Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2009 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 13 maggio 2009 n. 2608
Pres. A. Guida, est. F. Guarracino
I.R. s.r.l. (avv. Gian Luca Lemmo) c.Comune di Calandrino (avv. Salvatore d’Aniello) c. Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli)


1. Contratti della P.A. Gara di appalto – Informativa antimafia – Sindacato giurisdizionale del G.A. - Limiti.

 

2. Contratti della P.A. Gara di appalto – Informativa antimafia – Valutazione analitica – Da parte del Prefetto – Obbligo – Sussiste.

 

3. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Informativa antimafia – Adozione – Fatti sintomatici – Sufficienza.

 

4. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Informativa antimafia – Avviso dell’avvio del procedimento – Art. 7 Legge 241/90 – Obbligo – Non Sussiste - Ragioni.

1. Ai sensi dell’art. 4, co. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, e dell’art. 10, co. 7, lett. c), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunte anche dagli accertamenti disposti dal Prefetto, il cui provvedimento finale è una misura che ha carattere cautelare, suscettibile di sindacato giurisdizionale unicamente sotto il profilo della verifica di eventuali vizi della funzione che rivelino i sintomi di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti (1).

 

2. L’informativa antimafia deve essere fondata sui di una valutazione, da parte dell’autorità prefettizia, degli elementi indiziari nel loro insieme, poiché la significatività dei diversi elementi di cognizione può essere apprezzata solo nell’ambito di una loro considerazione complessiva e non certo atomisticamente condotta, essendo decisivo l'aspetto della valutazione sintetica di tutti i dati al fine di sostenere l'assunto della ricorrenza dell'esigenza di prevenzione (2).

 

3. Per giustificare l'adozione di una interdittiva antimafia è sufficiente la dimostrazione del pericolo di pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici ed indizianti che sostengono la ipotizzabilità della sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata (3).

 

4. L'informativa prefettizia interdittiva, connotata da esigenze di celerità in re ipsa, non deve essere preceduta dall'avviso di avvio del procedimento, trattandosi di accertamento fondato su provvedimenti giudiziari o sull'esito di indagini di polizia sottratte, per ragioni di segretezza, alla disciplina di cui all’art. 7 della Legge sul procedimento amministrativo (4).

 

-----------

 

1. cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 novembre 2008, n. 5846;
2. cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867;
3. cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 222;
4. ex multis, TAR Napoli, Sez. I, 16 maggio 2006, n. 4403; 17 novembre 2003, n. 13601
.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 6233 del 2007 e successivi motivi aggiunti, proposto da:
I.R. s.r.l., in persona dell’amministratore unico sig. Nasti Russo Antonio, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Luca Lemmo e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, via del Parco Margherita n. 31;

contro



- Comune di Casandrino
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore d’Aniello e domiciliato, ai sensi dell'art. 35, co. 2, della legge 26.6.1924, n. 1054, presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
- Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



quanto al ricorso:
- della nota prot. n.2505/PM del 31.10.07 a firma del Dirigente dell’Area di Vigilanza del Comune di Casandrino di revoca dell’aggiudicazione provvisoria della fornitura dei pasti caldo-freddo in relazione ad una informativa della Prefettura di Napoli n.I/20966/Area1/Ter/O.S.P. del 24.10.07;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;
quanto ai motivi aggiunti:
- della nota prot. n° 2062/AREA VII quater/LEG. ANT. della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del 3 dicembre 2007;
- della nota prot. n° Cat. Q. 2.2/INFO/07 del 9.1.2007 della Questura di Napoli – Commissariato di P.S. Frattamaggiore – Settore Informativa, della nota prot. n° 8366/GAB VI SETT. del 27.3.2003 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo con allegate raccomandate del 23.11.2003 e 30.12.2002, della nota 21597/07/DRA del 24.7.2007 della Questura di Napoli – Divisione della Polizia Anticrimine con allegate note della Questura di Napoli del 14.7.2007, del 9.1.2007, del 26.10.2006, delle note dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Napoli del 26.4.2006 prot. n° n.I/15107/Area 1 bis, del 3.11.2005, del 27.9.2005, del 4.8.2005, del 12.5.2005, del 7.11.2005, della relazione del G.I.A. presso l’Ufficio Territoriale del Governo del 9.10.2007, della nota dell’Ufficio Territoriale del Governo prot. n. I/2006/AREA 1/TER/OSP del 10.10.2007

