REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3315 del 2008, proposto da:
Siram S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Biagio Capasso ed Anna De Stasio, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
contro
Asl Caserta 1, rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Giametta e Armida Guarnieri, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza Francese n. 1/3 presso lo studio degli avv. Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri;
nei confronti di
Cofathec Servizi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Pierfrancesco Della Porta e Andrea Maffettone, con domicilio eletto presso Andrea Maffettone in Napoli, piazza della Repubblica n. 2;
per l'annullamento
della delibera n. 206 del 15/4/2008, recante l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per il servizio energia del presidio ospedaliero di Marcianise, dei verbali della Commissione di gara n. 7 del 4/4/2008, n. 6 del 4/3/2008, da 1 a 5 per quanto di interesse, del bando di gara, del capitolato speciale di appalto e del disciplinare di gara, nonché degli atti connessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Caserta 1;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cofathec Servizi S.p.A.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata;
Visti i motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2009 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 30/5/2008, la società Siram, seconda classificata nella procedura aperta bandita dalla ASL Caserta 1 per l’affidamento del servizio energia del presidio ospedaliero di Marcianise da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, proponeva l’impugnativa in epigrafe, contestando il bando, il procedimento e l’aggiudicazione in favore della società Cofathec Servizi.
Si costituivano in giudizio l’amministrazione e la ditta aggiudicataria, resistendo alle pretese avverse.
Con atto notificato il 27/6/2008, la società Cofathec impugnava in via incidentale gli atti di gara nella parte relativa all’ammissione ed alla valutazione dell’offerta della ditta ricorrente.
Con atto notificato il 24 e 25/9/2008, la società ricorrente presentava motivi aggiunti.
La domanda incidentale di sospensione non veniva trattata essendo cancellata dal ruolo cautelare.
DIRITTO
1. Nel merito con il ricorso in esame si deducono le seguenti censure.
1.1. Si lamenta in primo luogo che, in base al bando di gara, ovvero al capitolato speciale di appalto ed al disciplinare, il valore tecnico dell’offerta verrebbe stabilito tenendo conto della struttura generale della ditta offerente, determinando una evidente commistione tra requisiti soggettivi di capacità tecnica ed economico-finanzaria rilevanti ai fini della qualificazione e criteri di valutazione dei progetti tecnici.
Al riguardo si osserva preliminarmente che la ricorrente ha ottenuto il massimo del punteggio per il citato criterio e quindi nessun pregiudizio per essa è derivato dalle disposizioni in questione.
La società ricorrente obietta, sull’argomento, che l’impugnativa avrebbe carattere strumentale, essendo diretta al travolgimento dell’intera gara, per cui l’interesse avrebbe carattere strumentale e sarebbe correlato all’attesa di un esito favorevole dalla ripetizione della procedura, per effetto di una migliore valutazione dell’offerta tecnica e dell’attribuzione di un punteggio complessivo superiore.
Sennonché, in applicazione di principi generali di economia dei mezzi giuridici e di conservazione delle attività legittimamente espletate, il potere di annullamento affidato al giudice amministrativo non investe l’intero atto, ma va piuttosto esercitato parzialmente, qualora un atto della procedura concorsuale sia solo in parte illegittimo e lesivo per gli interessi del ricorrente, mantenendo validi ed efficaci gli atti anteriori e successivi nonché le parti dell’atto immuni da vizi, per le quali non sussistano ragioni di annullamento.
Pertanto è inammissibile la contestazione in sede giurisdizionale di una clausola del bando (ovvero del disciplinare di gara) che non abbia avuto una applicazione concretamente ed attualmente lesiva nella sfera giuridica del ricorrente.
1.2. Sotto altro profilo si deduce che la valutazione del valore dell’offerta tecnica sarebbe affidata alla fissazione di meri punteggi numerici, inidonei a supportare adeguatamente un giudizio valutativo ed a giustificare l’iter logico seguito, in difetto di appropriati criteri motivazionali prefissati.
La doglianza va disattesa. Il capitolato speciale di appalto ed il disciplinare di gara contengono l’indicazione di articolati e dettagliati criteri per la valutazione del valore tecnico dell’offerta, nonché dei punteggi associati a giudizi sintetici previsti per i diversi aspetti dell’offerta tecnica.
A fronte di ciò, la Commissione di gara ha proceduto ad una appropriata disamina dei singoli elementi che concorrono alla formazione dell’apprezzamento conclusivo sulla documentazione tecnica prodotta dalle concorrenti e per ciascun elemento ha espresso una succinta, ma nondimeno sufficiente precisazione degli aspetti salienti posti a fondamento dei giudizi sintetici ai quali è ancorata l’assegnazione di punteggi predeterminati (cfr. verbali n. 4 del 27/2/2008 e n. 5 del 3/3/2008).
1.3. Con i motivi aggiunti si denuncia che la ditta aggiudicataria avrebbe mancato di corredare la propria offerta di giustificazioni preventive sulle voci di prezzo, ai sensi dell’art. 86 del d. lgs. n. 163 del 2006.
Anche tale censura è priva di fondamento. La regola posta dalla citata disposizione, concernente l’onere per tutti i concorrenti di corredare sin dall’origine l’offerta delle giustificazioni, ha una mera finalità di semplificazione del procedimento, cui è estraneo l’intento di sanzionare con la esclusione la sua mancata osservanza; tant’è che, in base alla parte finale dello stesso art. 86 comma 5, potrà provvedersi all’esclusione solo all’esito di una specifica verifica svolta in contraddittorio, laddove la stazione appaltante non è tenuta a verificare tutte le giustificazioni prodotte, ma solo quelle delle imprese le cui offerte presentino aspetti di anomalia (cfr. T.a.r. Campania, sez. I, 31/3/2008, n. 1660).
2. Il ricorso principale va quindi respinto in quanto infondato.
Si rivela conseguentemente inammissibile il ricorso incidentale, proposto in via generica e cautelativa dalla controinteressata con la riserva di motivi aggiunti all’esito dell’espletamento di una richiesta istruttoria.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa in considerazione della disputabilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 3315/08 e dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Michele Buonauro, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2009