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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 14 maggio 2009 n. 2657
Pres. U. De Maio, est. I. Raiola
Wisco S.p.A. (avv.ti Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli e Carlo Maria Iaccarino) c. Comune di Torre del Greco (avv. Antonio Sasso) c. Regione Campania (N.C.) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


Giustizia amministrativa - Provvedimento - Annullamento d’ufficio – Art. 21 nonies Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 15/05 - Motivazione - Esigenza del ripristino della legalità violata - Insufficienza - Comparazione tra interesse pubblico ed affidamento del privato - Necessità - Sussiste

Ai sensi dell’art. 21 nonies Legge 241/90, introdotto dalla Legge 15/05, l’annullamento in via di autotutela di un atto amministrativo adottato dopo un certo lasso di tempo dalla data di adozione dell'atto da ritirare non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma deve dare conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto, atteso che l’esercizio dello jus poenitendi da parte dell’amministrazione incontra un limite (insuperabile) nell’esigenza di salvaguardare le situazioni di soggetti privati che, confidando nella legittimità dell’atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento di posizioni di vantaggio loro attribuite da questo (1)

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 febbraio 2006, n. 564.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 4074 del 2008, proposto da:
Wisco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli e Carlo Maria Iaccarino, presso il quale tutti elettivamente domiciliano in Napoli alla via S.Pasquale A Chiaia,55;