Visto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casandrino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2009 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con provvedimento del Comune di Casandrino prot. n. 2505/PM del 31 ottobre 2007, adottato a seguito di informativa antimafia del 24 ottobre 2007, n. I/20966/AREA 1/Ter/O.S.P. del Prefetto della provincia di Napoli, era disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore della I.R. s.r.l. di un appalto per il servizio di fornitura pasti alla scuola materna comunale.
Col ricorso in esame la I.R. s.r.l. ha impugnato tali atti onde ottenerne l’annullamento, previa sospensione cautelare, con risarcimento del danno.
Hanno resistito in giudizio il Comune di Casandrino e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.
Con ordinanza presidenziale n. 203/2007 del 14 novembre 2007 è stata disposta l’acquisizione del provvedimento prefettizio impugnato unitamente ai relativi atti istruttori.
La documentazione richiesta è pervenuta il 4 dicembre 2007.
La domanda cautelare, respinta in primo grado con ord. n. 3525 del 5 dicembre 2007, è stata accolta in appello (C.d.S., VI, ord. n. 347 del 22 gennaio 2008).
La ricorrente ha proposto motivi aggiunti, notificati in data 12 e 20 dicembre 2007, e, in vista dell’udienza di discussione, ha depositato una memoria a sostegno delle proprie ragioni.
Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2009 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



