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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 7 maggio 2009 n. 1368
Pres. Bianchi – Est. Correale
Cerruti di Castiglione (avv. Gallo) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


1. – Pubblico impiego – Università – Professori universitari – Collocamento fuori ruolo – Riduzione del collocamento ad un anno – Decorrenza – Rileva il momento di collocamento fuori ruolo.

 

2. - Pubblico impiego – Università – Professori universitari – Collocamento fuori ruolo - Art. 2, comma 434, l. 244/07 – Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

1. – L’art. 2, comma 434, legge finanziaria 2008, nel prevedere che a decorrere dal 1 gennaio 2009 il periodo di fuori ruolo per i professori universitari è ridotto ad un anno è applicabile ai soggetti che nel 2009 sono disposti in collocamento fuori ruolo e non anche ai soggetti che siano stati posti in collocamento fuori ruolo nel 2008.

 

2. – E’ fondata e non manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, l. 244/07 nella parte in cui abolisce l’istituto del fuori ruolo per i professori universitari, disponendo una disciplina transitoria in senso riduttivo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 728 del 2008, proposto da:

Giorgio CERRUTI DI CASTIGLIONE, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro



il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e l’Universita' degli Studi di Torino, in persona del Rettore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domiciliano per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del decreto emanato dal Rettore dell'Università degli Studi di Torino il 23 aprile 2008 n. 2390, comunicato successivamente, con il quale il ricorrente, professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03-Letteratura francese, presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere, è stato collocato fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 e fino al 31 ottobre 2009;
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la comparsa di costituzione del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Torino, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 505/08 del 13 giugno 2008;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 12 maggio 2008 e depositato il successivo 20 maggio, il prof. Giorgio Cerruti Di Castiglione, nato a Bricherasio il 19 settembre 1943, professore associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/03 – Letteratura francese presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università degli Studi di Torino, evidenziava di avere avuto titolo a permanere in attività, sia pure in posizione di “fuori ruolo”, per un ulteriore triennio, e quindi sino al 31 ottobre 2011 e che, sulla base di tale situazione legislativa, aveva anche organizzato i successivi momenti di impegno accademico e proposto la relativa domanda in data 8 aprile 2008.
In merito era in vigore la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. “Legge Finanziaria 2008”), il cui art. 2, comma 434, sopprimendo il regime “fuori ruolo” dei professori universitari a far data dal 1 novembre 2010, ne disponeva anche una sua applicazione anticipata per coloro che sarebbero stati collocati, appunto, in “fuori ruolo” negli anni antecedenti.
In particolare, tale disposizione legislativa, rubricata “Riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari e abolizione del fuori ruolo dal 2010”, stabiliva che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, il periodo di “fuori ruolo” dei professori universitari precedente la quiescenza era ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data erano in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo erano posti in quiescenza al termine dell'anno accademico medesimo. In più, a decorrere dal 1 gennaio 2009, il periodo di “fuori ruolo” dei professori universitari precedente la quiescenza era ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data erano in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo erano posti in quiescenza al termine dell'anno accademico medesimo. Infine, a decorrere dal 1 gennaio 2010, il periodo di “fuori ruolo” dei professori universitari precedente la quiescenza era definitivamente abolito e coloro che alla medesima data erano in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo erano posti in quiescenza al termine dell'anno accademico stesso.
In applicazione della suddetta disposizione, quindi, il Rettore dell’Università degli Studi di Torino adottava il decreto 23 aprile 2008, n. 2390, con il quale era previsto però che il periodo di “fuori ruolo” del ricorrente avesse la durata di un solo anno, dal l novembre 2008 al 31 ottobre 2009.
Il ricorrente, quindi, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento, lamentando quanto segue.
“1) Violazione di legge in riferimento con riferimento al disposto dell’art. 2, comma 434, della legge statale 24 dicembre 2007, n. 244”
Il ricorrente specificava che, essendo nato il 19 settembre 1943, dopo il servizio attivo, avrebbe dovuto essere collocato fuori ruolo per una durata biennale, sino al 31 ottobre 2010.