contro



Comune di Torre del Greco
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sasso, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n. 156;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- del provvedimento n.035126 del 06 giugno 2008 del 6 giugno 2008 del Dirigente dell’Area Ambiente – Territorio e Infrastrutture, Servizio Assetto e Tutela del Territorio Igiene Ambientale del Comune di Torre del Greco, recante “annullamento d’ufficio dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Torre del Greco con determina del del 8 giugno 2005 n.35, nonché della nota dirigenziale, in data 22 settembre 2005, n.57049” afferenti il progetto di adeguamento funzionale tecnologico e di delocalizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi presso l’officina Trenitalia UTMR di Santa Maria La Bruna in Torre del Greco;
- di tutti gli atti ad essa preordinati, consequenziali e connessi, tra i quali la comunicazione di avvio del procedimento giunta in data 12 maggio 2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/03/2009 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato in data 19.07.2008 e depositato in data 22.07.2008, la Wisco s.p.a., premesso in fatto:
- di essere una società costituita da Enel s.p.a. e Trenitalia s.p.a. per il potenziamento, l’adeguamento e la gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti industriali siti presso gli scali ferroviari;
- di aver ottenuto del Comune di Torre del Greco, con provvedimento dell’8 giugno 2005 prot. 57049, l’autorizzazione paesistica per la realizzazione di opere di adeguamento funzionale tecnologico e di delocalizzazione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi presso l’officina Trenitalia di Santa Maria La Bruna;
- che tale atto autorizzatorio era stato emanato nell’ambito del procedimento diretto al rilascio alla società ricorrente dell’autorizzazione ex art.27 D.Lgs. 22/1997 alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento reflui, procedimento conclusosi con l’emanazione del decreto del Dirigente della Regione Campania n.513 del 16 Dicembre 2005 recante la definitiva autorizzazione “a realizzare l’impianto in conformità al progetto presentato”;
- che, pertanto, essa istante, dopo aver acquisito la disponibilità, mediante la stipula di contratti di locazione, di ulteriori terreni rispetto a quelli già in proprietà, aveva dato avvio ai lavori di realizzazione dell’impianto con la conclusione del relativo contratto di appalto e aveva consegnato l’intera area interessata alla società appaltatrice con contestuale apertura del cantiere;
che, tuttavia, i lavori risultavano sospesi, perché era stato necessario predisporre in piano di caratterizzazione dell’area, così come richiesto dal Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifica e Tutela delle Acque nella Regione Campania;
- che, in particolare, la menzionata autorizzazione paesistica era stata rilasciata all’esito di una complessa ed approfondita attività istruttoria procedimentale, nella quale avevano espresso parere favorevole sia la Commissione Edilizia Integrata, che aveva valutato l’intervento a farsi “non impattivo sotto il profilo paesaggistico-ambientale . . .consentito dall’art.21 del vigente P.T.P.”, sia la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio ai sensi dell’art.159 del D.Lgs., che si era limitata a formulare delle raccomandazioni a miglior protezione dei valori paesistici coinvolti;
che, tuttavia, il Comune di Torre del Greco, a far data dal febbraio 2008, aveva assunto diverse iniziative atte a valutare la possibilità di caducare in via di autotutela la più volte menzionata autorizzazione paesistica;
- che da ultimo, con il provvedimento impugnato sub a) dell’epigrafe, aveva annullato d’ufficio la detta autorizzazione paesistica.
Sulla base di queste premesse, la società ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
- Violazione e falsa applicazione dell’art.21-nonies della Legge n.241/90 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 21 del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani – Difetto di legittimo presupposto – Eccesso dio potere per travisamento – Motivazione illogica e pretestuosa – Incompetenza;
- Violazione del principio del contrarius actus – Violazione dell’art.21-novies della Legge n.241/90 – Violazione della Legge Regionale n.10/1982 – Violazione dell’art.159 del D.Lgs- 42/2004 – eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e contraddittorietà con atti presupposti;
- Violazione dell’art.21-nonies della legge n.241/90 – Violazione dei principi in materia di autotutela – Violazione dell’art.7 e ss. della Legge n.241/90 – Eccesso di potere per travisamento - Difetto di istruttoria – Sviamento, irragionevolezza e difetto di motivazione.
Si costituivano il Comune di Torre del Greco e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per resistere al ricorso del quale chiedevano il rigetto.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2009, la causa passava in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato e va accolto, per essere il provvedimento impugnato, recante annullamento d’ufficio di una autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata ai sensi dell’art.146 D.Lgs. n.42/2004 dal Comune di Torre del Greco in favore della società ricorrente, inficiato dal vizio di violazione di legge per contrasto con l’art.21- nonies della Legge n.241/90.