1. E’ controversa in giudizio la legittimità del provvedimento n. 2505/PM del 31 ottobre 2007 del Comune di Casandrino di revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente I.R. s.r.l. del servizio di fornitura pasti alla scuola materna comunale e della presupposta nota prefettizia n. I/20966/AREA 1/Ter/O.S.P. del 10 ottobre 2007 (e non del 24 ottobre 2007, come erroneamente indicato nel provvedimento di revoca) con cui il Comune è stato informato dal Prefetto della provincia di Napoli della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella società I.R.
Poiché il ricorso introduttivo è stato proposto allorché la ricorrente non era ancora a conoscenza del contenuto degli accertamenti antimafia svolti a suo carico, le censure avverso la logicità del giudizio espresso nel provvedimento prefettizio sono contenute nei motivi aggiunti, cui dunque occorre riservare prioritario esame.
2. Il giudizio prognostico in termini di pericolo di infiltrazione camorristica espresso a carico della I.R. s.r.l. risulta motivato, nelle conclusioni del Gruppo ispettivo antimafia e nelle motivazioni del provvedimento prefettizio, alla luce degli accertamenti degli organi di polizia, dalla presenza di plurimi indizi di “inequivocabile colleganza” (così il verbale della seduta del 9 ottobre 2007 del G.I.A.) della I.R. con imprese societarie gravate da provvedimenti di controindicazione antimafia, e segnatamente con la MAIRA s.r.l. e con la RISTOR M, operanti nel medesimo settore economico.
In effetti, la RISTOR M era stata destinataria d’informative antimafia in ragione del collegamento sostanziale e diretto con la MAIRA s.r.l. - a sua volta gravata da informativa antimafia - e la famiglia titolare di quest’ultima, con provvedimenti oggetto di ricorsi respinti da questa Sezione con sentenze n. 7216 del 29 giugno 2006 e n. 4403 del 16 maggio 2006.
I “plurimi, convergenti indizi di inequivocabile colleganza” addotti a sostegno del provvedimento prefettizio in questa sede impugnato sono:
- il fatto che la I.R. sia stata costituita nel giugno 2005 dal sig. Petito Enrico, il cui fratello Petito Aniello era amministratore della MAIRA s.r.l. nonché socio unico ed amministratore della G.R. s.r.l., società quest’ultima locatrice della sede e delle apparecchiature della stessa I.R. (come riferito nella nota del Commissariato di P.S. di Frattamaggiore del 9 gennaio 2007, prot. Cat. Q.2./Info/07);
- il fatto che nel corso di un controllo amministrativo presso la sede della I.R. le forze dell’ordine erano state ricevute da un tale Imperato Raffaele, il quale dichiarava di non essere dipendente della ditta bensì della RISTOR M ed amico dell’amministratore della I.R. sig. Nasti e nel corso delle operazioni ispettive continuava a svolgere attività sintomatiche di un ruolo effettivo all’interno della ditta;
- la omogeneità di oggetto sociale della I.R. e della RISTOR M in materia di refezione alimentare.
La significatività di queste circostanze, la cui veridicità in punto di fatto non è revocata in dubbio, ai fini di un giudizio prognostico sul pericolo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata è contestata dalla società ricorrente sostenendo che:
- la circostanza dell’aver dichiarato il sig. Imperato di essere dipendente della RISTOR M ed amico dell’amministratore della I.R. sarebbe comunque inidonea a provare il coinvolgimento del dipendente di un’altra società nelle scelte aziendali della I.R.;
- quanto al fatto che la sede del centro di cottura era stata locata dalla G.R. di Petito Aniello alla I.R., rileverebbe la circostanza che, dopo le vicende giudiziarie occorse, i Petito hanno venduto la società I.R. e trasferito il contratto di locazione;
- a carico dei Petito, proprietari del centro di cottura, non sussistono condanne o procedimenti penali od accertamenti in sede penale di collegamenti con ambienti criminali;
- la semplice presenza di dipendenti che operano nel settore della refezione è inidonea a determinare un collegamento od ingerenza rilevante ai fini della normativa antimafia.
3. Le censure sono infondate.
Ai sensi dell’art. 4, co. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, e dell’art. 10, co. 7, lett. c), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunte anche dagli accertamenti disposti dal Prefetto, il cui provvedimento finale è una misura che ha carattere cautelare, suscettibile di sindacato giurisdizionale unicamente sotto il profilo della verifica di eventuali vizi della funzione che rivelino i sintomi di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti (C.d.S., sez. V, 26 novembre 2008, n. 5846).
Ora, alla luce del quadro indiziario innanzi illustrato, l’impugnata valutazione di sussistenza di un pericolo di collegamento tra la criminalità organizzata e la società I.R. non può dirsi affetta dai predetti vizi.
Va, innanzitutto, detto che correttamente l’autorità prefettizia ha valutato gli elementi indiziari nel loro insieme, poiché la significatività dei diversi elementi di cognizione può essere apprezzata solo nell’ambito di una loro considerazione complessiva e non certo atomisticamente condotta, essendo decisivo l'aspetto della valutazione sintetica di tutti i dati al fine di sostenere l'assunto della ricorrenza dell'esigenza di prevenzione (cfr. C.d.S., sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867).
Sulla loro base, il giudizio espresso dal Prefetto appare congruamente motivato e scevro da profili di irragionevolezza o travisamento di fatti.
I profili di controindicazione antimafia a carico della MAIRA s.r.l. e dalla RISTOR M e dei membri della famiglia Petito cui tali società appartenevano o erano collegabili sono stati correttamente assunti come dati di fatto, siccome oggetto di precedenti provvedimenti prefettizi non impugnati o che hanno resistito ai ricorsi contro gli stessi proposti in sede giurisdizionale; tali provvedimenti non costituiscono oggetto del presente giudizio, né gli accertamenti e le valutazioni ivi compiute, con l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione cautelare, possono ora essere revocate in dubbio mercé la semplice invocazione dello stato di incensuratezza o di riabilitazione dei soggetti implicati.