Invece il provvedimento rettorale impugnato, in base alla “Legge Finanziaria 2008” sopra ricordata, gli attribuiva un solo anno di periodo “fuori ruolo”, dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 ma, a tenore della stessa disposizione, il ricorrente, collocato fuori ruolo, come detto, a partire dal 1 novembre 2008, doveva essere invece destinatario di tale periodo di “fuori ruolo” per due anni accademici, fino al 31 ottobre 2010, posto che a decorrere proprio dal 1 gennaio 2008 il periodo di fuori ruolo era appunto ridotto a quella durata.
Ne conseguiva che per una corretta applicazione della norma il ricorrente doveva essere trattenuto “fuori ruolo” sino al 31 ottobre 2010, perché il collocamento “fuori ruolo” è stato comunque assunto precedentemente al 1 gennaio 2009, data di vigore della riduzione ad un anno di tale collocamento, in data 23 aprile 2008 con il provvedimento appunto impugnato nella presente sede che non era stato rispettoso, quindi, del principio generale secondo cui “tempus regit actum”, non derogato da alcuna norma di legge esplicita nel caso di specie, come si evinceva anche da una lettura integrale e coordinata di tutte le disposizioni in argomento di cui alla richiamata “Legge Finanziaria” 2008.
In realtà, concludeva il ricorrente, la durata annuale del “fuori ruolo”, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe essere applicata soltanto a coloro che saranno collocati in questa posizione dal 1 novembre 2009 con provvedimenti adottati dopo il 1 gennaio 2009, mentre i professori collocati in “fuori ruolo” l’anno precedente, dal 1 novembre 2008, dovevano vedersi assegnati due anni di “fuori ruolo”, senza alcuna possibilità di applicazione retroattiva della norma, come invece operata dal Rettore nel caso di specie con il provvedimento impugnato.
“2) Illegittimità derivata, per l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento agli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza”
Il ricorrente precisava che se con il primo motivo aspirava ad ottenere che il periodo di “fuori ruolo” assegnato fosse conteggiato in due anni accademici e non soltanto in uno, con la censura in questione, invece, intendeva contestare “in radice” la legittimità costituzionale dell’intera disposizione normativa che aboliva l’istituto del “fuori ruolo”, disponendone una disciplina transitoria in senso riduttivo, e ciò al fine di conseguire il mantenimento del fuori ruolo per la durata di tre anni accademici come era in precedenza.
In virtù delle peculiarità che contraddistinguono l’istituto del “fuori ruolo”, infatti, teso a preservare energie per l’attività scientifica tralasciando l’attività didattica caratterizzata da un dispendio maggiore di energie fisiche, era ragionevole, anche ai sensi dell’art. 97 Cost., consentire ai professori universitari di dedicare la parte finale del servizio in favore dell’Università alla continuità della sola attività scientifica, con necessità di accedere alle strutture universitarie, di scambiare opinioni con i colleghi, di aggiornare e aggiornarsi sulla ricerca nella materia di insegnamento ma ciò con un margine di tempo idoneo ad organizzare al meglio tali attività, anche al fine della prospettiva del passaggio in quiescenza, che la disposta riduzione ad un periodo inferiore al triennio non poteva garantire.
A ciò si aggiungeva il danno economico dato dalla riduzione del trattamento pensionistico, con violazione degli artt. 4 e 36 Cost., e la violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in relazione al diverso trattamento riconosciuto ai dipendenti privati, ove nel caso in cui è ridotto il periodo di attività pre-pensionistico sono previsti meccanismi premiali e non peggiorativi come invece nel caso di specie, ove il ricorrente è destinatario di un’età di collocamento a riposo più bassa (65 anni) che, con il “fuori ruolo” triennale, si sarebbe estesa ai 68 anni di età.
Si costituivano le Amministrazioni intimate, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con l’ordinanza cautelare indicata in epigrafe era respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, in relazione alla insussistenza del paventato pregiudizio grave e irreparabile.
In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente depositava una memoria in cui insisteva nelle sue tesi difensive, richiamando recente giurisprudenza conforme.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il Collegio, in considerazione dell’impostazione del ricorso, deve esaminare compiutamente entrambi i motivi, il cui accoglimento porterebbe a conseguenze diverse e non sovrapponibili.
Infatti, l’eventuale accoglimento del primo motivo di ricorso porterebbe al riconoscimento nei confronti della ricorrente di due anni di “fuori ruolo” in luogo di uno, come invece disposto nel provvedimento impugnato.
L’eventuale accoglimento del secondo motivo di ricorso, sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, comporterebbe invece, in caso di pronuncia di illegittimità costituzionale della norma “in parte qua”, al riconoscimento integrale di tre anni di collocamento in “fuori ruolo”, con ciò evidenziando anche il profilo della “rilevanza” della questione nel presente giudizio al fine della rimessione alla Corte Costituzionale.
Ebbene, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per quanto dedotto in primo luogo col primo motivo di ricorso.