L’atto impugnato, invero, è stato adottato dal Comune di Torre del Greco, all’esito di una vicenda sommariamente descritta nella esposizione del fatto della presente decisione, al fine di caducare il provvedimento con il quale la Wisco s.p.a. era stata autorizzata, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n.42/2004, ad eseguire, presso l’officina “Trenitalia” di S. Maria La Bruna, opere per l’adeguamento tecnologico e la delocalizzazione funzionale dell’impianto di depurazione ivi esistente. Nell’atto gravato, l’ente comunale enuncia quale motivazione dello stesso la necessità di uniformarsi al parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Napoli in data 07.09.2005 prot.21623, laddove risultavano formulate in questo due raccomandazioni, non adeguatamente considerate al momento del rilascio del provvedimento ampliativo, e cioè: a) che la cubatura del nuovo impianto non superasse il 40% di quella oggetto di dismissione e localizzazione, come previsto dall’art.14 delle norme di attuazione del P.T.P. dei Comuni Vesuviani; b) che, ai fini della mitigazione dell’impatto ambientale, fosse predisposta una sistemazione a verde delle aree libere che tenesse conto delle caratteristiche delle aree limitrofe ed un uso di materiali tradizionali per le coperture dei volumi.
In particolare, il Comune di Torre del Greco sottolineava, a giustificazione della necessità di procedere all’annullamento d’ufficio della già menzionata autorizzazione paesistica, che la Soprintendenza nel richiamare l’art.14 del P.T.P. dei Paesi Vesuviani per le zone A.I. (Aree Industriali), e non l’art.21 (contenente un disciplina meno restrittiva e in relazione al quale –alla stregua di quanto sancito dalla Commissione Edilizia - era stata rilasciata l’autorizzazione), aveva inteso meglio tutelare i valori paesistici dell’area interessata dall’intervento e che, tuttavia, esso Comune non aveva sufficientemente tenuto conto delle anzidette raccomandazioni; che, più dettagliatamente, l’art.14 appena richiamato prevede - per gli impianti non dimessi ovvero attivi alla data di entrata in vigore del P.T.P. – la possibilità di operare esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia e – per quelli dimessi – una riqualificazione delle relative aree ad opera dei Comuni interessati, onde destinarli ad attività compatibili con il contesto ambientale e ciò sulla base di uno strumento attuativo comunale di pianificazione, il quale - nel caso preveda la ristrutturazione urbanistica - dovrà farlo con l’osservanza del limite del 40% delle cubature oggetto di dismissione. A ciò si aggiunga – evidenzia il Comune resistente nell’atto impugnato - che l’impianto de quo non risultava dimesso, ma perfettamente operativo alla data di entrata in vigore del P.T.P., che la progettata delocalizzazione avrebbe comportato un potenziamento dello stesso; che le opere a farsi non avrebbero potuto essere autorizzate non essendo riconducibili agli interventi (i soli consentiti) di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia. Sulla base delle cennate premesse, il Comune di Torre del Greco riteneva di dover procedere all’annullamento d’ufficio della autorizzazione paesistica già rilasciata in favore della Wisco s.p.a. per la realizzazione dell’intervento edilizio in parola e, in particolare, quanto, alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art.21 - nonies Legge n.241/90 asseriva che, nel caso di specie l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto era da rinvenirsi nella superiore esigenza di salvaguardare sotto il profilo paesistico l’area interessata e che i lavori per la realizzazione del progettato intervento non avevano avuto ancora inizio.
Il Tribunale osserva, in contrario, che l’atto gravato – come esattamente rilevato dalla difesa della società ricorrente - è stato adottato dal Comune di Torre del Greco in spregio della disciplina dettata dall’art.21 –nonies della Legge n.241/90 in tema di annullamento d’ufficio e, segnatamente, a detrimento del legittimo affidamento ingeneratosi nella società ricorrente a cagione del tempo trascorso dalla conclusione – mediante l’adozione dell’atto ampliativo – del procedimento autorizzatorio.
Orbene, come è noto l’art.21 nonies della Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, dispone, al primo comma, che “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge” e, al secondo comma, che “è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.
La richiamata disposizione, recependo un indirizzo giurisprudenziale largamente maggioritario, ha declinato le coordinate per il valido esercizio del potere di autotutela. Segnatamente, ha espressamente posto, quali indefettibili condizioni di legalità per l'esercizio del relativo potere, proprio la necessità che l'atto di autotutela sia sorretto dal rilievo della sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, che va curata entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei soggetti privati coinvolti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli,sez. II, 12 febbraio 2007, n.1003; in termini anche T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 ottobre, 2006 n.1349). In proposito si è autorevolmente precisato, inoltre, che “ai sensi dell'art. 21 nonies l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, il provvedimento con il quale l'amministrazione dispone l'annullamento d'ufficio di una precedente determinazione, da essa adottata, non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma deve dare conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto e, in ogni caso, incontra il limite insuperabile costituito dall'esigenza di salvaguardare le situazioni di soggetti privati che, confidando nella legittimità dell'atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento di posizioni di vantaggio loro attribuite da quest'ultimo” (Consiglio Stato , sez. IV, 14 febbraio 2006 , n. 564).
Venendo al caso di specie, il Collegio è dell’avviso che vanno adeguatamente evidenziate, in punto di fatto, le seguenti circostanze: a) il parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni le Attività culturali in data 7 settembre 2005 (prot n.21623), sia pure formulato con delle raccomandazioni, è senza dubbio alcuno un parere positivo (cfr. copia del documento in atti : “questo Ufficio ritiene non sussistano gli estremi per procedere all’annullamento dell’autorizzazione in oggetto) ed attinente al progetto trasmesso; b) il Comune di Torre del Greco, con nota del 22.09.2005 prot. 57049, indirizzata al Settore Provinciale Ecologia Tutela dell’Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile, precisava, con riguardo proprio alle raccomandazioni formulate nel menzionato parere della Soprintendenza, che la cubatura utile dell’impianto tecnologico a realizzarsi non avrebbe superato il 40% di quella oggetto di dismissione e che avrebbe provveduto a richiedere, prima del rilascio del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori, adeguato progetto di sistemazione a verde delle aree libere (con una successiva nota del 28.09.2005 prot. 58049, il Comune di Torre del Greco ribadiva le anzidette precisazioni anche alla luce dei ragguagli ottenuti, nel frattempo, dalla Wisco s.p.a). A ciò si aggiunga, in punto di diritto, che dall’esame complessivo della documentazione inerente il progetto in parola, emerge chiaramente che sia la società istante sia le diverse Amministrazioni chiamate ad intervenire, sotto diversi profili (edilizio, paesistico, di approvazione e autorizzazione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 22/97), hanno concepito ed esaminato l’intervento a farsi come sussumibile nell’art.21 del Piano Paesistico Territoriale, il quale espressamente prevede che “è consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e alle prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa . . .la realizzazione e/o l’adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione . . .” . Infatti, vi è il richiamo a questo articolo sia nel verbale della seduta della del 1° dicembre 2004 della Commissione Edilizia Integrata sia proprio, per relationem, nell’autorizzazione paesistica poi annullata con l’atto gravato. Né d’altra parte la Soprintendenza avrebbe potuto – se non travalicando i limiti del proprio sindacato di legittimità - diversamente qualificare il tipo di intervento, ma solo – come ha ritenuto di fare – formulare prescrizioni aggiuntive, sotto forma di raccomandazioni, eventualmente attingendole da altre disposizioni del medesimo corpus normativo del P.T.P. in modo da assicurare una più rigorosa tutela dei valori paesistici coinvolti.
In definitiva, l’atto impugnato si rivela carente quanto ai diversi presupposti richiesti dall’art.21-nonies della Legge 241/90, posto che, per i rilievi esposti, non si ravvisa nel caso in esame né un vizio di legittimità dell’atto caducato, né l’invocato interesse pubblico alla rimozione dell’atto scaturente dalla necessità di salvaguardare valori paesistici (che, invece, sono stati adeguatamente considerati dall’autorità tutoria e protetti mediante la formulazione del più volte menzionato parere corredato dalle raccomandazioni), né, infine, la necessaria considerazione dell’apprezzabile lasso di tempo trascorso tra l’adozione dell’atto autorizzatorio poi caducato ( del 8 giugno 2005) e l’adozione del provvedimento di secondo grado (del 6 giugno 2008).
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento del provvedimento n.035126 del 06 giugno 2008 del 6 giugno 2008 del Dirigente dell’Area Ambiente – Territorio e Infrastrutture, Servizio Assetto e Tutela del Territorio Igiene Ambientale del Comune di Torre del Greco, recante “annullamento d’ufficio dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Torre del Greco con determina del 8 giugno 2005 n.35, nonché della nota dirigenziale, in data 22 settembre 2005, n.57049” afferenti il progetto di adeguamento funzionale tecnologico e di delocalizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi presso l’officina Trenitalia UTMR di Santa Maria La Bruna in Torre del Greco e della relativa comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 12 giugno 2008.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso n.4074/2008, proposto dalla Wisco s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, meglio in epigrafe specificato, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento n.035126 del 06 giugno 2008 del 6 giugno 2008 del Dirigente dell’Area Ambiente – Territorio e Infrastrutture, Servizio Assetto e Tutela del Territorio Igiene Ambientale del Comune di Torre del Greco, recante “annullamento d’ufficio dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Torre del Greco con determina del 8 giugno 2005 n.35, nonché della nota dirigenziale, in data 22 settembre 2005, n.57049” afferenti il progetto di adeguamento funzionale tecnologico e di delocalizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi presso l’officina Trenitalia UTMR di Santa Maria La Bruna in Torre del Greco e la relativa comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 12 giugno 2008;
b) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della Wisco s.p.a., delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2.000,00# (euro duemila/00#).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Ugo De Maio, Presidente
Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2009


 

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