Ciò detto, il giudizio di collegamento tra la I.R. e le predette società è adeguatamente supportato sul piano logico e motivazionale dagli elementi addotti.
La circostanza che in origine la I.R. sia stata costituita come società con unico socio dal fratello di Petito Aniello, amministratore della MAIRA s.r.l., e che abbia locato i locali ed il centro di cottura dalla G.R. s.r.l., società il cui amministratore e socio unico era sempre Petito Aniello, risulta invero sintomatica di un possibile collegamento tra le attività della I.R. e della MAIRA, siccome operanti nel medesimo settore ed appartenenti a due fratelli legati da rapporti di affari.
Tale possibilità si sarebbe manifestata in termini di attualità e concretezza negli elementi emersi nel corso del controllo amministrativo condotto presso i locali della I.R., in data 26 ottobre 2006, dalla Polizia di Stato. In quella occasione, infatti, gli operatori di polizia erano stati ricevuti dal sig. Imperato Raffaele, che dichiarava di non essere dipendente della I.R. ma della RISTOR M e di essere amico dell’amministratore della I.R. sig. Nasti Russo Antonio; senonché, il sig. Imperato «per tutta la durata della permanenza in quella sede degli operatori di polizia – dalle ore 09.50 alle ore 11.40 circa – anche alla presenza del sig. Nasti Russo Antonio, impegnato […] per fornire e fotocopiare la documentazione richiesta, pur avendo dichiarato di trovarsi in loco occasionalmente per sostituire il Nasti Russo Antonio, rispondeva alle molteplici chiamate telefoniche; conversava regolarmente con gli interlocutori; prendeva appunti su appositi moduli prestampati in ordini a forniture varie e ordinativi di pasti da preparare; dava disposizioni in tal senso al personale addetto alla cucina […]; preparava etichettature e usava il P.C.» (cfr. nota del Commissariato di P.S. di Frattamaggiore del 9 gennaio 2007 prot. Cat. Q.2.2/Info/07 ed allegato verbale).
La circostanza appare in effetti emblematica di un rapporto di collegamento, nonostante l’avvenuto cambio di proprietà e di amministrazione della I.R., tra la RISTOR M (riconducibile alla MAIRA s.r.l. e alla famiglia Petito, come si è detto) e la società I.R., le quali, operando nel medesimo settore e essendo formalmente di proprietà di soggetti diversi, sarebbero dovute essere in concorrenza tra loro, vale a dire in una situazione incompatibile con i fatti gestori constatati dall’autorità di pubblica sicurezza, sintomatici invece di una comune gestione.
Per tali ragioni, il provvedimento prefettizio resiste alle censure proposte con i motivi aggiunti, atteso che per giustificare l'adozione di una interdittiva antimafia è sufficiente la dimostrazione del pericolo di pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici ed indizianti che sostengono la ipotizzabilità della sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata (C.d.S., VI, 26 gennaio 2006, n. 222), nella specie mediante l’evidenziato collegamento con soggetti gravati da provvedimenti antimafia.
4. Infondate sono anche le restanti censure, proposte col ricorso introduttivo e reiterate con i motivi aggiunti.
Per quanto concerne il primo mezzo di impugnazione, col quale si deduce - oltre a profili assorbiti dalle più articolare censure proposte con i motivi aggiunti già esaminati - l’inesistenza delle ipotesi tassative da cui desumere situazioni di controindicazione antimafia, è sufficiente ripetere che tali situazioni possono essere desunte, ai sensi dell’art. 4, co. 4, del d.lgs. 490/94 e dell’art. 10, co. 7, lett. c), del D.P.R. 252/98, n. 252, anche dagli accertamenti disposti dal Prefetto.
Quanto al secondo mezzo di impugnazione, con cui la ricorrente sostiene che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto previamente valutare l’opportunità di proseguire il rapporto, va osservato in contrario, a prescindere da ogni altra considerazione in merito, che la censura si basa sull’erroneo presupposto che la informativa prefettizia sia di natura atipica, cioè emanata ai sensi dell’art. 1 septies d.l. 629/82, anziché tipica e perciò dotata di efficacia interdittiva, come è invece nella realtà; la ricorrente lamenta inoltre che l’atto di revoca sarebbe stato illegittimamente adottato dal dirigente dall’area vigilanza, ma la doglianza non tiene conto che, trattandosi di atto vincolato per l’efficacia interdittiva della informativa prefettizia, la violazione di norme sul procedimento non determina annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge 241/90.
Infine, il terzo motivo è inteso a denunciare il vizio di omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento per ciò che concerne sia l’adozione della informativa prefettizia che della revoca della aggiudicazione provvisoria.
In contrario deve osservarsi, per quanto riguarda l'informativa prefettizia interdittiva, connotata da esigenze di celerità in re ipsa, che essa non deve essere preceduta dall'avviso di avvio del procedimento, trattandosi di accertamento fondato su provvedimenti giudiziari o sull'esito di indagini di polizia sottratte, per ragioni di segretezza, alla disciplina della l. n. 241 del 1990 (ex multis, TAR Napoli, Sez. I, 16 maggio 2006, n. 4403; 17 novembre 2003, n. 13601); mentre, per ciò che riguarda la revoca dell’aggiudicazione, è sufficiente richiamare quanto poco prima si è detto sull’applicabilità dell’art. 21 octies, co. 2, l. 241/90.
5. Per le ragioni esposte, in conclusione, il gravame deve essere respinto, siccome infondato.
6. Giusti motivi consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo della Campania, sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe. –
Spese compensate.---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2009


 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento