REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Sezione Terza Ter –
composto dai Magistrati:
Italo Riggio Presidente
Maria Luisa De Leoni Consigliere
Giulia Ferrari Consigliere – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11525/08, proposto da
Transfrigoroute Italia Assotir e Consorzio Autotrasportatori di Civitavecchia, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuliano Gruner e Sara Di Cunzolo presso il cui studio legale in Roma, via del Quirinale n. 26, sono elettivamente domiciliati,
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato,
l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (ex lege domiciliata in via dei Portoghesi n. 12) e dagli avv.ti Diego Vaiano, Raffaele Izzo e Massimiliano Pozzi (con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Vaiano e Izzo in Roma, via Lungotevere Marzio n. 3),
il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio, nonché
nei confronti
del sig. Franco Bufalieri, non costituito in giudizio, e della CNA-FITA (Unione Nazionale Imprese di Trasporto), non costituita in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensiva,
del decreto n. 245 del 20 settembre 2008, adottato dal Presidente dell’Autorità Portuale, con il quale è stato nominato il sig. Franco Bufalieri membro del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale, in qualità di rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito portuale, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, L. n. 84 del 1994, del quale i ricorrenti hanno acquisito conoscenza in data 30 settembre 2008; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e, in particolare, del verbale del Comitato Centrale n. 5CC/08 del 29 maggio 2008, con il quale è stato designato il sig. Franco Bufalieri come rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito portuale, ai sensi dell’art. 9, primo comma, lett. i), n. 6), della L. n. 84 del 1994, del quale i ricorrenti hanno acquisito conoscenza in data 6 novembre 2008.
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Civitavecchia;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 aprile 2009 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 28 novembre 2008 e depositato il successivo 9 dicembre 2008 la Transfrigoroute Italia Assotir ed il Consorzio Autotrasportatori di Civitavecchia impugnano il decreto n. 245 del 20 settembre 2008, adottato dal Presidente dell’Autorità Portuale, con il quale è stato nominato il sig. Franco Bufalieri membro del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale, in qualità di rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito portuale, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, L. n. 84 del 1994, nonché il precedente atto di designazione risultante dal verbale del Comitato Centrale n. 5CC/08 del 29 maggio 2008, e ne chiedono l’annullamento.
Espongono, in fatto, che in data 30 settembre 2008 si è tenuta la prima riunione del Comitato Portuale nella composizione risultante a seguito dell’ultima procedura di rinnovo dei suoi membri. In tale occasione sono venuti a sapere che il sig. Franco Bufalieri era stato nominato membro del Comitato Portuale in qualità di rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito portuale, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, L. n. 84 del 1994.
2. Avverso i predetti provvedimenti i ricorrenti sono insorti deducendo:
Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Violazione art. 9, primo comma, lett. i), n. 6) e secondo comma, L. n. 84 del 1994. Dal verbale del Comitato Centrale non è dato evincere l’iter che ha dato luogo alla scelta del sig. Bufalieri quale soggetto ritenuto maggiormente rappresentativo della categoria degli autotrasportatori operanti nell’ambito portuale di competenza dell’Autorità Portuale di riferimento.
Aggiungasi che illegittimamente la richiesta di designazione è stata fatta dal Presidente dell’Autorità Portuale al Comitato Centrale in data 13 maggio 2008, ancorché il mandato del precedente rappresentante scadesse il successivo 4 giugno, mentre il Comitato Centrale ha deliberato la designazione in data 29 maggio 2008. Ciò in palese violazione dell’art. 9, secondo comma, L. n. 84 del 1994, secondo cui la designazione del rappresentante degli autotrasportatori operanti in ambito portuale, effettuata dal Comitato Centrale, deve pervenire al Presidente dell’Autorità Portuale entro due mesi dalla richiesta, che deve essere avanzata dallo stesso Presidente dell’Autorità Portuale al Comitato Centrale entro il termine di due mesi prima della scadenza del mandato, e ciò al fine di fornire un congruo lasso di tempo al Comitato (pari, complessivamente, a quattro mesi) per svolgere in maniera accurata la richiesta istruttoria, prodromica all’atto di designazione.
L’illegittimità della designazione rende dunque illegittimo anche il successivo atto di nomina. Quest’ultimo è comunque illegittimo anche per vizi propri, essendo carente di una benché minima motivazione in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Autorità amministrativa in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
4. Si è costituita in giudizio l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
5. Il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non si è costituito in giudizio.
6. Il sig. Franco Bufalieri non si è costituito in giudizio.
7. La CNA-FITA (Unione Nazionale Imprese di Trasporto) non si è costituita in giudizio.
8. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
9. Con ordinanza n. 38 del 9 gennaio 2009 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva, stante l’interesse pubblico a non paralizzare l’attività del nuovo organo dell’Autorità Portuale.
10. All’udienza del 30 aprile 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Prima di passare all’esame del merito della causa occorre dare atto che l’Autorità portuale di Civitavecchia si è costituita in giudizio rappresentata sia dall’Avvocatura generale dello Stato che da legali del libero foro.
Ai sensi del D.P.C.M. 4 dicembre 1997, l’Avvocatura dello Stato è autorizzata, ex art. 43, terzo comma, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, ad assumere la rappresentanza e la difesa delle Autorità portuali nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il cit. terzo comma dell’art. 43 dispone che la rappresentanza e la difesa in giudizio è assunta dall’Avvocatura di Stato in via organica ed esclusiva eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le Regioni. Qualora l’Autorità intenda avvalersi del libero foro e non dell’Avvocatura di Stato deve adottare, ai sensi del successivo quarto comma dello stesso art. 43, un’apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Ritiene peraltro il Collegio che l’autorizzazione accordata ai sensi del primo comma dell’art. 43 e, con riferimento all’Autorità portuale di Civitavecchia, del D.P.C.M. 4 dicembre 1997, non opera ex se ma richiede necessariamente una previa istanza dell’Autorità rivolta all’Avvocatura di Stato perché assuma la rappresentanza e la difesa in giudizio. In mancanza di tale istanza – che costituisce l’elemento che distingue il patrocinio autorizzato da quello obbligatorio – l’Avvocatura non potrà difendere in giudizio l’Autorità, e ciò a maggior ragione nel caso in cui, come nella specie, la predetta Autorità non solo non ha chiesto il patrocinio all’Avvocatura dello Stato ma ha ritenuto preferibile dare mandato ad avvocati del libero foro.
Né rileva, al contrario, la circostanza che non sia stata adottata “un’apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”, così come richiesto dal quarto comma dell’art. 43 R.D. n. 1611 del 1933, potendo tale circostanza assumere valenza ad altri fini ma non certamente a rendere automatico il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che tale non è.
Logico corollario di tale premessa è che l’Avvocatura di Stato, che si è costituita per difendere sia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l’Autorità portuale di Civitavecchia, resta in giudizio per il solo Ministero.
2. Può ora passarsi all’esame del merito.
Come esposto in narrativa, è impugnata la designazione, effettuata dal Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori in data 29 maggio 2008, del sig. Franco Bufalieri quale rappresentante della categoria degli autotrasportatori nel Comitato portuale di Civitavecchia e la conseguente nomina, disposta il 10 settembre 2008, da parte della relativa Autorità portuale.
Con un unico, articolato motivo i ricorrenti affermano che tale designazione è illegittima sia per mancata osservanza dei termini previsti dall’art. 9, secondo comma, L. 28 gennaio 1994 n. 84 sia perché del tutto immotivata, non essendo in alcun modo possibile evincere le ragioni che hanno indotto il Comitato centrale a designare il sig. Bufalieri. Tale designazione non sarebbe stata preceduta neanche da un’approfondita istruttoria, essendosi il Presidente del predetto Comitato limitato ad indicare il nome del controinteressato senza esplicitare le ragioni sottese alla sua proposta, che l’organo collegiale ha poi ratificato senza alcuna discussione o richiesta di chiarimento.
Come si è detto, con una prima censura i ricorrenti affermano che la designazione è avvenuta senza rispettare i termini previsti dal secondo comma dell’art. 9 L. n. 84 del 1994.
Detta norma prevede che la designazione del rappresentante della categoria degli autotrasportatori operanti nell’ambito portuale deve pervenire al Presidente dell’Autorità portuale – che procederà poi alla relativa nomina – entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. Decorso inutilmente il termine per l'invio della designazione, il Comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del Presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso.
Nel caso in esame il Presidente dell’Autorità portuale ha avanzato la richiesta di designazione il 13 maggio 2008, nonostante che il mandato del rappresentante della categoria in questione fosse in scadenza il successivo 4 giugno (quindi un mese prima della scadenza in luogo dei due mesi normativamente prescritti) ed il Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori ha proceduto alla designazione il 29 maggio 2008 (quindi sedici giorni dopo la richiesta in luogo dei due mesi prescritti).
Detta censura non è suscettibile di positiva valutazione, perché i termini in questione non hanno natura perentoria, e ciò in quanto alcuna conseguenza, in ordine alla perdita del relativo potere, è prevista per l’ipotesi di omesso rispetto del cit. art. 9, secondo comma, L. n. 84 del 1994, che anzi dispone l’operatività dell’organo, nelle more del perfezionamento della procedura, nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del Presidente già designati e nominati.
3. E’ invece fondata la censura di difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla scelta del controinteressato sig. Franco Bufalieri quale rappresentante della categoria degli autotrasportatori nel Comitato portuale di Civitavecchia.
Ritiene infatti il Collegio di non poter seguire la tesi difensiva dell’Autorità portuale, che fonda la legittimità degli impugnati provvedimenti di designazione e di nomina sull’assunto che il rappresentante della categoria degli autotrasportatori in seno al Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori, che ha proceduto alla designazione, è già scelto secondo i criteri della maggiore rappresentatività, con la conseguenza che il soggetto individuato non può che essere espressione di tale maggiore rappresentatività. Ciò, sempre ad avviso dell’Autorità portuale, renderebbe inapplicabile, nel caso in esame, i principi, richiamati da parte ricorrente, in ordine alla necessità di far precedere la scelta da una congrua ed approfondita istruttoria e di esternare diffusamente le ragioni che, a conclusione della stessa, hanno portato alla scelta del soggetto designato.
Ricorda infatti il Collegio che la designazione del rappresentante della categoria degli autotrasportatori nel Comitato portuale di Civitavecchia è fatta non dal solo rappresentante della categoria degli autotrasportatori in seno al Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori ma dall’intero Comitato. Logico corollario di tale premessa è la necessità che siano motivate sia l’indicazione del nominativo fatta dal Presidente dell’organo collegiale, sia l’accordo che si forma su tale nominativo, e ciò in applicazione del principio generale secondo cui, salvo che la legge non disponga diversamente, il Presidente di un organo collegiale non è in posizione di primazia rispetto agli altri componenti l’organo.
Data la premessa, la conseguenza è che sul nome proposto dal Presidente del Comitato centrale si sarebbe dovuta intavolare una discussione tra tutti i membri del Comitato stesso per poi motivatamente pervenire alla scelta di quel soggetto o, al contrario, di altro candidato.
4. La fondatezza delle censure rivolte avverso la designazione del sig. Bufalieri comporta l’accoglimento della censura di illegittimità derivata proposta avverso il successivo atto di nomina dello stesso controinteressato da parte del Presidente dell’Autorità portuale.
5. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2009.