Come è indubbio, il periodo di “fuori ruolo” riconosciuto al ricorrente è stato pari ad un solo anno accademico, ma deve concludersi che la disciplina di cui alla “Legge Finanziaria” 2008, lo prevede, per casi analoghi a quello di specie, per un periodo di due anni.
Infatti, l’art. 2, comma 434 di detta legge, rubricato “Riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari e abolizione del fuori ruolo dal 2010”, stabilisce una decorrenza di efficacia del collocamento “fuori ruolo” differita nel tempo, precisando che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1 gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.
L’Università, secondo la sua interpretazione che il Collegio ritiene non condivisibile, nel caso di specie ha illegittimamente anticipato, con provvedimento adottato il 23 aprile 2008, l’efficacia della disciplina invece vigente solo a partire dal 1 gennaio 2009 in forza della quale il periodo di “fuori ruolo” dei professori universitari è ridotto a un anno accademico.
Come correttamente osservato dal ricorrente, infatti, dato che il provvedimento di collocamento “fuori ruolo” è stato assunto prima del 1 gennaio 2009 – e non poteva essere diversamente tenuto conto che la ricorrente è nata il 22 luglio 1941 – ne consegue che, per una logica applicazione sostanziale del principio “tempus regit actum”, tale collocamento non poteva essere disciplinato da una norma, seppur transitoria, la cui efficacia era differita nel tempo e non ancora in vigore nel momento in cui era adottato.
L’Università ha quindi applicato al ricorrente la disciplina vigente a decorrere dal 1 gennaio 2009, senza tener conto del fatto che il provvedimento di collocamento fuori ruolo è stato assunto prima di tale data, sotto la vigenza di diversa disposizione transitoria, dettata per il periodo 2008, che stabilisce che il “fuori ruolo”, pur ridotto rispetto al precedente regime, abbia una durata pari a due anni.
Il provvedimento in esame viola, pertanto, al disposizione della “Legge Finanziaria” suddetta correlata al ricordato principio generale per il quale “tempus regit actum” di cui all’art. 11 delle “Preleggi”, in forza del quale il provvedimento amministrativo è adottato sulla base della disciplina vigente nel momento in cui è emanato.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio osserva che in passato, con la legge 28 dicembre 1995 n. 549 , il cui art. 1, comma 30, riduceva a tre anni la permanenza fuori ruolo dei professori universitari, già la stessa giurisprudenza amministrativa aveva affrontato un tema analogo a quello in oggetto, facendo applicazione del suddetto principio (Consiglio di Stato, VI Sezione, 17 ottobre 2003, n. 6365).
Nella decisione in questione, veniva in rilievo l'art. 1 della legge n. 239 del 1990, che aveva reso opzionale il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età, e con salvezza delle disposizioni previste per coloro che fossero in possesso di specifici requisiti e dell’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che attribuisce ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la facoltà di rimanere in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti normali del collocamento a riposo.
Inoltre, quest'ultimo istituto è stato anche ritenuto compatibile con la speciale disciplina del collocamento “fuori ruolo” ed a riposo dei professori universitari dal Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 12 maggio 1993 n. 498/1993) che ha, fra l'altro, affermato che i professori universitari che all'entrata in vigore della legge n. 421/1992 risultavano già collocati “fuori ruolo”, ma non ancora a riposo, potevano avvalersi, in tale posizione, del prolungamento biennale del servizio.
In tale contesto, al fine di ridisciplinare la materia, era intervenuta la norma che riduceva a tre anni la durata del collocamento “fuori ruolo”, norma di immediata applicazione, tanto che si prevedeva la cessazione degli effetti delle posizioni di “fuori ruolo” eccedenti il terzo anno a partire dall'anno accademico 1995-1996, ma con esclusione dei docenti che necessitavano del periodo di cinque anni in “fuori ruolo” per raggiungere l'età di pensionamento prevista dai regimi vigenti.
Successivamente, però, l'art. 1, comma 86, della legge n. 662/1995 sopprimeva l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 30, della legge n. 549/1995, ma entrava in vigore in tempo successivo all'adozione dei decreti rettorali impugnati in quella sede.
Pertanto, tali decreti erano stati ritenuti illegittimi sia dal giudice di prime cure che dal giudice d’appello proprio in ossequio al principio “tempus regit actum”, perché assunto in violazione dell'art. 1, comma 30, della legge n. 549/1995 che, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 662/1996, faceva salve le posizioni di chi aveva bisogno dell'intero quinquennio in “fuori ruolo” per poter raggiungere l'età pensionabile.
Infatti, è pur vero che il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridica di interesse legittimo a fronte dell'esercizio della potestà da parte della P.A. in ordine ad una sua domanda di collocamento a riposo, in quanto questa mira alla conclusione di un rapporto che è sempre costituito o estinto nel prevalente interesse pubblico (C. Stato, sez. IV, 6 marzo 1995, n. 151), indipendentemente dal fatto che ad essa posizione siano poi variamente collegati (ora in senso pregiudiziale ora meramente logico) fasci di posizioni giuridiche, aventi talvolta natura di diritto soggettivo (ad es. diritti retributivi e/o pensionistici) talvolta di interesse legittimo (ad es. allo svolgimento di determinate attività nell'ambito dell'organizzazione pubblica), ma si tratta di provvedimenti inerenti lo “status” del dipendente pubblico che però, appunto per questo, devono quindi sottostare alle regole generali del processo impugnatorio, ove sia in discussione lo “status” ed i diritti ad esso consequenziali. La natura pubblicistica del rapporto di lavoro in esame, rende quindi autoritativi gli atti di costituzione ed estinzione del rapporto di pubblico impiego indipendentemente dal contenuto discrezionale o vincolato del potere amministrativo esercitato.
Ne deriva nel caso di specie, rispetto ai provvedimenti adottati nel vigore di tale determinata disciplina, l'impossibilità di ritenere un'automatica ed immediata incidenza dello “ius superveniens” in assenza di una disciplina espressa od implicita dalla quale si possa desumere, per la chiarezza dell'ordito normativo, l'intento del legislatore di intervenire sul rapporto di “fuori ruolo”, modificandone i termini e ponendo nel nulla diritti e posizioni giuridiche acquisite e garantite dalla legislazione vigente all'epoca di adozione del provvedimento incidente sullo status.
Nel caso di specie, la legislazione vigente all’epoca di adozione del provvedimento era individuata dalla norma transitoria contenuta nell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha regolato in modo generale ed astratto la durata del periodo in “fuori ruolo” e ha stabilito in due anni accademici detto periodo a decorrere dal 1 gennaio 2008; un anno accademico dal 1 gennaio 2009; nessun anno accademico a partire dal 1gennaio 2010.
Poiché il collocamento “fuori ruolo”, come già detto, è stato disposto dal 1 novembre 2008, con provvedimento adottato dopo il 1 gennaio 2008 ma prima del 1 gennaio 2009, data in cui sarebbe stato efficace il secondo periodo transitorio, esso non poteva che prevedere la durata pari a due anni accademici di “fuori ruolo”.
Ne consegue che, applicando detto principio al caso di specie, i professori universitari associati nati nel 1943, collocati “fuori ruolo” a partire dal 1 novembre 2008, dovevano vedersi assegnati due anni accademici in tale posizione, poiché la norma è chiara nell’affermare che “a decorrere” dal 1 gennaio 2008 il periodo di fuori ruolo è ridotto a due anni e non a uno come invece dal 1 gennaio 2009.
La stessa espressione “a decorrere” di cui si è avvalso il legislatore, ad opinione del Collegio, chiarisce infatti che l’efficacia della norma deve ricondursi al momento della disposizione del collocamento “fuori ruolo” e non all’anno accademico di “fuori ruolo” di riferimento, come invece ritenuto dall’Università resistente.
L’interpretazione contraria, ad opinione del Collegio non è condivisibile, poiché conduce ad applicare retroattivamente anche ai professori ora ricordati la riduzione del fuori ruolo ad un anno - riduzione disponibile soltanto dal 1 gennaio 2009 - in modo contrastante con la disciplina esplicita, con il principio tempus regit actum e con la “ratio” della stessa disciplina transitoria, per quanto finora dedotto.
Quanto al secondo motivo, a parere del Collegio, anche esso merita accoglimento.
Con tale censura è stata prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento agli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza.
In punto di “rilevanza” della questione, il Collegio osserva che lo stesso ricorrente ha precisato che mentre con il primo motivo egli aspirava ad ottenere che il periodo di “fuori ruolo” assegnato venisse conteggiato in due anni accademici e non soltanto in uno, con il secondo motivo, invece, intendeva contestare in radice la legittimità costituzionale dell’intera disposizione legislativa che abolisce l’istituto del “fuori ruolo” disponendone una disciplina transitoria in senso riduttivo, così da poter conseguire il mantenimento dello stesso per la durata di tre anni accademici.
La fondatezza della censura, pertanto, deve essere oggetto di separata ordinanza, cui si rimanda, con la quale il Collegio solleva questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pertanto, il ricorso, anche se deciso soltanto parzialmente, in riferimento al primo motivo autonomo di doglianza, deve essere in parte accolto, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato ai sensi di cui in motivazione, ed in parte sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale per quanto dedotto con la separata ordinanza in questione.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 1^ Sezione, parzialmente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ai sensi di cui in motivazione.
Solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 434, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, oggetto di separata ordinanza.
Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti del presente giudizio vengano trasmessi alla Corte Costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Rinvia al definitivo la statuizione sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Alfonso Graziano, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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