiene condivisibile: l’autorizzazione generale all’apertura del centro deve infatti ritenersi soltanto il presupposto giuridico per il rilascio delle singole autonome autorizzazioni ai singoli operatori, i quali devono dimostrare di possedere, ciascuno in proprio ed a titolo personale, i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita al dettaglio e munirsi autonomamente del proprio titolo autorizzativo. I destinatari delle previsioni degli artt. 29 e 30 della l.r. 29/2005 sono quindi sicuramente i singoli dettaglianti, come correttamente inteso da questi ultimi che si erano infatti già attivati presso il Comune ai sensi della norma citata, così come ad essi appartiene la scelta di aprire o chiudere il negozio in coincidenza con le festività e le domeniche.
Ciò premesso è evidente che parte ricorrente ha ragione a dire che l’amministrazione comunale ha errato nella scelta dell’interlocutore e gli ha indirizzato comunicazioni che non lo possono riguardare. Questo peraltro non comporta di per sé l’illegittimità degli atti comunali ma prova invece che parte ricorrente non ha alcun interesse ad impugnarli perché – proprio in quanto gli sono stati erroneamente indirizzati ed in realtà non la riguardano – non possono neanche lederla.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese vanno compensate tra le parti in considerazione della novità della questione, ad eccezione del contributo unificato (pari ad € 500,00 - cinquecento/00) che l’Unione dei Comuni dovrà rimborsare alla ricorrente, all’atto del passaggio ingiudicato della sentenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
L’Unione dei Comuni dovrà peraltro rifondere alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato corrisposto pari ad € 500,00 - cinquecento/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Farina, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009


 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento